Sentenza 19 giugno 2007
Massime • 1
Ai fini dell'applicabilità dell'indulto elargito con L. 31 luglio 2006 n. 241 alle pene inflitte per il delitto di illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope) aggravato a norma dell'art. 80 stesso d.P.R., è irrilevante il riconoscimento di circostanze attenuanti, in quanto la testuale formulazione normativa, che esclude dal beneficio i delitti aggravati come sopra, rende evidente la volontà legislativa di ancorare il regime delle preclusioni alla concessione del beneficio all'obiettiva gravità dei fatti, non elisa dalla concessione di circostanze attenuanti, quantunque ritenute prevalenti sulla citata aggravante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/2007, n. 28704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28704 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 19/06/2007
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 2495
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 009411/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI ED, N. IL 16/07/1979;
avverso ORDINANZA del 23/01/2007 TRIBUNALE di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. URBAN GIANCARLO;
Lette le conclusioni conformi del P.G. Dott. GALASSO Aurelio. OSSERVA
Con ordinanza emessa in data 23 gennaio 2007 il Tribunale di Bologna, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta da NI LE di applicazione dell'indulto di cui alla L. 31 luglio 2006, n.241, in relazione alla sentenza di applicazione della pena su richiesta in quanto il reato contestato (D.P.R. n. 309 del 1990, art.73) risultava aggravato ai sensi dell'art. 80 del citato D.P.R. e quindi era escluso dal beneficio.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione a mezzo difensore il condannato, sostenendo che la L. n. 241 del 2006 sarebbe applicabile anche alla sentenza indicata posto che il coimputato LI, che si trovava nella stessa situazione, aveva beneficiato dell'indulto.
Sotto altro profilo, si rileva che l'ordinanza impugnata non ha preso in esame l'aspetto della incompetenza per materia del giudice monocratico, con ciò confermando implicitamente la non configurabilità della stessa aggravante.
Si rileva quindi che l'aggravante ha natura oggettiva e quindi la mancata applicazione ad uno dei coimputati e il suo riconoscimento nei confronti del ricorrente costituirebbe una ingiustificata e abnorme disparità di trattamento certamente censurabile in sede di legittimità.
Si richiama infine la giurisprudenza esistente sul punto della riconosciuta prevalenza delle attenuanti sull'aggravante contestata, con la conseguente assenza di effetti sul piano della afflittività sanzionatoria.
La risoluzione del quesito proposto - e cioè se, ai fini della applicabilità dell'indulto previsto dalla L. n. 241 del 2006 per il delitto di illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 aggravato ai sensi dell'art. 80, comma 2 del citato D.P.R., sia o meno rilevante il riconoscimento di circostanze attenuanti, ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alla citata aggravante - non può prescindere dall'esame comparativo dei decreti indulgenziali che si sono succeduti nel tempo, cogliendo in particolare la differenza terminologica adoperata dal legislatore a seconda che abbia voluto riconoscere o meno rilevanza al giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti indicate come ostative alla applicazione dell'indulto.
In particolare va rilevato che la costante giurisprudenza di legittimità (vedi SS.UU. 3 febbraio 1980, proc. Iovinella;
Cass. Sez. 1^, 19 maggio 1982 proc. Nicotra;
Cass. Sez. 2^, 15 giugno 1990 proc. Attese) - con riferimento ai decreti di indulgenza n. 413/1978, n. 744/1981 e n. 865/1986 - ha escluso l'applicazione dell'indulto in relazione a determinati reati commessi nelle forme aggravate, ritenendo del tutto ininfluente il riconoscimento delle attenuanti con giudizio di prevalenza. Infatti in tali provvedimenti di indulgenza i termini adoperati dal legislatore - "reato aggravato" oppure "ricorre l'aggravante" - non alterando la fattispecie legale tipica del reato aggravato, non consentono la concessione dell'indulto quando ricorrono determinate aggravanti, ancorché dichiarate subvalenti rispetto alle concesse attenuanti. Invece discorso diverso deve essere fatto con riferimento al D.P.R. n. 394 del 1990. Infatti il prevalente indirizzo giurisprudenziale
(vedi SS.UU. n. 17 del 24 luglio 1991, RV. 187.85 6), facendo leva sui diversi termini adoperati dal legislatore nell'art. 3, lett. b), n. 1 decreto citato ("ove applicate le circostanze aggravanti specifiche...."), ha ritenuto applicabile l'indulto al reato in esame, ancorché aggravato ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art.80, comma 2, qualora le attenuanti siano state dichiarate prevalenti sull'aggravante. Infatti in tale ipotesi le aggravanti non possono ritenersi "applicate", in quanto non hanno inciso minimamente sulla entità della pena, avendo delle attenuanti (dichiarate prevalenti) svolto appieno la funzione di alleviamento della pena. Passando ora all'esame della norma in questione, va rilevato che la L. n. 241 del 2006, art. 2, lett. b), ai fini della esclusione dell'applicazione dell'indulto per il reato previsto dal D.P.R. n.309 del 1990, art. 73 aggravato dall'art. 80, comma 2 del medesimo testo unico, adopera termini ben precisi ("l'indulto non si applica per i delitti aggravati dall'art. 80...") in linea con i precedenti provvedimenti indulgenziali diversi da quelli di cui al D.P.R. n. 394 del 1990. Da ciò discende che nel caso in esame deve ritenersi irrilevante il riconoscimento di attenuanti, ancorché dichiarate prevalenti sulle aggravanti, in quanto il legislatore con la terminologia adoperata ha sicuramente inteso ancorare il regime delle preclusioni alla obiettiva gravità dei fatti ritenuti in sentenza con la conseguenza che alcuna rilevanza assume la concessione di attenuanti, ancorché dichiarate prevalenti, non elidendo la sussistenza di profili di particolare allarme sociale. (Cass. Sez., 1^, 27 marzo 2007 n. 14432, ric. Radouan). Pertanto, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2007