Sentenza 26 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2003, n. 4473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4473 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZION PRIMA CIVILE0447 3 / 03 Composta dagli Ill.mi tto Janez Dott. Giovanni Presidente OLLA quaxique di alloggs di editi a focolare Rel. Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Dott. Walter CELENTANO Consigliere R.G.N. 21588/00 Cron.10.186 Dott. Luigi L Consigliere MACIOCE Salvatore DI PALMA - Consigliere Rep.4238 SPAGNA NOSSO Dott. ha pronunciato la seguente 08.09/01/03 S EN T ENZA sul ricorso proposto da: DE TR EO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MANTEGAZZA 24. presso l'avvocato LUIGI GARDIN, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE LAPENNA, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI: - intimato L avverso la sentenza n. 349/99 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 17/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2003 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per la ricorrente, l'Avvocato LAPENNA, che ha 72 -1- chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione dell' 8 marzo 1979 DE De IT conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi l'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi deducendo che il 5 ottobre 1966 aveva stipulato con l' Istituto Gestione Case per i Lavoratori un preliminare di compravendita di un alloggio popolare sito a Francavilla Fontana, nel quale cra previsto il pagamento del prezzo, pari a L. 2.523.600, in trecento rate mensili, e che malgrado lo spirare del termine per la stipula del contratto definitivo 1 I.A.C.P., succeduto alla CA, non vi aveva provveduto;
chiedeva pertanto, offrendo il prezzo ancora dovuto, che si accertasse l' obbligo dell' ente convenuto di stipulare il contratto di vendita e di risarcire il danno subito per il ritardo e si dichiarassc la stessa attrice, con pronuncia costitutiva degli effetti del contratto non concluso, unica proprietaria dell' immobile. L'Istituto, costituitosi, deduceva che con l' atto del 5 ottobre 1966 la CA aveva assegnato alla De IT l' alloggio in oggetto con patto di futura vendita, che l' assegnataria era stata ammessa al pagamento rateale del prezzo, che alcuni anni dopo la medesima aveva chiesto il pagamento anticipato del residuo prezzo e la conseguente stipula dell' atto pubblico, che nel corso dell' istruttoria di detta pratica era stato accertato che clla aveva concesso l' appartamento in sublocazione, in violazione del relativo divieto, sanzionato a titolo di decadenza, che detta decadenza era stata infinc deliberata con decreto notificato il 27 aprile 1979. 1 -Con sentenza del 10 febbraio 5 dicembre 1992 il Tribunale rigettava la domanda, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese processuali. Avverso tale pronuncia proponeva appello la De IT e con sentenza del 5 17 luglio 1999 la Corte di Appello di Lecce rigettava l' impugnazione, osservando in motivazione che, essendo intercorso tra le parti un contratto di locazione con patto di futura vendita cui era seguito un provvedimento amministrativo di decadenza, solo tale rapporto contrattuale doveva costituire oggetto di eventuali contestazioni delle parti, che pertanto la domanda proposta ai sensi dell' art. 2932 c.c. era da disattendere, tenuto conto sia delle connotazioni pubblicistiche del rapporto, sia dell' intervenuto decreto di decadenza. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la De IT deducendo due motivi. Non vi è controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, denunciando omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, si deduce che la sentenza impugnata, ritenendo che il decreto di decadenza dall' assegnazione precludesse il diritto della De IT ad acquistare l'immobile, non ha considerato che la medesima in epoca precedente l' emissione di detto decreto aveva richiesto il riscatto anticipato ed offerto il pagamento ا م del residuo prezzo, ai sensi della legge 14 febbraio 1963 n. 60, richiamata nella stessa promessa di futura vendita, e che avverso il decreto di decadenza aveva proposto ricorso al Pretore di Brindisi, che con ordinanza del 28 maggio 1979 ne aveva sospeso l' esecuzione. Con il secondo motivo, denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1949 n. 43 e degli artt. 2 e 3 della legge 14 febbraio 1963 n. 60, si deduce che il contratto preliminare attribuiva alla promissaria acquirente la facoltà di stipulare l'atto di vendita rinunciando al bencficio del termine e che ella si era legittimamente avvalsa di tale facoltà. Le censure cosi sintetizzate sono inammissibili. Va innanzi tutto rilevato che la Corte di Appello, con motivazione invero sintetica ed articolata in passaggi argomentativi non sempre chiari, ha inteso affermare che, essendo stalo adottato dall' I.A.C.P. un provvedimento di decadenza a seguito della concessione in sublocazione a terzi dell' alloggio, non sussistevano i presupposti per una pronuncia costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c. Alla base di tale affermazione è il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, che il potere dell' ente gestore di disporre la decadenza o la revoca dell' assegnazione, in caso di inadempienza dell* assegnatario ai suoi obblighi, quale quello di occupare stabilmente l' alloggio e di non cederlo a terzi, deve essere riconosciuto indipendentemente dalla maturazione dei presupposti per l' acquisto della proprietà e dalla presentazione della relativa domanda, fino a quando l'acquisto stesso si perfezioni, senza che spieghi rilievo l' eventuale ritardo dell' amministrazione in ordine al perfezionamento della cessione (v. per tutte sul punto Cass. 2000 n. 3777). Ed invero detto potere, funzionale all' esigenza di tutela della specifica destinazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, persiste sino al persistere di tale esigenza e resta caducato solo dall' 3 atto di trasferimento, che definitivamente sottrae il bene al patrimonio pubblico ed all' esercizio della relativa tutela. E' peraltro noto che il divieto generale di cessione in sublocazione a terzi, salva la preventiva autorizzazione dell' ente concedente, dell' alloggio economico e popolare oggetto di assegnazione sussiste a carico dell' assegnatario con patto di futura vendita, così come a carico dell' assegnatario semplice, fino a quando, con la stipula del contratto, non si perfezioni il trasferimento della proprietà dell' immobile, nè viene meno a seguito della presentazione della domanda di riscatto (v., tra le altre, Cass. 1994 n. 7211; S.U. 1993 n. 4903; 1992 n. 12108; 1991 n. 12125). A fronte della applicazione da parte della Corte di Appello di tali principi di diritto la ricorrente denuncia con il primo motivo vizi di motivazione, che come è noto possono valere esclusivamente con riguardo all' accertamento ed alla valutazione dei fatti rilevanti per la decisione e non in relazione alla soluzione di questioni di puro diritto, e deduce una circostanza - la sospensione della efficacia del decreto di decadenza ad opera dal Pretore della quale non è traccia nella sentenza impugnata, mentre nel secondo mezzo si limita a richiamare la propria facoltà di richiedere il riscatto anticipato, senza tenere alcun conto dell' avvenuta pronuncia del provvedimento di decadenza dell' assegnazione nei suoi confronti. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di cassazione, non avendo svolto la parte intimata attività difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di 9 gennaio 2003. IL CONSIGLIERE ESTENSORE bielle Mccol CORTE SUPRE Prima Depositato 26 MK 2003 il IL CANCANC BRE 5 consiglio della sezione civile il IL PRESIDENTE IL CANCELLIERE DE Maskaliy