Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/11/2025, n. 37782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37782 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Composta da VI DI IC RE IL
EMANUELA AI
REPUBBLICA ITALIANA
37782-25
In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
EN TO CA
- Presidente-
- Relatore -
Sent. n. sez. 1330/2025 CC- 28/10/2025 R.G.N. 25428/2025
GI NO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON TY nato a [...] [...]
avverso l'ordinanza del 17/02/2025 del TRIB. LIBERTA' MINORI di Palermo Udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai;
In caso di atuon presente provvediment mettere le genemi galtri dati identificath norma dell'art. 5t Huge 196/03 in quanto disposto uffiato
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FERDINANDO LIGNOLA che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
chi di perte imposte della legge
IL FUNZIONARIONDIARIO NA Ma
1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame di Palermo, sez. per i Minorenni, decidendo sull'appello cautelare del Pubblico Ministero, ha disposto nei confronti dell'indagato la misura della custodia cautelare in carcere, in relazione al reato di cui all'art. 609 bis comma 1 n. 2, 609 ter comma 1 n. 5 cod.pen., in sostituzione della misura del collocamento in comunità che il Giudice delle indagini preliminari, con ordinanza del 19/06/2025, aveva disposto in sostituzione della misura della custodia in carcere, in ragione della confessione resa e della positiva relazione dell'equipe educativa. Nel confermare la gravità indiziaria e l'esigenza cautelare del pericolo di recidiva, il Tribunale cautelare ha argomentato che gli elementi valorizzati dal G.I.P. a fondamento della sostituzione della misura cautelare in carcere con quella del collocamento in comunità, costituiti dalla confessione resa e dalla relazione dell'equipe educativa da cui emergeva una capacità dell'indagato di avviare una riflessione sulla condotta, da cui la conclusione, secondo il G.I.P., che l'esigenza cautelare poteva essere garantita anche dal collocamento in comunità, non erano
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tali da giustificare la sostituzione, sia perché erroneamente valutati, sia perché era mancato un completo confronto con elementi negativi di personalità. Sotto il primo profilo, non vi era stata una vera e propria confessione, avendo continuato l'indagato a sostenere il rapporto sessuale consenziente in un quadro di elementi tutti di segno diverso, dalla relazione redatta dagli operatori dell'istituto penitenziario minorile non risultava che l'indagato avesse avviato alcun percorso di rivisitazione critica della sua condotta e avesse la consapevolezza del danno cagionato alla persona offesa. Di poi, il Giudice aveva omesso il confronto con altri elementi negativi di personalità dell'indagato, già denunciato per rissa e lesioni gravi, soggetto aduso alla lite in un contesto di manifestazione di sentimenti di gelosia nei confronti di chiunque si rapporti con la sua fidanzata, da cui ha tratto la conclusione del concreto e attuale pericolo di reiterazione di condotte violente e che unica misura proporzionata al fatto e alla esigenza calata nella dimensione concreta, e adeguata a fronteggiare il pericolo di recidivanza, era la custodia cautelare in IPM, trattandosi di soggetto minorenne.
2. L'indagato propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo con un unico motivo di ricorso la violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'erronea applicazione degli artt. 19 d.P.R. n. 488 del 1988 e 275 commi 2 e 3 cod.proc.pen. Argomenta il ricorrente che, nell'ottica per cui la misura cautelare della custodia in carcere costituisce estrema ratio rispetto a tutte le altre misure cautelari, specialmente nei confronti di soggetti minorenni per i quali l'art. 19 comma 2 del D.P.R. n. 488 del 1988 prevede l'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto, l'ordinanza impugnata sarebbe viziata in quanto emessa in violazione dell'art. 19 d.P.R. n. 488 del 1988 e del canone di proporzionalità e adeguatezza al fatto globalmente considerato. L'adeguatezza e la proporzionalità della misura del collocamento in comunità a fronteggiare il pericolo di recidiva, risulterebbe, del resto, comprovata, come argomentato dal G.I.P., dalla confessione resa e dalle relazioni positive dell'equipe educativa delle comunità presso cui il soggetto risulta attualmente collocato. In particolare, dalla relazione del 30/06/2025 della comunità presso cui l'indagato è collocato, emergerebbe la più che positiva valutazione della personalità del ON. La misura del collocamento in comunità appare proporzionata e adeguata al fronteggiare il pericolo di recidiva, permettendo allo stesso tempo il controllo dei movimenti nonché la possibilità di proseguire un percorso educativo. Chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata in quanto emessa in violazione dell'art. 275 commi 2 e 3 cod.proc.pen.
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3. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso prospetta una diversa e alternativa valutazione degli elementi diversamente valorizzati dal giudice della cautela, denunciandone anche un travisamento probatorio, riproponendo la valutazione operata dal G.I.P. che è stata disattesa motivatamente dal Tribunale cautelare, ed è anche privo di confronto specifico con altra parte della ratio decidendi. Va ricordato che sono inammissibili le censure proposte, concernenti al profilo della proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare della custodia in un IPM rispetto all'incolpazione provvisoria (artt. 609 bis cod.pen.), che non si confrontano con i passaggi argomentativi sviluppati dall'ordinanza impugnata e che in parte si risolvono in una mirata rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento del giudizio di proporzionalità e adeguatezza (non venendo in discussione né il profilo della gravità indiziaria né il concreto pericolo di recidiva), omesso confronto che rende aspecifiche le doglianze e conseguentemente inammissibile il ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, [...], Rv. 243838).
5. Il Tribunale del riesame ha, invero, esplicitato, con motivazione scevra da illogicità manifesta, le ragioni per le quali si debba ritenere proporzionata e adeguata la sostituzione della misura cautelare del collocamento in comunità con quella della custodia in carcere. Va rammentato che, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del D.P.R. n. 488 del 1988, il Giudice nel disporre le misure tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'art. 275 cod.proc.pen., dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atti, non si applica la disposizione dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale. L'art. 23 del D.P.R. n. 488 del 1988, regola la custodia cautelare per i minorenni, disciplinando i casi in cui può essere disposta dal giudice e dispone che, quanto al profilo che qui viene in rilievo sul piano delle esigenze cautelari: c) se, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, vi è il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quelli per cui si procede.
6. Nel caso in esame, il provvedimento impugnato ha argomentato la sussistenza del pericolo di recidiva e la proporzionalità e adeguatezza della misura di massimo rigore dalla ritenuta irrilevanza della confessione, che tale non era, dall'assenza di presa di coscienza del fatto, e dagli allarmanti profili di personalità
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che denotano una personalità violenta nel rapporto con gli altri. Significativi di tale quadro allarmante sono, secondo il provvedimento impugnato, i precedenti giudiziari, per reati gravi commessi con l'uso della violenza alla persona, l'indole violenta nel rapportarsi con le altre persone, lumeggiata nell'episodio descritto a pag. 13, il comportamento prevaricatore e lesivo dell'altrui integrità fisica come emergente dalla messaggistica con la fidanzata (cfr. pag. 13). Elementi oggettivi che delineano una personalità incline all'uso della violenza da cui il concreto pericolo di recidivanza e di assenza di autocontrollo, profili che sono rimasti privi di critica specifica, limitandosi il ricorrente a richiedere una diversa valutazione degli stessi elementi (confessione e relazione) che il provvedimento impugnato motivatamente svaluta senza confronto con il resto della decisione. L'omesso confronto con l'intera ratio decidenti, che non si è limitata a valutare in chiave diversa gli elementi posti a base della decisione della sostituzione della misura da parte del GIP, ma ha positivamente evidenziato elementi oggettivi dai quali ha tratto il convincimento della proporzionalità e adeguatezza a fronteggiare il rischio di recidiva nella dimensione concreto, rende inammissibile il ricorso per genericità. Ai sensi dell'art. 28 reg. esec. cod. proc.pen., la Corte dispone che il dispositivo sia trasmesso al Pubblico Ministero per l'esecuzione.
Dichiara inammissibile il ricorso.
P.Q.M.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc.
pen.
Così è deciso, 28/10/2025
Il Consigliere estensore EMANUELA GAL
Il Presidente VI DI IC Vito cimicure
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Depositata in Cancelleria
Oggi,
20 NOV. 2025
IL FUNZIONARIO CU IZ NA Ma