Sentenza 27 maggio 2015
Massime • 1
In tema di riesame delle misure cautelari reali, è valida la presentazione dell'istanza di riesame effettuata mediante deposito presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario ove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. (In motivazione la Corte ha evidenziato che questa soluzione interpretativa discende, in particolare, dal rinvio che l'art. 324, comma secondo, cod. proc. pen. opera alle "forme" previste dall'art. 582, comma primo, cod. proc. pen., in specifica connessione con il profilo della "presentazione" della richiesta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/2015, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2015 |
Testo completo
1 369 / 1 6 : REPUBBLICA ITALIANA TA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE UDIENZA IN CAMERA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DI CONSIGLIO del 27 Dott. SQUASSONI Claudia Presidente maggio 2015 Dott. GRILLO Renato Consigliere N. MP 6 SENTENZA N. Consigliere rel. Dott. GENTILI Andrea Dott. PEZZELLA Vincenzo Consigliere Dott. ANDRONIO Alessandro Maria Consigliere REGISTRO GENERALE n. 16444 del 2015 DEPOSITATA IN CANCELLERIA ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: 15 GEN 2016 OL FR, nato a [...] il [...]; L LI AN Mariani avverso l'ordinanza emessa in data 3 marzo 2015 dal Tribunale di Frosinone;
letti gli atti di causa, l'ordinanza impugnata ed il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Eugenio SELVAGGI, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnataseula uuvioe Trosummoni alti_ 1 RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Frosinone, con ordinanza del 3 marzo 2015, ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame presentata da MO FR avverso provvedimento di sequestro disposto dal Gip di Cassino ed avente ad oggetto delle attrezzature balneari meglio precisate nel verbale delle operazioni di Pg svoltesi in data 9 dicembre 2014. Il Tribunale ciociaro ha ritenuto inammissibile la richiesta di riesame in quanto presentata, in difformità di quanto previsto dall'art. 324 cod. proc. pen., non presso la sede del giudice che avrebbe dovuto decidere su di essa ma presso la sede del giudice a quo. Ha proposto ricorso per cassazione la MO, tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo, in primo luogo, la violazione degli artt. 324 e 582 cod. proc. pen. in cui sarebbe incorso il Tribunale del riesame quanto alla individuazione dell'ufficio competente a ricevere validamente l'atto di impugnazione;
in subordine ha dedotto la nullità della ordinanza stante l'omessa notificazione dell'avviso di udienza di fronte al Tribunale di Frosinone al codifensore della ricorrente ed infine il vizio di motivazione dell'atto impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato e, pertanto, la ordinanza impugnata deve essere annullata. Osserva, infatti, il Collegio che la dichiarazione di inammissibilità della istanza di riesame presentata dalla odierna ricorrente, avente ad oggetto il decreto di sequestro preventivo emesso in data 19 dicembre 2014 dal Gip del Tribunale di Cassino, è stata motivata dal Tribunale di Frosinone sulla scorta AN della circostanza che la difesa della SC ha depositato il relativo atto introduttivo presso la cancelleria del Tribunale di Cassino mentre, ad avviso del giudice del riesame cautelare, esso doveva essere depositato, a pena di inammissibilità, direttamente nella cancelleria del Tribunale competente a decidere sulla predetta istanza;
a questa conclusione tale giudice è pervenuto, peraltro richiamando un preesistente orientamento giurisprudenziale, avendo osservato che la regola generale in base alla quale, ai sensi dell'art. 582, comma 2, cod. proc. pen., le parti private possono presentare l'atto di impugnazione, oltre che nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, anche presso quella del Tribunale del luogo in cui si trovano, se esso è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento, non sarebbe applicabile nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali. 2 L'art. 324 cod. proc. pen., infatti, dispone che la richiesta di riesame sia presentata direttamente nella cancelleria del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento. Né a diverso approdo può condurre, aggiunge il Tribunale, la circostanza che il ricordato art. 324 cod. proc. pen. rimandi all'art. 582 cod. proc. pen., : trattandosi di riferimento concernente esclusivamente le "forme" con le quali : la richiesta va proposta e non già il luogo del suo deposito. Ritiene il Collegio che siffatto orientamento, sebbene non isolatamente rappresentato nella giurisprudenza di questa Corte (si veda, infatti, in questo senso, ancora di recente: Corte di cassazione, Sezione II penale, 22 aprile 2013, n. 18281; ma già in precedenza: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 4 ottobre 2002, n. 33337; idem Sezione I penale, 18 giugno 1993, n. 4486; idem Sezione VI penale, 6 giugno 1991, n. 1694), non debba essere ulteriormente seguito. Invero, rileva il Collegio, l'art. 324 cod. proc. pen., nel disciplinare il procedimento di riesame dei provvedimenti cautelari reali, inserito nel capo III del titolo II del libro IV del codice di rito, capo significativamente intitolato "Impugnazioni", prevede, al comma 1, che "La richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del Tribunale indicato al comma 5 (...cioè il Tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento...), entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro"; siffatta disposizione è, tuttavia, integrata da quanto previsto dal primo periodo del successivo comma 2, il quale chiarisce che "La AN richiesta è presentata con le forme previste dall'art. 582". Siffatta disposizione, la cui rubrica reca l'indicazione "Presentazione dell'impugnazione", prevede a sua volta, per quanto ora interessa, che, salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Così sinteticamente ricostruita la normativa rilevante, osserva questa Corte che vi sono diversi elementi, sia letterali che sistematici, in base ai quali propendere per una interpretazione normativa che consenta, anche in relazione alle misura cautelari reali, di ritenere valida la presentazione della istanza di riesame tramite deposito presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario ove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento. Un primo argomento, di natura squisitamente letterale, è fornito dall'esame testuale dell'art. 324, comma 1, cod. proc. pen. il quale, come dianzi rilevato, isola la espressione "nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5" fra due virgole, così che la stessa parrebbe suscettibile di essere 3 letta nel senso che con essa il legislatore ha inteso significare che la predetta istanza debba pervenire all'ufficio competente per giudicare in sede di riesame, se direttamente presentata nella cancelleria del Tribunale indicato al : successivo comma 5, entro i dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua conoscenza, mentre detto termine è soggetto a dilatazione laddove l'istante abbia ritenuto di avvalersi della possibilità di presentare il proprio ricorso, comunque nel rispetto del termine perentorio di dieci giorni decorrente dalla esecuzione della misura o dalla sua conoscenza, presso l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato (per una indicazione in tale senso si veda, d'altra parte la recente decisione di Corte di cassazione, Sezione III, 17 novembre 2014, n. 47264, ove, aderendosi alla tesi contraria rispetto a quella fatta propria dal Tribunale di Frosinone, si chiarisce che la tempestiva presentazione della istanza di riesame ovvero dell'appello cautelare in uno degli uffici facoltativamente previsti dall'art. 582, comma 2, cod. proc. pen. fa sì che diventi poi irrilevante, ai fini della sua tempestività, che l'atto raggiunga o meno entro lo stesso termine anche la cancelleria dell'ufficio giudiziario competente a decidere sulla richiesta in tal modo presentata). Un'ulteriore ragione di ordine lessicale che fa ritenere preferibile la interpretazione dell'art. 324 cod. proc. pen. orientata nel senso di considerare ammissibile la richiesta di riesame seppure depositata non presso la cancelleria del giudice del riesame ma presso quella del giudice a quo, è insita nell'utilizzo da parte del legislatore al comma 2 della disposizione testé citata, nel rendere applicabili le "forme previste dall'art. 582", della espressione "è presentata". -Non può, infatti, non rilevarsi che la disposizione di rinvio che, come dianzi è già stato segnalato, è rubricata come "Presentazione della impugnazione" preveda come suo unico contenuto, quanto alla presentazione della impugnazione, il fatto che la stessa debba avvenire, personalmente ovvero a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che : ha emesso il provvedimento impugnato;
infatti le ulteriori formalità previste dal comma 1 dell'art. 582 cod. proc. pen. id est: l'apposizione della data, l'indicazione delle generalità del presentatore e la sottoscrizione del pubblico ufficiale che ha raccolto l'atto sono formalità che non concernono la - presentazione della impugnazione ma riguardano la sua ricezione, che è, } appunto, atto non della parte ma dell'ufficio giudiziario a ciò preposto. Pertanto, ove si eccettuassero la individuazione del luogo ove la presentazione del ricorso deve essere fatta e la indicazione dei soggetti che sono legittimati a provvedere a tale presentazione, il rinvio contenuto nell'art. 4 324 cod. proc. pen. alla presentazione dell'istanza di riesame secondo le forme di cui all'art. 582 cod. proc. pen. rimarrebbe privo di contenuto. Vi è poi da rilevare, dal punto di vista sistematico, che, premessa la generale appartenenza della istanza di riesame avverso un provvedimento cautelare, sia esso reale che personale, al più ampio genus delle impugnazioni, essendo generalmente ritenuta ammissibile per le parti private la presentazione della istanza di riesame ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen in caso di misure cautelari personali anche tramite il deposito presso la cancelleria del giudice a quo (in tal senso di vedano, infatti, Corte di cassazione, Sezione V penale, 4 gennaio 2006, n. 70; idem Sezione IV, 10 agosto 2000, n. 3265) nonché nella cancelleria del Tribunale o del giudice di pace del luogo in cui tali parti private si trovano (Corte di cassazione, Sezione : II penale, 6 dicembre 2012, n. 40202), apparirebbe distonico rispetto ad un armonico sistema delle impugnazioni, ritenere che, diversamente, laddove si tratti di impugnazione di misura cautelare reale, debba prevalere sul principio generale una regola eccezionale, priva peraltro di una sua autonoma ratio, che imporrebbe un diverso regime di presentazione dell'istanza di riesame;
e ciò tanto più ove si rifletta sul fatto che la disposizione ordinaria sulle impugnazioni, secondo cui le parti private e i difensori possono presentare : l'atto di impugnazione oltre che presso la cancelleria del giudice a quo anche nella cancelleria del Tribunale o del Giudice di pace del luogo in cui si trovano, in quanto espressiva del principio del favor impugnationis, non ha carattere eccezionale e dunque non deve essere interpretata in senso restrittivo, rigorosamente ancorato al dato testuale (ancora Corte di cassazione Sezione II penale, 6 dicembre 2006, n. 40202). Attese quindi le argomentazioni dianzi illustrate deve concludersi che il F Tribunale di Frosinone ha errato nel ritenere, con la impugnata sentenza, inammissibile la istanza di riesame introdotta da MO FR;
ne consegue l'annullamento senza rinvio della medesima ordinanza e la trasmissione degli atti al Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice del } riesame, che, in diversa composizione, esaminerà l'istanza di riesame dalla predetta a suo tempo presentata avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Cassino in data 19 dicembre 2014.
PQM
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Frosinone. Così deciso in Roma, il 27 maggio 2015 Aunda furth Il PresidenteP ol Il Consigliere estensore 5 flie