Sentenza 19 marzo 1998
Massime • 1
La norma incriminatrice contenuta nell'art.443 cod.pen. riguarda soltanto chi detiene per il commercio, pone in commercio o somministra, medicinali guasti o imperfetti. Ne consegue che non è possibile assimilare alla ipotesi della detenzione per il commercio, espressamente prevista, quella della detenzione per la somministrazione. (Nelle specie è stata esclusa la ravvisabilità del reato in ipotesi di semplice detenzione da parte di un dentista di medicinali scaduti di validità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/1998, n. 5282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5282 |
| Data del deposito : | 19 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Enzo PIROZZI Presidente del 19.3.1998
1. Dott. Vito LA GIOIA Consigliere SENTENZA
2. " Piero MOCALI " N. 344
3. " Umberto GIORDANO " REGISTRO GENERALE
4 " Emilio GIRONI " N. 3764/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da EC RT, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di CC - sezione distaccata di Taranto - in data 11.12.1997;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piero MOCALI;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. P.G. Dott. Giuseppe VENEZIANO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
OSSERVA
Con sentenza del 18.5.1993 il Pretore di Taranto dichiarava il CC responsabile del reato previsto dall'art. 443 c.p. (avere detenuto nel suo studio dentistico medicinali con termine di validità scaduto), condannandolo alla pena di quattro mesi di reclusione e L. 200.000 di multa, oltre alle pronunce accessorie.
Su gravame dell'imputato la Corte d'appello - con la sentenza oggi esaminata - derubricava l'ipotesi contestata al CC in quella prevista dall'art. 452 u.c. c.p., riducendo la pena inflittagli a due mesi e venti giorni di reclusione e confermando nel resto quello di primo grado.
Osservava la corte che il fatto materiale in questione era pacifico:
nello studio dentistico del CC, invero, era stato trovato un armadietto, collocato accanto alla poltrona del paziente, ove erano custoditi alcuni medicinali scaduti di validità e, tra questi anche tre tipi che, avendo funzione emostatica ed analgesica, erano di evidente pronta somministrazione. Altrettanto andava detto per gli antibiotici.
La tesi difensiva, per cui i medicinali in questione erano detenuti per sola "memoria prescrittiva" era insostenibile, parendo evidente che, in tal caso, sarebbe stato sufficiente conservare i foglietti illustrativi contenuti all'interno della confezione anche tenuto conto dell'angustia dell'ambiente nel quale il CC operava. Era chiaro, invece, che l'imputato - per leggerezza e trascuratezza - aveva omesso di eseguire la doverosa verifica periodica della validità dei medicinali, che egli deteneva per la somministrazione ai pazienti.
Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, il CC, che anzitutto denunciava vizio della motivazione. Se come si affermava in sentenza, i medicinali de quibus erano conservati nell'armadietto per mera dimenticanza e trascuratezza nel controllo delle scadenze, non poteva sicuramente dedursene che dovessero essere somministrati ai pazienti. Tali medicinali - per la maggior parte antibiotici - erano a "lunga latenza" e non di pronta somministrazione;
e da poco scaduti, in attesa della loro eliminazione come rifiuti speciali. La Corte, poi, aveva trascurato di valutare come prova decisiva, l'accertata circostanza che il CC operava in un ambiente molto ristretto, e questa era l'unica ragione per la quale l'armadietto era collocato vicino alla poltrona del paziente.
Ritiene la Corte che - indipendentemente dalle argomentazioni sviluppate nel ricorso che tendono prevalentemente ad escludere la destinazione alla somministrazione dei medicinali conservati e ritrovati nello studio dentistico del CC - debba nella specie farsi applicazione officiosa dell'art. 129 c.p.p. Nel capo di imputazione, si contesta appunto al CC di aver "detenuti per la somministrazione" medicinali scaduti;
ora, a prescindere dalla problematica relativa alla legittimità della equazione: medicinale scaduto uguale a medicinale guasto o imperfetto (almeno in carenza, come apparirebbe nel caso in esame, di analisi chimico-farmacologiche) resta il fatto indubitabile (e reiteratamente affermato in giurisprudenza) che la norma incriminatrice contenuta nell'art. 443 c.p. (ed ovviamente riferibile anche alla ipotesi colposa, concretamente figurata nel grado di appello) riguarda soltanto chi detiene per il commercio, pone in commercio o somministra, medicinali guasti o imperfetti. Ne consegue che non è possibile assimilare alla ipotesi della detenzione per commercio, espressamente prevista, quella della detenzione per la somministrazione (cfr. Sez. I 1.12.1995, n. 1636). Dinanzi a tale inequivoco elemento testuale, per assimilare le due ipotesi di detenzione, occorrerebbe ricorrere alla applicazione analogica della fattispecie incriminatrice, con violazione dei principi di legalità e di tassatività della norma penale (cfr. Sez. I, 10.2.1995, n. 190;
questa decisione si spinge ad ipotizzare la correttezza del tentativo del reato, quando la detenzione sia atto univocamente diretto alla somministrazione, ma tale principio non è applicabile al caso in esame, che è stato definitivamente qualificato come colposo) Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 1998