Sentenza 8 agosto 2003
Massime • 1
Nel giudizio promosso dal privato operatore agricolo nei confronti della Regione Puglia per l'attribuzione delle indennità per i danni ai terreni causati da eccezionali calamità atmosferiche, previste dalla legge della Regione Puglia 11 aprile 1979, n. 19 (come modificata dalla legge reg. 10 dicembre 1982, n.38), non sussiste litisconsorzio necessario con la provincia e con il comune, enti ai quali la legge regionale ha delegato compiti, attinenti ai detti interventi, meramente conseguenziali rispetto all'obbligo di reperimento dei fondi e di pagamento, che incombe, ex lege, unicamente sulla Regione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2003, n. 11955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11955 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - rel. Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELL'ORO 3, presso l'Avvocato CHIARA RICCI rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE CIPRIANI, MARCO CARLETTI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ZU EL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2138/00 del Giudice di pace di BARI, depositata il 10/07/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/2003 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Cipriani che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MI RZ, premesso di essere operatore agricolo e di possedere terreni in agro di Corato, colpiti nel 1987 da avversità atmosferiche, citava avanti al Giudice di pace di Bari la Regione Puglia per sentirla condannare al pagamento in proprio favore delle provvidenze previste dalle LL. RR. 19/1979 e 38/1982 per un ammontare di L. 574.452; in via subordinata chiedeva che la Regione fosse condannata a corrispondere alla Provincia la somma in questione, onde consentirle di accreditare la somma medesima al comune di Corato per l'effettuazione dei pagamenti previsti dalle leggi vigenti.
Si costituiva in giudizio la Regione Puglia che eccepiva l'inammissibilità della domanda per non essere stati convenuti in giudizio la Provincia di Bari ed il comune di Corato.
Il Giudice di pace con sentenza in data 12.6.2000 accoglieva la domanda attrice e condannava la Regione Puglia a pagare in favore del ricorrente la somma richiesta, oltre agli interessi legali. Per la cassazione della sentenza del Giudice di pace propone ricorso, fondato su due motivi, illustrati con memoria, la Regione Puglia.
Non svolge attività difensiva l'intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l'Amministrazione regionale deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 della L. R. Puglia 11.4.1979 n 19, dell'art. 26 del R.D. 26.6.1924 n 1054, dell'art. 103 1^ comma della Costituzione, degli artt. 2 e 4 della L. n. 1034/1971,
dell'art. 37 c.p.c.. Il motivo è già stato esaminato e respinto dalla SS.UU. di questa Corte con sentenza in data 7.6.2002 n 11093, sicché non deve più essere esaminato da questa sezione.
Con il secondo motivo la Regione Puglia censura l'impugnata sentenza per violazione dell'art. 102 c.p.c, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.. Assume l'Amministrazione che erroneamente il Giudice di pace non ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Provincia di Bari, litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 102 c.p.c., posto che la domanda riguardava una situazione giuridica unica per più soggetti talché la omessa integrazione del contraddittorio determinava una pronunzia inutiliter data. Il motivo è infondato e va pertanto respinto.
Invero va al riguardo rilevato che sussiste litisconsorzio necessario allorché l'azione tenda alla costituzione o al mutamente di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all'adempimento di una prestazione inscindibile, incidente su una situazione giuridica inscindibilmente comune a più soggetti.
Nella specie la Regione Puglia con la L.R. n 19/1979 ha delegato alle provincie ed ai comuni le funzioni attinenti agli interventi conseguenti alle calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, (art. 1) riservandosi l'onere di fornire alle provincie ed ai comuni le somme necessarie per predisporre i servizi necessari per l'esecuzione delle funzioni delegate.(art. 5). Da ciò deriva che la domanda proposta dal ricorrente, finalizzata ad ottenere il pagamento delle provvidenze previste dalle leggi regionali, riguardava esclusivamente la posizione della Regione, unica obbligata a reperire i fondi per il pagamento delle provvidenze previste in caso di calamità e per organizzare i necessari servizi di supporto, (vedi in motivazione Cass. civ. SS. UU. 14.1.1999 n. 456), sicché non è ravvisabile nella specie ne' un rapporto plurisoggettivo unico, in quanto è solo la Regione che deve reperire i fondi, ne' la richiesta di adempimento di una prestazione inscindibile, incidente su una situazione giuridica inscindibilmente comune a più soggetti, posto che la Provincia ha un compito meramente delegato e consequenziale rispetto all'obbligo di reperimento dei fondi e di pagamento che incombe, ex lege, unicamente sulla Regione.
Il ricorso va quindi respinto.
Nulla spese non essendosi l'intimato costituito in giudizio.
P.Q.M.
respinge il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 aprile 2003. Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2003