Sentenza 15 maggio 2007
Massime • 1
In tema di gestione dei rifiuti, l'omesso o tardivo versamento del diritto annuale di iscrizione alla competente Sezione regionale dell'Albo nazionale dei gestori ambientali determina l'automatica sospensione dell'iscrizione. Ne consegue che è configurabile il reato di cui all'art. 256, comma primo, D.Lgs. n. 152 del 2006 in caso di esercizio di una delle attività di gestione dei rifiuti durante il periodo di sospensione dell'iscrizione a causa dell'omesso o tardivo versamento del diritto annuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/05/2007, n. 24467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24467 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 15/05/2007
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 01460
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 023018/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ER AR, N. IL 09/11/1962;
avverso SENTENZA del 21/12/2005 TRIBUNALE di LA SPEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. IANNIELLO ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Di Popolo Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 21 dicembre 2005, il Tribunale di La Spezia ha condannato AR BE alla pena di 5.000,00 Euro di ammenda, avendola riconosciuta colpevole del reato di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51, comma 1, lett. a), (oggi D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 1, lett. a)) per avere effettuato in La
Spezia, località Valdilocchi e Corrodano, nel periodo dal primo maggio 2003 al 31 agosto 2004, in qualità di legale responsabile della Seven Services s.p.a., attività di recupero e messa in riserva di rifiuti urbani e speciali non pericolosi f in una situazione di sospensione della autorizzazione - in precedenza ottenuta con procedura semplificata citato D.Lgs., ex art. 33 - in ragione del mancato pagamento del diritto annuale di iscrizione. Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione l'imputata, a mezzo del proprio difensore, deducendo l'inosservanza o erronea applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 31, 33 e 51, in quanto il mancato pagamento del diritto di iscrizione comporterebbe una mera irregolarità che non può inficiare il diritto di iscrizione nel registro provinciale ne' pregiudicare lo svolgimento di una attività regolarmente autorizzata.
La ricorrente chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.
Il ricorso è infondato.
Come rilevato dal Giudice di merito e prima ancora dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 16 giugno 2004 n. 26923), a norma del D.M. 21 luglio 1998, n. 350, emanato in attuazione del D.Lgs. n. 22, art. 31, comma 5, il mancato o ritardato pagamento (entro il 30 aprile di ciascun anno) del diritto annuale di iscrizione nel registro provinciale da parte delle imprese soggette alla procedura semplificata di autorizzazione all'attività di recupero e smaltimento di determinati tipi di rifiuto determina la sospensione dell'iscrizione nei registri di cui al D.Lgs. n. 22, art. 32, comma 3, e art. 33, comma 3, (D.M. Ambiente 21 luglio 1998, n. 350, art. 3, comma 3).
Identica disciplina è inoltre dettata con riguardo al mancato o ritardato pagamento dei diritti annuali di iscrizione al registro regionale, da parte delle imprese soggette alla procedura ordinaria di autorizzazione, dal D.M. 28 aprile 1998, n. 406, art. 21, comma 7, a conferma del fatto che il legislatore "ha individuato nella regolare e costante tenuta degli albi e dei registri il mezzo per garantire la regolarità e l'efficacia dei controlli da effettuare sulle imprese che chiedono ed hanno ottenuto l'iscrizione e sulle loro attività ed ha poi individuato nel pagamento annuale dei diritti di iscrizione da parte degli interessati il mezzo economico essenziale per assicurare i mezzi finanziari necessari a garantire l'effettiva copertura delle spese occorrenti per la regolare e costante tenuta degli albi e dei registri e per lo svolgimento delle necessarie attività di controllo" (sono parole della sentenza n. 26923, cit.).
Per tale ragioni, le norme collegano al mancato pagamento dei diritti annuali di iscrizione una conseguenza radicale come la sospensione dall'iscrizione, da cui deriva l'illiceità dell'attività ciononostante eventualmente proseguita.
Poiché la normativa indicata è rimasta tuttora immutata nel nuovo contesto legislativo, il ricorso va respinto, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2007