Sentenza 12 gennaio 2000
Massime • 1
È illegittimo il provvedimento del tribunale di sorveglianza che rigetti l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata a norma dell'art. 94 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, senza una valutazione seria dell'idoneità del programma terapeutico ai fini della prognosi di recupero sociale. (V. Corte cost. 24 luglio 1995 n. 367 e Corte cost., 5 dicembre 1997 n. 377).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/2000, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MACRÌ GIOVANNI Presidente del 13/01/2000
1. Dott. PIOCALI PIERO Consigliere SENTENZA
2. Dott. SILVESTRI GIOVANNI " N. 264
3. Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIORDANO UMBERTO " N. 30687/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IE RO n. il 05.06.1965
avverso ordinanza del 18.03.1999 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di FIRENZE sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SILVESTRI GIOVANNI lette le conclusioni del P.G. Dr. G. Viglietta che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
RITENUTO
Con ordinanza del 183.1999, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale presentata, a norma dell'art. 94 D.P.R. 309/90, da CI AN in relazione all'espiazione della pena di cui alla sentenza del GIP del Tribunale di Firenze in data 29.1.1998- L'imputato ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza perché viziata da mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, in quanto le linee argomentative che sorreggono la soluzione accolta nel provvedimento impugnato non trovano base giustificativa in una coerente valutazione degli elementi fattuali e nella corretta interpretazione dell'art. 94 D.P.R. n. 309/90.
Il giudice di merito ha ritenuto di non applicare la misura alternativa richiesta a ragione delle "varie e gravi pendenze in atti", della presenza di un programma SERT privo di osservazione congrua e della pericolosità che si è espressa fino a tempi recenti.
La ratio decidendi dell'ordinanza risulta gravemente divergente dalle linee della normativa vigente che con l'art. 94 del D.P.R. n.309/90 ha inteso privilegiare la scelta terapeutica rispetto ad ogni altro trattamento risocializzante nella prospettiva del superamento dello stato di tossicodipendenza (Corte Cost., ord. 24 luglio 1995, n. 367), ditalché il giudizio espresso dal giudice di merito non può prescindere da una seria valutazione -nella specie mancante- della idoneità del programma terapeutico ai fini della Formulazione della prognosi di recupero sociale. In particolare, va sottolineato che la Corte Costituzionale ha recentemente chiarito le differenze tra l'affidamento in prova ordinano e l'affidamento "in casi particolari", precisando che quest'ultimo, pur non essendo del tutto estraneo alla logica generale dell'affidamento in prova, si fonda su presupposti e persegue finalità nettamente diverse, postulando, da un canto, l'accertato stato di tossicodipendenza e la ritenuta idoneità del programma ai fini del recupero del condannato, nella consapevolezza che "la prima e fondamentale azione di risocializzazione da perseguire è la cura dello sfato di tossicodipendenza attraverso programmi che non potrebbero essere eseguiti se proseguisse o iniziasse la detenzione in carcere" (Corte Cost., 5 dicembre 1997, n. 377). Nel caso in esame il tribunale di sorveglianza non ha compiuto un'attenta disamina del programma terapeutico, limitandosi a talune enunciazioni generiche ed apodittiche, che, nella sostanza, si risolvono nel richiamo al precedenti e alle pendenze giudiziarie del pieraccini, non ostativi, di per sè, alla concessione della misura alternativa.
In conclusione, gli accertati vizi logici e giuridici della motivazione giustificano l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Firenze per nuova deliberazione.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Firenze.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2000