CASS
Sentenza 6 maggio 2026
Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/05/2026, n. 16324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16324 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO NO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/09/2025 della Corte d'appello di Genova Udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa in data 28.09.2022 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Genova, ha ridotto la pena inflitta all'attuale ricorrente ad anni due di reclusione per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, commessi quale titolare della ditta individuale EDILSLS di SOLDANO NO, dichiarato fallito il 7.6.2019. 2. Contro la sentenza della Corte di Appello l'imputato, per tramite della propria difesa, ha proposto ricorso articolando un unico motivo di seguito illustrato nei limiti stabiliti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. In particolare, ha dedotto inosservanza e/o erronea applicazione degli artt.598 bis c.p.p. e 58 L.689/81 nonché vizio di motivazione, in ordine alla denegata sostituzione della pena detentiva. Ha argomentato che illogicamente la sentenza impugnata non aveva ammesso l'imputato alla pena sostitutiva dei lavori di , V' Penale Sent. Sez. 5 Num. 16324 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: MERIGGI FEDERICO MARIA Data Udienza: 29/01/2026 pubblica utilità che, consentiti dal trattamento sanzionatorio, non trovavano concreto ostacolo in elementi oggettivi e nello stesso profilo soggettivo dell'imputato, al riguardo apparendo inconferente la ragione ostativa ravvisata dalla Corte territoriale nel fatto che il soggetto aveva beneficiato di plurime sospensioni della pena. 3. Il Procuratore Generale, nelle proprie conclusioni scritte, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'unico motivo articolato è infondato. 2. Come premesso, il ricorrente si duole che, a fronte di una condanna ad anni due di reclusione, la Corte di Appello non abbia accolto la richiesta di sostituzione con il lavoro di pubblica utilità articolata con apposita istanza che indicava l'Ente convenzionato a tal fine individuato. 2.1. La decisione censurata ha negato la sostituzione della pena rilevando nel tipo di reato giudicato e nel profilo di personalità dell'imputato che, condannato anche per reati concernenti l'attività d'impresa, aveva usufruito di più sospensioni condizionali della pena, poi revocate, ed era stato ammesso a misure alternative alla detenzione, senza che ciò avesse prodotto alcun effetto rieducativo e dissuasivo rispetto al rischio di recidiva, elementi che fondavano una prognosi negativa in ordine alla attuazione della finalità rieducativa della pena sostitutiva. Ha aggiunto, incidentalmente, che « lo svolgimento di lavori di pubblica utilità (consistenti nell'accoglienza soci e nella pulizia e manutenzione dei locali) presso un'associazione dilettantistica di pugilato non è certamente più idonea alla rieducazione rispetto alla pena detentiva ». 2.2. Secondo la difesa, la motivazione era quantomeno illogica posto che: a) non si ravvisava alcuna controindicazione verso la associazione sportiva pugilistica, a fronte della constatazione che il soggetto non era attinto da condanne a base violenta;
b) la revoca della sospensione della pena, attenendo ad istituto che, appunto, esclude l'esecuzione della pena, non forniva una prognosi omogenea a quella richiesta per l'ammissione al lavoro di pubblica utilità che costituisce una forma di esecuzione della pena;
c) l'ammissione dell'imputato a misure alternative alla detenzione era intercorsa in momento successivo al reato de quo, rispetto al quale, pertanto, non poteva fondare alcuna prognosi negativa. 2 2.3. Nell'esame della questione, è dato osservare che, nell'esercizio della discrezionalità rimessagli dall'art. 58 legge 24/11/1981, n. 689, come sostituito dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ricorrente laddove - come nel caso di specie - non si ravvisino condizioni ostative oggettive o soggettive, il giudice «può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati». In ordine al duplice profilo funzionale così delineato, il giudice può avvalersi degli elementi prognostici offerti dai precedenti e dagli elementi del fatto giudicato. Secondo consolidato orientamento cui deve qui darsi continuità, «in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali dell'imputato, purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte » (Sez. 4, Sentenza, 09/10/2025, n. 36961, rv. 288658-01. Cfr. anche Sez. 2, Sentenza, 22/10/2024, n. 45859, rv. 287348-01). In siffatta prospettiva, la pluralità dei precedenti, ove consistente, può offrire una prima indicazione in ordine all'esigenza di un trattamento più severo in coerenza con la refrattarietà mostrata dal soggetto all'opera rieducativa. A fortiori, argomenti possono essere tratti dalla revoca della sospensione condizionale, in particolare ove determinata dalla violazione del correlato regime. Il meccanismo di cui all'art. 163 cod. pen., seppure con la sua specifica connotazione, condivide con la disciplina delle pene sostitutive la ricerca di una funzione preventiva e rieducativa da attuarsi mediante soluzioni alternative a quella offerta dalla esecuzione delle pene ordinarie. La violazione del regime di sospensione, pertanto, pone un'indicazione significativa e, comunque, suscettbile di utile impiego per la prognosi che il giudice deve formulare nel campo contiguo disciplinato dall'art. 58 cit. 2.4. Nel caso di specie, la Corte di appello si è attenuta ai canoni così indicati, seppure con le precisazioni qui in rilievo. Effettivamente, non pare di incidenza concreta il fatto che il lavoro di pubblica utilità sia destinato a svolgersi presso un'associazione pugilistica, in particolare a fronte del rilievo che l'imputato non risulta condannato per reati a base violenta. 3 Parimenti, non è in sé dirimente che il soggetto sia stato sottoposto a misure alternative successivamente al reato qui in rilievo, quando, oltretutto, di tali misure non risulta compiutamente la sorte ed, in particolare, non consta la revoca. Vero è, invece, che siffatti rilievi non modificano il nucleo essenziale posto a base della conclusione assunta in relazione ai profili di rieducazione e reiterazione del reato. Su tali piani interconnessi, appunto, la sentenza ha rilevato che l'imputato ha reiterato insistentemente reati, in parte di analoga indole, che hanno comportato anche la revoca delle sospensioni condizionali già concesse, con marcata indicazione di inaffidabilità. Si tratta di rilievo che risulta congruamente valorizzato dalla motivazione della sentenza impugnata la quale, appunto, in coerenza con i canoni normativi sopra richiamati, ne evidenzia la capacità di delineare, da un lato, un ricorso strumentale a trattamenti di favore da parte del ricorrente, dall'altro un'assenza di efficacia rieducativa che si combina con una previsione di comportamenti recidivanti. Si tratta, quindi, di motivazione che, sul piano così enucleato, delinea correttamente la carenza dei presupposti della sostituzione della pena ai sensi dell'art. 58 I. 689/81. 2.5. Non apprezzandosi il fondamento delle censure sollevate, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 29/01/2026
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa in data 28.09.2022 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Genova, ha ridotto la pena inflitta all'attuale ricorrente ad anni due di reclusione per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, commessi quale titolare della ditta individuale EDILSLS di SOLDANO NO, dichiarato fallito il 7.6.2019. 2. Contro la sentenza della Corte di Appello l'imputato, per tramite della propria difesa, ha proposto ricorso articolando un unico motivo di seguito illustrato nei limiti stabiliti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. In particolare, ha dedotto inosservanza e/o erronea applicazione degli artt.598 bis c.p.p. e 58 L.689/81 nonché vizio di motivazione, in ordine alla denegata sostituzione della pena detentiva. Ha argomentato che illogicamente la sentenza impugnata non aveva ammesso l'imputato alla pena sostitutiva dei lavori di , V' Penale Sent. Sez. 5 Num. 16324 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: MERIGGI FEDERICO MARIA Data Udienza: 29/01/2026 pubblica utilità che, consentiti dal trattamento sanzionatorio, non trovavano concreto ostacolo in elementi oggettivi e nello stesso profilo soggettivo dell'imputato, al riguardo apparendo inconferente la ragione ostativa ravvisata dalla Corte territoriale nel fatto che il soggetto aveva beneficiato di plurime sospensioni della pena. 3. Il Procuratore Generale, nelle proprie conclusioni scritte, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'unico motivo articolato è infondato. 2. Come premesso, il ricorrente si duole che, a fronte di una condanna ad anni due di reclusione, la Corte di Appello non abbia accolto la richiesta di sostituzione con il lavoro di pubblica utilità articolata con apposita istanza che indicava l'Ente convenzionato a tal fine individuato. 2.1. La decisione censurata ha negato la sostituzione della pena rilevando nel tipo di reato giudicato e nel profilo di personalità dell'imputato che, condannato anche per reati concernenti l'attività d'impresa, aveva usufruito di più sospensioni condizionali della pena, poi revocate, ed era stato ammesso a misure alternative alla detenzione, senza che ciò avesse prodotto alcun effetto rieducativo e dissuasivo rispetto al rischio di recidiva, elementi che fondavano una prognosi negativa in ordine alla attuazione della finalità rieducativa della pena sostitutiva. Ha aggiunto, incidentalmente, che « lo svolgimento di lavori di pubblica utilità (consistenti nell'accoglienza soci e nella pulizia e manutenzione dei locali) presso un'associazione dilettantistica di pugilato non è certamente più idonea alla rieducazione rispetto alla pena detentiva ». 2.2. Secondo la difesa, la motivazione era quantomeno illogica posto che: a) non si ravvisava alcuna controindicazione verso la associazione sportiva pugilistica, a fronte della constatazione che il soggetto non era attinto da condanne a base violenta;
b) la revoca della sospensione della pena, attenendo ad istituto che, appunto, esclude l'esecuzione della pena, non forniva una prognosi omogenea a quella richiesta per l'ammissione al lavoro di pubblica utilità che costituisce una forma di esecuzione della pena;
c) l'ammissione dell'imputato a misure alternative alla detenzione era intercorsa in momento successivo al reato de quo, rispetto al quale, pertanto, non poteva fondare alcuna prognosi negativa. 2 2.3. Nell'esame della questione, è dato osservare che, nell'esercizio della discrezionalità rimessagli dall'art. 58 legge 24/11/1981, n. 689, come sostituito dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ricorrente laddove - come nel caso di specie - non si ravvisino condizioni ostative oggettive o soggettive, il giudice «può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati». In ordine al duplice profilo funzionale così delineato, il giudice può avvalersi degli elementi prognostici offerti dai precedenti e dagli elementi del fatto giudicato. Secondo consolidato orientamento cui deve qui darsi continuità, «in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali dell'imputato, purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte » (Sez. 4, Sentenza, 09/10/2025, n. 36961, rv. 288658-01. Cfr. anche Sez. 2, Sentenza, 22/10/2024, n. 45859, rv. 287348-01). In siffatta prospettiva, la pluralità dei precedenti, ove consistente, può offrire una prima indicazione in ordine all'esigenza di un trattamento più severo in coerenza con la refrattarietà mostrata dal soggetto all'opera rieducativa. A fortiori, argomenti possono essere tratti dalla revoca della sospensione condizionale, in particolare ove determinata dalla violazione del correlato regime. Il meccanismo di cui all'art. 163 cod. pen., seppure con la sua specifica connotazione, condivide con la disciplina delle pene sostitutive la ricerca di una funzione preventiva e rieducativa da attuarsi mediante soluzioni alternative a quella offerta dalla esecuzione delle pene ordinarie. La violazione del regime di sospensione, pertanto, pone un'indicazione significativa e, comunque, suscettbile di utile impiego per la prognosi che il giudice deve formulare nel campo contiguo disciplinato dall'art. 58 cit. 2.4. Nel caso di specie, la Corte di appello si è attenuta ai canoni così indicati, seppure con le precisazioni qui in rilievo. Effettivamente, non pare di incidenza concreta il fatto che il lavoro di pubblica utilità sia destinato a svolgersi presso un'associazione pugilistica, in particolare a fronte del rilievo che l'imputato non risulta condannato per reati a base violenta. 3 Parimenti, non è in sé dirimente che il soggetto sia stato sottoposto a misure alternative successivamente al reato qui in rilievo, quando, oltretutto, di tali misure non risulta compiutamente la sorte ed, in particolare, non consta la revoca. Vero è, invece, che siffatti rilievi non modificano il nucleo essenziale posto a base della conclusione assunta in relazione ai profili di rieducazione e reiterazione del reato. Su tali piani interconnessi, appunto, la sentenza ha rilevato che l'imputato ha reiterato insistentemente reati, in parte di analoga indole, che hanno comportato anche la revoca delle sospensioni condizionali già concesse, con marcata indicazione di inaffidabilità. Si tratta di rilievo che risulta congruamente valorizzato dalla motivazione della sentenza impugnata la quale, appunto, in coerenza con i canoni normativi sopra richiamati, ne evidenzia la capacità di delineare, da un lato, un ricorso strumentale a trattamenti di favore da parte del ricorrente, dall'altro un'assenza di efficacia rieducativa che si combina con una previsione di comportamenti recidivanti. Si tratta, quindi, di motivazione che, sul piano così enucleato, delinea correttamente la carenza dei presupposti della sostituzione della pena ai sensi dell'art. 58 I. 689/81. 2.5. Non apprezzandosi il fondamento delle censure sollevate, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 29/01/2026