Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2003, n. 11955
CASS
Sentenza 8 agosto 2003

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Nel giudizio promosso dal privato operatore agricolo nei confronti della Regione Puglia per l'attribuzione delle indennità per i danni ai terreni causati da eccezionali calamità atmosferiche, previste dalla legge della Regione Puglia 11 aprile 1979, n. 19 (come modificata dalla legge reg. 10 dicembre 1982, n.38), non sussiste litisconsorzio necessario con la provincia e con il comune, enti ai quali la legge regionale ha delegato compiti, attinenti ai detti interventi, meramente conseguenziali rispetto all'obbligo di reperimento dei fondi e di pagamento, che incombe, ex lege, unicamente sulla Regione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2003, n. 11955
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11955
    Data del deposito : 8 agosto 2003

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