Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/01/2001, n. 301
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Sentenza 11 gennaio 2001

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Con riguardo alla disciplina posta dall'art. 3 legge 8 agosto 1995 n.335 che ha previsto il termine quinquennale di prescrizione per le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatorie, diverse da quella relativa al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ma comprensiva di quella contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, continuano ad applicarsi i termini di prescrizione già in vigore prima di tale modifica normativa nel caso di procedure finalizzate al recupero dell'evasione contributiva iniziate durante la vigenza della precedente disciplina e nel rispetto del termine decennale quale introdotto dall'art. 12 D.L. 30 dicembre 1987 n.536, conv. in l. 29 febbraio 1988 n.49, atteso che il decimo comma dell'art. 3 cit., pur stabilendo che i nuovi termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni precedenti alla data di entrata in vigore della legge n.335 del 1995, eccettua espressamente i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa precedente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/01/2001, n. 301
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 301
    Data del deposito : 11 gennaio 2001

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