Sentenza 15 giugno 2017
Massime • 1
In tema di circolazione stradale, il conducente del veicolo che esegua una svolta a sinistra, ha l'obbligo di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, non soltanto prima di compiere la manovra, ma anche durante la sua esecuzione. (Fattispecie relativa alla collisione tra un veicolo, che aveva già iniziato manovra di svolta a sinistra per inserirsi in un parcheggio, e un ciclomotore che, percorrendo lo stesso senso di marcia, ne stava effettuando il sorpasso).
Commentario • 1
- 1. Sorpasso a sinistra: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 2 gennaio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/06/2017, n. 48266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48266 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2017 |
Testo completo
ACR 48 266 - 17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 15/06/2017 FRANCESCO MA CIAMPI Presidente - Sent. n. sez. 1179/2017 VA RE SQ IT REGISTRO GENERALE N.49335/2016 EUGENIA SERRAO ALESSANDRO RANALDI Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANIA nel procedimento a carico di: DI MA VA nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 11/03/2016 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore Avv. Pietro Asta che ha concluso per il rigetto. C RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 11.3.2016 la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Siracusa, ha assolto RE Di MA dal reato di omicidio colposo in danno di AN AL, confermando invece la condanna nei confronti di AN ZZ. La vicenda attiene all'incidente stradale avvenuto in Sortino il 8.4.2006, lungo il viale Giardino, a seguito dello scontro tra un ciclomotore condotto da AN ZZ (su cui era trasportata la parte lesa) e l'autovettura VW Polo condotta da RE Di MA. Entrambi i mezzi percorrevano lo stesso senso di marcia, ma ad un certo punto il ZZ effettuò ad alta velocità, in presenza di traffico intenso, il sorpasso dell'automobile che aveva, però, già iniziato una manovra di svolta a sinistra per immettersi in un parcheggio. Il ZZ andava ad urtare contro la fiancata sinistra della Polo, all'altezza della corsia opposta a quella di marcia dei due veicoli. A seguito dell'urto il passeggero della moto, AN AL, cadeva a terra, subendo lesioni mortali. Secondo la Corte territoriale non era dato ravvisare a carico del Di MA la violazione dell'art. 154 cod. strada, in quanto il sorpasso del motociclo ebbe inizio allorquando la vettura condotta dal Di MA aveva già cominciato la svolta a sinistra, per cui egli non era più nella condizione di avvedersi, attraverso gli specchietti retrovisori, del tardivo sorpasso del motociclo, non trovandosi più nell'angolo visuale degli specchietti, stante la diversa direzione di marcia dei mezzi.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) violazione di legge in relazione al principio affermato dalla Corte territoriale, secondo cui l'obbligo del conducente che effettua una svolta a sinistra di curare che non provengano mezzi, cesserebbe una volta iniziata la manovra di svolta. Ciò in contrasto con l'orientamento prevalente della Suprema Corte in ordine all'esatta connotazione degli obblighi del conducente in caso di svolta a sinistra. Deduce che la svolta a sinistra nel caso esigeva da parte del conducente la massima prudenza e l'adozione di tutte le cautele, al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza della circolazione, e ciò per tutte le fasi della manovra, non potendosi ritenere esaurito l'obbligo di controllo alla sola fase iniziale della manovra. 2 C CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Si deve convenire con il ricorrente che il principio affermato dalla Corte territoriale non interpreta in maniera corretta il disposto dell'art. 154 cod. strada. Tale norma disciplina la condotta dei conducenti in caso di cambio di direzione o di corsia o altre manovre, prescrivendo, per quanto qui interessa, che per voltare a sinistra il guidatore debba: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la sua intenzione. La segnalazione della manovra deve essere effettuata servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione e deve continuare per tutta la durata della manovra. Da ciò deve trarsi il principio che la verifica del conducente di non recare pericolo o intralcio durante il cambio di direzione debba perdurare dall'inizio alla fine della manovra. Ciò in quanto la manovra di cambio di direzione, con particolare riguardo a quella di svolta a sinistra, determina una indiscutibile situazione di pericolo che esige da parte del conducente la massima prudenza e l'adozione di tutte le cautele, al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza della circolazione. Il conducente deve accertarsi con ogni mezzo che non sopraggiungano altri veicoli e tale ispezione deve proseguire per tutte le fasi della manovra (cfr. Sez. 4, n. 6967 del 16/12/2011, G.M., non mass.). Va, inoltre, sottolineato che la manovra di conversione di un veicolo (sia sulla destra, e ancora di più, sulla sinistra) per uscire dalla sede stradale può essere effettuata solo ove si abbia la certezza di poter completare la manovra stessa, lasciando libero così nel più breve tempo possibile lo scorrimento del normale flusso di circolazione (Sez. 4, n. 42493 del 03/10/2012, Pezzoli, Rv. 25461201). Infine, appare utile rammentare che in tema di circolazione stradale, il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché questo rientri nel limite della prevedibilità (caso nel quale era stata confermata la responsabilità dell'imputato che, alla guida della propria vettura, aveva effettuato un repentino cambio dalla corsia di sorpasso a quella di destra senza segnalare per tempo la sua intenzione, andando così a collidere con un motociclo che sopraggiungendo dietro di lui aveva tentato, imprudentemente, di sorpassarlo a destra) (Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016, Tettamanti, Rv. 26598101). 3 C 3. La sentenza impugnata non ha fatto buon governo dei suddetti principi, applicando nel caso specifico una regola di giudizio che ha interpretato in maniera erronea e parziale disposto normativo di cui all'art. 154 cod. strada, stabilendo che la responsabilità del Di MA per la violazione della norma citata sarebbe sussistente solo ove fosse accertato che, prima di compiere la manovra di svolta a sinistra, egli non aveva guardato gli specchietti retrovisori (dai quali avrebbe potuto avvedersi della manovra di sorpasso del motociclista), ed affermando, in maniera assoluta ed apodittica, che «allorquando il conducente di una vettura abbia già iniziato la manovra di cambio di direzione verso sinistra non sia più nelle possibilità di avvedersi, attraverso gli specchietti retrovisori, di chi eventualmente intenda tardivamente sorpassarlo» (pag. 6). Si tratta di affermazioni che, nella loro assolutezza, non possono essere poste a fondamento della pronuncia di assoluzione nei confronti del Di MA, proprio perché non conformi alla costante interpretazione della disciplina in tema di circolazione stradale recepita dalla Corte di legittimità, sulla scorta degli insegnamenti sopra richiamati, che in ultima analisi impongono al conducente che effettua la manovra di cambio di direzione previa segnalazione con adeguato anticipo della sua intenzione un costante e continuo controllo della - situazione, per tutte le fasi della manovra, al fine di non creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada. La sentenza impugnata, invece, applicando erroneamente la ripetuta norma del codice della strada, ha omesso di svolgere una approfondita verifica della condotta specifica tenuta dall'automobilista, limitandosi a stigmatizzare il comportamento imprudente del motociclista (stante la sua elevata velocità e l'avventata manovra di sorpasso), senza compiutamente analizzare se la manovra di svolta a sinistra del Di MA, per immettersi in un parcheggio, sia stata eseguita secondo le regole previste dall'art. 154 cod. strada, e se tali regole siano state scrupolosamente seguite sia prima (mediante le dovute segnalazioni), sia durante tutte le fasi della manovra, non potendo tali obblighi venire meno una volta iniziato il cambio di direzione, come erroneamente affermato dalla Corte di appello.
4. Le superiori considerazioni impongono l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla posizione del Di MA, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania, che si atterrà ai principi indicati. C
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di Di MA RE e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Catania. Così deciso il 15 giugno 2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Francesco MA Ciampi Alessandro Ranaldi Depositata in Cancelleria Oggi. 19 OTT. 2017 II Funzionario Giudiziario Patrizia Cr 55