Sentenza 30 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/01/2001, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
01268 /0 1 C.C.66607 TAL IANA I NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 sezione civile oggetto composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: compensazione spese Presidente giudiziarie: motivazione.dr. Pellegrino Senofonte dr. Vincenzo Ferro Consigliere R.G. N. 20951/99 dr. Maria Gabriella Luccioli Consigliere Cron. 2678 dr. Francesco Felicetti Consigliere Rep. 425 dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Ud. 09.11.2000 ha pronunciato la seguente: S E N T ENZA sul ricorso iscritto al n. 20951 del Ruolo Generale CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE degli affari civili dell'anno 1999, proposto UFFICIO COPIE DA Richiesta copia studio BENITO BARINGELLI CALCARI, elettivamente domicilia Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 2000 in Roma, Piazza Bainsizza n. 1, presso l'avv. Mauro FEB. 2001 Mellini, che lo rappresenta e difende, per procura in 1 CANCELLIERE calce al ricorso. RE 3000 RICORRENTE ANCELLERIA
CONTRO
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, in persona del Mini- stro in carica, per legge domiciliato in Roma alla Via CG408306 dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale del- lo Stato e da questa rappresentato e difeso.. 2070 CIVILE 2000 1 66607 - 2 CONTRORICORRENTE CANCELLERIA avverso la sentenza del Tribunale di Roma, IV^ sez. - 21 settembre 1998. Udi- civ., n. 1647, del 2 maggio ta, all'udienza del 9 novembre 2000, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Uditi l'avv. Mauro Mellini, per il ricorrente, che chiede l'accoglimento del ri- CANCELLERIA corso, l'avvocato dello Stato Macaluso, che ne domanda il rigetto, e il P.M. dr. Dario Cafiero, che conclude per l'inammissibilità o il rigetto dell'impugnazione. DE341283 Svolgimento del processo Uniformandosi ai principi di diritto affermati dalla ANCELLERIA Corte di cassazione, il Tribunale di Roma in sede di rinvio, con sentenza del 21 settembre 1998, accoglieva l'appello di TO AR CA contro la deci- sione del locale Pretore che aveva revocato un suo de- CANCELLERIA creto, che ingiungeva al Ministero di Grazia e Giusti- zia di pagare all'appellante £. 4.976.913, quale com- penso per la custodia di veicoli oggetto di sequestro penale, rigettando l'opposizione dell'indicata Ammini- DE341784 strazione e compensando integralmente tra le parti le spese dei vari gradi di causa, per la "complessità e ragionevole disputabilità delle questioni trattate". Per la cassazione di questa sentenza, propone ricorso il AR CA per un unico motivo e il Ministe- ro di Grazia e Giustizia resiste con controricorso. SUPREMA DI CASSAZIONE PRICIO COPIE sciata copia legale Chitti L. 12000 2.4.LUG. 2001. IL CANCELLIERE 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deduce violazione dell'art. 92, in relazio- ne all'art. 96 c.p.c., per l'evidente assurdità della motivazione sulla compensazione delle spese di causa, non essendo disputabile il diritto del AR, con- testato da rilievi vaghi e generici sulla giurisdizio- ne e attuato in ritardo per le ostruzionistiche e te- merarie eccezioni del Ministero e per la mancata pre- visione del compenso al custode nell'irregolare prov- vedimento di vendita del presidente del tribunale. Erroneamente la compensazione delle spese è stata e- stesa dal tribunale al giudizio di rinvio, nel quale tutte le questioni sono state già risolte dalla Supre- ma Corte e non sono più complesse o disputabili.
1.2. La sentenza impugnata, nell'ampio svolgimento del processo, rileva che il pretore ha revocato il decreto opposto con sentenza confermata dal tribunale, sia per incompetenza del giudice civile sul compenso al custo- de nominato in sede penale, sia per non essere sicuro il titolo del deposito dei veicoli venduti, che poteva essere o il sequestro penale o l'ordine amministrativo del comune, comportanti obblighi di soggetti diversi. La Corte Suprema ha dichiarato competente il giudice civile, solo per il fatto che il presidente del tribu- nale ha ordinato la vendita dei beni sequestrati, non spettando al custode la ricerca dei fascicoli penali contenenti i sequestri, nè essendo egli legittimato a impugnare il decreto di vendita e ritenendo il Mini- stero obbligato, almeno ai sensi dell'art. 2041 c.c. Per gli indicati principi e in mancanza di prova che i beni sequestrati e venduti vennero custoditi su or- dine del comune, il giudice del rinvio ha accolto 1' appello e rigettato l'opposizione. Appaiono evidenti la complessità in fatto e la dispu- tabilità in diritto delle questioni trattate, potendo l'individuazione dell'autorità che aveva ordinato il deposito comportare anche in sede di rinvio l'esisten- za di un obbligato diverso dal Ministero, ed essendosi nella fase di merito antecedente alla cassazione dene- gata la competenza del giudice civile, sulla base di una lettura delle norme del codice di procedura penale non condivisa dalla Suprema Corte ma non irragionevole o basata su"vaghe e generiche eccezioni"del Ministero. L'individuazione del titolare dell'obbligo nell'auto- rità che dispose la custodia, che poteva essere il co- mune e non un giudice penale, è un fatto del quale po- teva darsi prova anche nel giudizio di rinvio, per cui anche in quest'ultimo, non era risolto ogni problema e poteva disporsi logicamente la compensazione. La storia del procedimento e la stessa soluzione della 5 - controversia, giustificano la compensazione delle spe- se di cui alla sentenza impugnata e ciò è sufficiente a fondare la decisione ex art. 92 2° co. c.p.c. (Cass. 5 maggio 1999 n. 4455), stante la piena logicità della motivazione, per la quale il ricorso è infondato, dato che le spese comunque non sono state poste a carico e- 40000 sclusivo del vincitore (Cass. 27 aprile 2000 n. 5390). 290000 La sentenza giustifica la compensazione in modo razio- nale e adeguato ed è incompatibile con la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., mai richiesta in se- de di merito e inammissibile in Cassazione (così Cass. 30 marzo 2000 n. 3876). Anche per tale profilo il ri- corso è, quindi, infondato.
3. Sussistono giusti motivi per compensare le spese anche del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso nella Camera di consiglio del 9 novembr 2000. . P Il presidente e r i l ( Il consigliere extensore slup انستان IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo IN CONGLY 2001 DEPOSITATA IN CANCELLERIA GET: Oggi, CORTE CASSAZIONE 10-5 -2001 CAMIONE CIVILE IL CANCELLIERE M. 66607 Maria Di Nuzzo تممته