Sentenza 22 maggio 2002
Massime • 1
Appartiene al giudice che procede la competenza ad autorizzare l'allontanamento dal domicilio per cure mediche di imputato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in quanto la disposizione dell'art. 11, comma 2, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario), richiamato dall'art. 240 disp. att. cod. proc. pen., che stabilisce la competenza del magistrato di sorveglianza a disporre il trasferimento in ospedali civili o altri luoghi esterni di cura, riguarda esclusivamente i detenuti ristretti in istituti penitenziari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2002, n. 23234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23234 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO TERESI - Presidente - del 22/05/2002
Dott. EDOARDO FAZZIOLI - Consigliere - SENTENZA
Dott. UMBERTO GIORDANO - Consigliere - N. 2089/2002
Dott. EMILIO GIRONI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIVIO PEPINO - Consigliere - N. 8504/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato dal Magistrato di sorveglianza di Napoli con ordinanza 22 febbraio 2002 nel procedimento a carico di 1) RU RO, nato il [...]
visti gli atti,
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Livio PEPINO, sentite le conclusioni del Procuratore Generale Dr. FABRIZIO HINNA DANESI che ha chiesto dichiararsi la competenza del magistrato di sorveglianza di Napoli
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 7 dicembre 2000 il G.i.p. del Tribunale di Modena quale giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'istanza avanzata da ZZ AN diretta a ottenere la revoca della sentenza emessa nei suoi confronti in data 7.10.1993 dal sunnominato giudice in quanto il reato attribuitogli detenzione e porto illegali di una carabina, ad aria compressa priva di numero di matricola non era più previsto come reato a norma dell'art. 11 co. 2^ della 21.l2.l999 n. 526, che aveva modificato l'art. 2 co. 3^ della legge 18.4.1975 n. 110 nel senso che non erano più considerate armi quelle ad aria compressa, i cui proiettili erogano un energia cinetica inferiore a 7,5 joule.
2. Avverso detto provvedimento il ZZ proponeva appello qualificato correttamente ricorso per cassazione dalla Corte di Appello di Bologna nell'ordinanza 24.5.2001, con la quale si disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione a norma dell'art. 568 co. 5^ c.p.p., deducendo, per il tramite del proprio difensore che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto accertare tramite apposita perizia se la carabina ad aria compressa. oggetto del procedimento di cognizione, potesse o meno essere qualificata come arma alla luce della nuova normativa di cui all'art. 11 co. 2^ legge 526/1999: accertamento necessario in presenza di una sentenza di applicazione di pena. ex art. 444 c.p.p. come quella in questione.
3. Il ricorso e meritevole di accoglimento. Invero, in presenza di una richiesta di revoca (come va correttamente qualificata l'istanza dell'odierno ricorrente erroneamente qualificata come richiesta, di un provvedimento di non luogo a procedere) di una sentenza divenuta irrevocabile, perché il reato per il quale è stata pronunciata una condanna non e più previsto come tale da una legge successiva al passaggio ingiudicato della medesima, il giudice dell'esecuzione ai sensi del primo comma dell'art. 673 c.p.p., deve compiere tutti gli atti idonei ad accertare se il fatto di reato, per il quale è stata emessa sentenza di condanna, sia o meno ancora previsto dalla legge come reato, disponendo la revoca, se del caso, della medesima e non già limitarsi a dichiarare inammissibile la relativa istanza per la presenza del giudicato.
Nell'effettuare tale accertamento il giudice dell'esecuzione. mentre non ha il potere di ricostruire la vicenda, per cui vi è stata condanna, in termini diversi da quelli delineati con la sentenza irrevocabile ne' valutare i fatti accertati in modo difforme da quanto ritenuto dal giudice di merito, ha piena competenza di fare emergere dal quadro probatorio già acquisto elementi quale, nella specie che ci occupa, l'entità dell'energia cinetica sviluppata dall'arma oggetto del giudizio di cognizione che, irrilevanti al momento della pronuncia della sentenza di condanna, siano divenuti decisivi per la definizione del fatto di reato alla luce della nuova normativa. A tale fine può essere svolta ogni attività istruttoria, come consentito dal quinto comma dell'art. 666 c.p.p., finalizzata alla precisa qualificazione giuridica del fatto di reato. presupposto necessario per l'eventuale pronuncia di revoca della sentenza di condanna ex art.673 co. 1^ c.p.p.. Per le suesposte ragioni l'ordinanza impugnata deve essere annullata, ai sensi dell'art. 620 lett. d) c.p.p., senza rinvio, mentre gli atti del procedimento vanno trasmessi al g.i.p. del Tribunale di Modena, quale giudice dell'esecuzione, perché provveda all'esame del contenuto dell'istanza proposta dall'odierno ricorrente, attenendosi al principio di diritto sopra, enunciato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza del g.i.p. del Tribunale di Modena in data 7.12.2000e dispone trasmettersi gli atti allo stesso per nuova deliberazione.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2002