Sentenza 4 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/02/2002, n. 1455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1455 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2002 |
Testo completo
IN E DL POP O IT014 55 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTES PREMA DICASSAZIONE Oggetto akoru oli SEZIONE SECONDA CIVILE малий тел е Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 21135/98 SCHETTINO Consigliere Cron.3776 Dott. Olindo Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Rep. 417 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Ud. 18/04/01 TROMBETTA - Rel. Consigliere Dott. Francesca ha pronunciato la seguente SE NTENZA FT2 sul ricorso proposto da: RU AE, RU NC, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LUDOVISI 35, presso lo studio CONTES UPP dell'avvocato LAURO M., difesi dall'avvocato LAMBIASE Richiesta copia studio dal Sig IL COLE 24 ORE per diritti 1.55 PASQUALE, giusta delega in atti;
4 FEB. 2002 - ricorrenti IL CANCELLIERE contro €1,55 1.3000 IA IC PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VLE TRASTEVERE 301, presso la studic CIOFFI L., difeso dall'avvocato CIOFFI PASQUALE, giusta DG724687 delega in atti;
- controricorrente 2001 - avversO la sentenza n. 948/98 del Tribunale di TORRE 668 -1- ANNUNZIATA, depositata il 07/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/04/01 dal Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA;
udito 1'Avvocato CIOFFI PA, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. FT2 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 30.9.95 al pretore di OL Miccio, deducendo che AE TO, CE CO, OR SP, CO, PA De MA e US De MA gli rendevano impossibile e difficoltoso l'accesso al fabbricato di sua proprietà con la propria autovettura, in quanto parcheggiavano le loro autovetture in corrispondenza dell'ingresso dell'immobile, posto lungo il viale condominiale di accesso, chiedeva di essere reintegrato nel FT2 possesso dell'anzidetto viale. I l Pretore, emesso provvedimento possessorio, rimetteva le parti il davanti al Tribunale di Napoli (ritenuto competente per il merito) che richiedeva d'ufficio il regolamento di competenza sul quale si pronunciava la Cassazione con sentenza 2.8.90, affermando la competenza del Pretore di TO davanti al quale il Miccio riassumeva il giudizio. Espletata l'istruttoria il Pretore, con sentenza 19 gennaio 1994 ordinava a AE e CE CO, nonché а AE SP PA De MA di astenersi dal sostare con le proprie autovetture lungo il viale condominiale denominato traversa PE, in prossimità del 3 varco carrabile della palazzina del Miccio, in modo tale da impedire о rendere difficoltoso a questi l'accesso con auto al suo immobile. Su impugnazione principale di AE e CE CO ed incidentale del Miccio, nella contumacia di OR SP e PA De MA, regolarmente citati e non costituitisi, il Tribunale di Napoli, con sentenza 7 luglio 1998 rigettava entrambe le impugnazioni. Afferma il Tribunale, per quanto interessa il presente giudizio, che il Pretore con ampia ed FT esauriente motivazione ha qualificato l'azione come manutenzione, ha dichiarato il rispetto del termine annuale ed ha accertato la sussistenza delle turbative concretatesi nella difficoltà di accessO veicolare del Miccio alla propria abitazione per effetto della indebita sosta dei veicoli dei resistenti, traendo il proprio convincimento da una approfondita disamina delle dichiarazioni rese dai testi escussi. Quanto alla decorrenza del termine annuale ex art. 1170 c. civ., essa Va computata secondo il Tribunale dalla data del primo atto di turbativa, cioè dall'inizio dell'ultima attività dal possessore, per cui restano non consentita evidenziato dal primo giudice, le escluse, come 4 precedenti azioni pregiudizievoli, successivamente cessate a seguito delle avverse proteste, comunque non aventi carattere sistematico e continuativo tale da integrare una unica illegittima condotta. Nella specie, pertanto, il dies a quo va collocato secondo il Tribunale, alla ripresa del comportamento illegittimo;
e la molestia idonea a giustificare l'azione di manutenzione si concreta in una attività contraria al possesso altrui o tale da creare una situazione di difficoltà impedimento al normale esercizio del possesso. FT₂ Continua ancora il Tribunale che, una volta accertato il posteggio non autorizzato dei veicoli degli appellanti al Varco di accessO della proprietà del Miccio, tale comportamento obiettivamente e soggettivamente si risolve in un pregiudizio del libero esercizio delle facoltà del possessore, а nulla rilevando la difettosa costruzione del varco di accesso dal momento che la molestia va valutata in relazione alla situazione esistente in atto e che la sosta dei veicoli in zona non consentita, rende più difficoltoso l'accesso di per sé non agevole. Avverso tale sentenza ricorrono in cassazione CE e AE CO. 5 Resiste con controricorso il Miccio che deposita memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Deducono i ricorrenti a motivi di impugnazione: 1) la violazione degli artt. 1170, 2733, 2734 cod. civ. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 per avere il Tribunale, nel respingere c.p.c. l'eccezione di decadenza dall'azione per il decorso del termine annuale, e nell'affermare che nel caso di pregressi comportamenti pregiudizievoli successivamente cessati a seguito delle proteste, FT2 il termine annuale decorre dalla ripresa del comportamento illegittimo, omesso l'esame e la valutazione in fatto del caso concreto, limitandosi ad un generico riferimento all'esattezza della tesi del pretore circa 1'ininfluenza dei pregressi comportamenti pregiudizievoli cessati e non successive turbative, senza tenercollegati alle conto: A) che non è ammessa la motivazione "per relationem" ove il giudice d'appello ometta una sua autonoma disamina del punto controverso;
B) che, comunque, il pretore, di fronte alla ammissione del Miccio circa l'inizio ultrannuale delle turbative, ha ritenuto provata l'interruzione delle stesse, sulla base delle sole parole del Miccio, mentre: 6 b1) ove ritenuto provato per confessione del ricorrente il fatto dell'inizio ultrannuale delle turbative, spettava al ricorrente, in presenza di specifica contestazione provare, l'interruzione della continuità degli atti di turbativa;
b2) ove ritenuto l'onere della prova а carico del resistente, il Tribunale avrebbe dovuto valutare le risultanze probatorie sul punto;
b3) ove ritenuta sussistere la fattispecie di cui all'art.2734 c.C., una volta contestata l'interruzione delle FT2 turbative, il Tribunale ugualmente avrebbe dovuto verificarla sulla scorta delle circostanze e delle risultanze probatorie che, viceversa (v. testimonianze PE, Romano, De MA) confermavano il comportamento pregiudizievole dei CO ultradecennale e continuativo;
2)- la violazione dell'art. 1170 c.civ. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. per avere Tribunale, nell'affermare che l'azione di il manutenzione è giustificata da un comportamento impeditivo del normale esercizio del possesso, che il posteggio crea difficoltà al Miccio, che irrilevante è l'eventuale difettosa costruzione del varco, erroneamente omesso di accertare che il parcheggio ostacolante il Miccio era effettuato 7 nello spazio realizzato fra il fabbricato CO, arretrato rispetto al viale condominiale, e quest'ultimo, spazio di pertinenza dei CO sul e che quale il Miccio non godeva di alcun possesso era al di fuori dell'oggetto della domanda riguardante il solo viale. Il ricorso è infondato. Quanto al primo motivo, il Tribunale, nel respingere l'eccezione di decadenza dall'azione di manutenzione ribadendo la tesi già affermata nella sentenza del pretore, secondo cui, in caso di FT2 interruzione di turbative perduranti nel tempo, il termine di decadenza dall'azione ex art. 1170 turbative, c.civ. decorre dalla ripresa delle fondandosi pervenuto а tale decisione sull'interpretazione data dal pretore alla domanda del Miccio, intesa siccome limitata a conseguire la tutela possessoria per i soli fatti verificatisi in un momento successivo а quello in cui i CO avevano desistito dal loro precedente comportamento а seguito delle rimostranze del Miccio;
interpretazione che, secondo il pretore, comportava а carico del Miccio l'onere della prova della tempestività della domanda solo con riferimento alle azioni poste in essere dai CO dopo la 8 cessazione delle precedenti turbative. In tale contesto inconferente si palesava la censura di cui al quinto motivo di appello, volto a contestare solo il mancato assolvimento dell'onere probatorio circa la desistenza spontanea dei CO dalle precedenti turbative, senza criticare l'interpretazione della domanda data dal primo giudice e le conseguenti implicazioni in tema di onere probatorio a carico del Miccio. Il motivo esaminato va, pertanto, respinto. va FT2 Quanto al secondo motivo, la censura disattesa avendo la sentenza, con accertamento di fatto insindacabile in questa sede precisato che il parcheggio delle autovetture dei CO era effettuato lungo il viale condominiale (e non nello spazio arretrato rispetto ad esso, di asserita possesso da lungo pertinenza dei CO), e che il tempo esercitato dal Miccio su detto viale era ostacolato dalla sosta non consentita delle autovetture dei CO in prossimità del passo carrabile di accesso alla proprietà del Miccio, autovetture costituenti l'impedimento denunciato dal resistente. Il ricorso va, pertanto, respinto. Sussistono giusti motivi per dichiarare 9 interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio. FT2
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso. Dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 18 aprile 2001. Francesca TT est. Прави IL CANCELLIERE C1 CE Catania TO BE T ONVO TI 4 FEB. 2002 e 109T 129,11 VINETRONVON 0 4EST Sopp IL CANCELLIERE C1 CE Catania TOT. 160,1 20735 10