Sentenza 11 gennaio 2001
Massime • 1
Con riguardo alla disciplina posta dall'art. 3 legge 8 agosto 1995 n.335 che ha previsto il termine quinquennale di prescrizione per le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatorie, diverse da quella relativa al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ma comprensiva di quella contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, continuano ad applicarsi i termini di prescrizione già in vigore prima di tale modifica normativa nel caso di procedure finalizzate al recupero dell'evasione contributiva iniziate durante la vigenza della precedente disciplina e nel rispetto del termine decennale quale introdotto dall'art. 12 D.L. 30 dicembre 1987 n.536, conv. in l. 29 febbraio 1988 n.49, atteso che il decimo comma dell'art. 3 cit., pur stabilendo che i nuovi termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni precedenti alla data di entrata in vigore della legge n.335 del 1995, eccettua espressamente i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa precedente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/01/2001, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo TREZZA Presidente
Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere
Dott. Donato FIGURELLI Consigliere
Dott. Camillo FILADORO Cons. rel.
Dott. Gabriella COLETTI Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZZ PA, già titolare della Ditta individuale NO EC, elettivamente domiciliata in Roma, viale Bruno Buozzi n. 32, presso l'avv. Guido Nucci, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti, unitamente e disgiuntamente all'avv. Dora Mignano del Foro di Torino;
- ricorrente -
contro
INAIL, Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, Prof. Avv. Pietro Magno, nominato con D.P.R. 25 novembre 1994, elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre n. 144,
presso gli avv. Saverio Muccio e Pasquale Rossi, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 28 gennaio-6 aprile 1998, notificata in data 3 giugno 1998, n. 336, RGAC n. 418 del 1997, cron.536;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 ottobre 2000 dal Relatore Cons. Dr. Camillo Filadoro;
Udito l'avv. Giuseppe Magaraggia;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 28 gennaio-6 aprile 1998, il Tribunale di Torino accoglieva l'appello proposto dall'INAIL avverso la sentenza del 7 ottobre 1996 del locale Pretore e, ferma la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo 29 gennaio 1996, emesso dallo stesso Pretore nei confronti della ditta individuale NO EC di EL PA a favore dell'INAIL, condannava la ozzello al pagamento in favore dell'Istituto della somma di lire 6.396.510 per premi assicurativi omessi (relativi al periodo 22 settembre 1987-12 dicembre 1998) e relativi accessori di legge. Osservava il Tribunale che, nel caso di specie, doveva trovare applicazione il termine decennale di prescrizione non ancora maturato al momento della notifica del ricorso per decreto ingiuntivo.
Avverso tale decisione la EL propone ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo, illustrato da memoria.
Resiste l'INAIL con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 3, comma 10 della legge 335 del 1995, e 4, comma 2, della legge n. 398 del 1987, ed anche, occorrendo, in relazione agli articoli 2943 e 2945 codice civile (art. 360 n.3 codice di procedura civile).
La sentenza impugnata, secondo la ricorrente, avrebbe violato le disposizioni di legge richiamate, in particolare quelle riguardanti i termini prescrizionali dei crediti dell'Istituto. Al momento della spedizione delle due lettere INAIL (maggio e giugno 1989), il credito dell'Istituto nei confronti della EL non era ancora sorto: mancava infatti la quantificazione da parte dell'Istituto dei premi dovuti per i lavoratori italiani lavoranti in paesi extraeuropei.
Solo dal momento della comunicazione dell'ammontare dei premi, infatti -osserva la ricorrente- l'obbligato conosce l'entità del debito e può (e deve) provvedere al pagamento secondo le regole dettate dalla legge n. 398 del 1987. Poiché, nel caso di specie, dopo le due menzionate lettere di liquidazione dei premi non erano state inviate altre richieste prima della notifica del decreto ingiuntivo (avvenuta il 2 aprile 1996), il credito dell'Istituto doveva considerarsi comunque prescritto, per effetto del nuovo termine quinquennale di prescrizione. Tra l'altro, osserva ancora la ricorrente, il Tribunale non aveva neppure chiarito se intendeva attribuire alla procedura amministrativa efficacia interruttiva permanente (secondo le disposizioni dettate dagli articoli 2943 e 2945 codice civile per i soli atti giudiziari) ovvero solo l'effetto di far sopravvivere il più lungo termine (decennale) stabilito dalla legislazione precedente, secondo la regola dettata dall'art. 3, comma 10, della legge n. 335 del 1995. Il ricorso non è fondato.
Con ampia motivazione, che sfugge alle censure di violazione di legge formulate, i giudici di appello hanno innanzitutto delineato l'ambito di applicazione dell'art. 3 della legge n.335 del 1995, osservando che il termine quinquennale di prescrizione stabilito per "tutte le altre contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria", comma 9, lettera b), si riferisce a qualunque tipo di assicurazione sociale obbligatoria, diversa da quella relativa al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, non esclusa quella contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, disciplinata dal D.P.R. n. 1124 del 1965. I giudici di appello hanno esaminato, in secondo luogo, il successivo comma 10 dello stesso art.3, secondo il quale:
"I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa precedente...". Con un accertamento in fatto ampiamente motivato (e non contestato comunque dalla ricorrente sotto il profilo di un vizio della motivazione), i giudici di appello hanno osservato che le due lettere inviate dall'INAIL alla NO EC, rispettivamente il 29 maggio 1989 ed il 22 giugno 1989, costituivano non solo l'inizio della procedura amministrativa di riscossione del premio, ma anche valido atto di costituzione in mora. Esse contenevano, infatti, la richiesta di versamento del premio e dell'integrazione per le lavorazioni soggette all'assicurazione, relativamente al periodo sopra specificato. Tra l'altro, la ditta NO EC aveva risposto all'Istituto in data 10 luglio 1989, significandogli il proprio rifiuto di adempiere "alle richieste di versamento del 29/5 e del 22/6 per un totale di lire 6.506.590 di premi". Appare infondata, pertanto, l'osservazione della ricorrente secondo la quale sarebbe mancata, alla data della spedizione delle due lettere, una quantificazione del premio da corrispondere all'Istituto. Quanto all'individuazione della disciplina legale applicabile al caso di specie, i giudici di appello hanno osservato che la disposizione del comma 10 dell'art.3, già richiamata, nel prevedere la duplice ipotesi degli "atti interruttivi" (già compiuti) e delle "procedure iniziate", pone come rilevante - ai fini considerati - non solo ciò che interviene direttamente ad interrompere la prescrizione (atti di messa in mora o riconoscimento del diritto: artt. 2943 e seguenti del codice civile), ma anche ciò che, pur non avendo tale valenza, esterna comunque una iniziativa assunta, anche in via amministrativa, per conseguire l'osservanza dell'obbligo contributivo da parte del soggetto tenuto al versamento. Proprio tale ipotesi - conclude il Tribunale, con una valutazione in fatto che sfugge a qualsiasi censura- si era in concreto verificata nella specie, poiché la procedura amministrativa era stata iniziata nel rispetto della normativa preesistente, che prevedeva un termine decennale di prescrizione.
A ben guardare, sottolinea infine il Tribunale, la stessa parte appellata aveva in realtà finito per riconoscere, nella sua memoria di costituzione in appello, che le due lettere dell'Istituto più volte citate integravano la specifica richiesta dell'INAIL occorrente -secondo le istruzioni dello stesso Istituto- per la quantificazione dei premi a consuntivo 1986-1987 e di quello anticipato per il 1988. Poiché, secondo l'accertamento del Tribunale, la procedura, finalizzata al recupero dell'evasione contributiva accertata, era iniziata durante la vigenza della precedente normativa e nel rispetto del termine di prescrizione decennale (introdotto dall'art.12 del D.L. n. 536 del 30 dicembre 1987, convertito in legge n. 49 del 29 febbraio 1988) dovevano continuare ad applicarsi i termini di prescrizione già in vigore, secondo la eccezione alla regola generale, dettata dall'art. 3 comma 10 della legge del 1995. La "ratio" di tale disposizione è stata bene individuata dai giudici di appello nella volontà del legislatore di non impedire la prosecuzione delle iniziative di recupero dei contributi o premi, già intraprese dagli Istituti creditori, escludendo invece la possibilità che siano perseguite "ex novo" delle omissioni contributive pregresse, colpite dalla prescrizione secondo la nuova normativa.
Il ricorso deve pertanto essere respinto. Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Compensa le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2001