Sentenza 20 maggio 2004
Massime • 1
In tema di indulto, la previsione di cui all'art. 6 n. 4 d.P.R. n. 865 del 1986 che prevede una maggiore estensione del beneficio per soggetti affetti da invalidità permanente non inferiore al 71 % non si applica nelle ipotesi di esclusione oggettiva dell'indulto, tra cui rientrano le pene irrogate per i delitti di cui agli articoli 71 e 75 legge n. 685 del 1975 in materia di stupefacenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/05/2004, n. 43420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43420 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 20/05/2004
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI POPOLO Angelo - rel. Consigliere - N. 922
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 039424/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AZ SC OR N. IL 29/03/1940;
avverso ORDINANZA del 06/05/2003 Corte d'Appello di Torino;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI POPOLO Angelo;
Lette le conclusioni del P.G., che ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Che con l'ordinanza impugnata la Corta di Appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, respinto l'opposizione proposta da RO CE AL avverso l'analogo provvedimento della stessa Corte di appello, in data 14 gennaio 2002, aveva disatteso la richiesta di applicazione, nella misura di anni tre, dell'indulto ex D.P.R. n. 805/1986 sulla pena comminata con sentenza del 25 febbraio 1988 per reati ex artt. 75 e 71 della legge n. 685/1975. Secondo il giudice "a quo" non rileva, in particolare, la condizione di invalidità permanente non inferiore al 71 per cento, addotta dal RO ai fini dell'art. 6/4 del citato D.P.R. n. 865/1986, stante l'esclusione oggettiva dell'indulto stabilita, dall'art. 8, comma 1 lett. c) n. 3, dello stesso D.P.R. in relazione ai delitti di cui agli artt. 71 e 75 della legge n. 865/1975, secondo convalidata correttezza logica della correlativa interpretazione normativa. Il ricorrente denunzia violazione della previsione normativa di indulto, sostenendo che l'art. 6 n. 4 del D.P.R., n. 865/1986, coerentemente interpretato, denota la sua natura di "norma speciale applicabile anche ai casi di esclusione oggettiva" dall'indulto. Ma la censura risulta destituita di fondamento, posto che la norma generale è quella di previsione dell'indulto disciplinato dal citato art. 6 (che, nel quarto comma, ne determina più favorevole entità della misura anche in relazione alla posizione di "coloro" che sono affetti da invalidità permanente non inferiore al 71 per cento");
mentre l'esclusione oggettiva prevista dall'art.
8 - comma 1^ lett. c) n.
3 - del decreto di concessione integra la deroga speciale dal beneficio, di natura oggettiva, per le persone condannate per i reati indicati, senza alcuna esclusione in riferimento a specifiche condizioni soggettive (che, invece, vengono normalmente in rilievo per tutte le altre fattispecie criminose non richiamate dall'art. 8, comportando la maggiore entità della misura dell'indulto, secondo l'interpretazione già accreditata in Cass. Sez. 1^, 4 maggio 1989, Carbone, dalla quale neppure risultano apprezzabili ragioni per discostarsi).
L'impugnazione resta, pertanto, rigettata, condannandosi il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2004. Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2004