Sentenza 9 novembre 2012
Massime • 1
La formula assolutoria "perché il fatto non costituisce reato" preclude la condanna della querelante alle spese.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/11/2012, n. 7034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7034 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMMINO Matilde - Presidente - del 09/11/2012
Dott. PRESTIPINO ON - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 2698
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - N. 12273/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA AR, nata il [...] a [...];
SA RA, nato il [...] a [...];
nel procedimento a carico di:
UT ON, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza resa in data 18/11/2010 dal Giudice di pace di Capua.
Letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Sergio Beltrani;
udite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. CESQUI Elisabetta la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente alla condanna alle speseci consulenza in primo grado;
rilevata la regolarità degli avvisi per l'odierna udienza pubblica. RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice di pace di Capua, con la sentenza indicata in epigrafe, ha assolto NT PE dal reato di cui all'art. 633 c.p. commesso in danno degli odierni ricorrenti in Strangolagalli (CE) fino all'aprile 2008 perché il fatto non costituisce reato.
2. Avverso tale provvedimento, hanno proposto ricorso le parti civili, con l'ausilio del difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
1^ - nullità della sentenza per erronea applicazione dell'art. 542 c.p.p.;
2^ - nullità della sentenza per mancanza di motivazione (lamentando l'illegittimità della statuizione che aveva posto a loro carico le spese della consulenza tecnica disposta nel corso dell'istruttoria di primo grado, in luogo della compensazione delle spese). All'odierna udienza pubblica, la parte presente ha concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato: la sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente alla condanna delle parti civili ricorrenti al pagamento delle spese di consulenza, che vanno eliminate.
Occorre premettere che, qualora il procedimento sia stato instaurato a seguito di ricorso immediato al giudice, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 38 la parte civile è legittimata a proporre il solo ricorso per cassazione, anche ai fini penali (Sez. 5, n. 4695 del 5 dicembre 2008, Simoni ed altro, rv. 242605). Ciò premesso, appare evidente che, ai sensi dell'art. 542 c.p.p., la conclusiva formula assolutoria del giudizio di primo grado ("perché il fatto non costituisce reato") precludeva la condanna dei ricorrenti alle spese oggetto di doglianza (consentita soltanto in caso di assoluzione dell'imputato "perché il fatto non sussiste" o "perché l'imputato non lo ha commesso").
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna delle parti civili ricorrenti al pagamento delle spese di consulenza che elimina.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2013