Sentenza 19 febbraio 2002
Massime • 1
La riproduzione del verbale di interrogatorio reso da un coindagato tramite l'abusiva stampa del file che lo conteneva e che apparteneva all'archivio informatico dei carabinieri delegati allo svolgimento delle indagini non integra gli estremi del reato di cui all'art. 351 c.p., in quanto la condotta di sottrazione della cosa custodita richiesta ai fini della configurabilità del reato in questione implica che la res fuoriesca dalla sfera di disponibilità del legittimo detentore e che, pertanto, essa preesista alla condotta di impossessamento; il che non si verifica allorché la res sia stata ottenuta tramite l'abusiva stampa del file, salva la configurabilità del diverso reato di cui all'art. 615-ter cod. pen.
Commentario • 1
- 1. Art. 351 - Violazione della pubblica custodia di cosehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Ai fini della sussistenza del reato di violazione della pubblica custodia di cose (art. 351), la qualificazione di cosa "particolarmente custodita" concerne, per l'identità della "ratio legis", tutte le categorie di beni menzionate nella predetta norma (corpo di reato, atti, documenti ovvero altra cosa mobile). La qualificazione di "cosa particolarmente custodita" può riguardare, quindi, una copia o un atto originale (Sez. 6, 4478/2017). Agli effetti della specifica tutela penale offerta dall'art. 351 (violazione della pubblica custodia di cose) l'espressione "cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/02/2002, n. 30024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30024 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUIGI SANSONE - Presidente - del 19/02/2002
1. Dott. LUCIANO DERIU - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ANTONIO S. AGRÒ - Consigliere - N. 433
3. Dott. FRANCESCO SERPICO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - N. 34062/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SE VI, n. a Napoli il 7.5.1938
avverso la ordinanza in data 23-30 agosto 2001 del Tribunale di Roma Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per il ricorrente l'avv. Titta Madia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto
Con ordinanza in data 23-30 agosto 2001, il Tribunale di Roma, adito ex art. 309 c.p.p., riformava in parte, attraverso l'applicazione degli arresti domiciliari, l'ordinanza in data 6 agosto 2001 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale, con la quale era stata applicata a SE VI, funzionario del Ministero dell'Economia, la misura della custodia cautelare in carcere in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, 615 - ter, commi primo, secondo n. 2, e terzo, e 61 n. 2 c.p. (capo 2: commesso in Roma dal 18 dicembre 2000 al febbraio 2001) e di cui agli artt. 110, 351 c.p. (capo 3: commesso in Roma in data successiva e prossima al 18 dicembre 2000).
Più dettagliatamente, al AN veniva contestato, quanto al capo 2, in concorso con SI TR, tenente colonnello dei carabinieri, LE DO, brigadiere CC. del Nucleo Radiomobile di Roma, e ST EL AL, maresciallo CC. del ROS, sez. Anticrimine, di Roma, di essersi introdotto abusivamente nel sistema informatico della sezione ROS di Roma delegata allo svolgimento delle indagini nel procedimento n. 16236/99 e in varie banche-dati interforza;
e quanto al capo 3, in concorso con i predetti soggetti, di avere sottratto la trascrizione del verbale di interrogatorio reso da Di LC OS nel procedimento n. 16236/99, cosa particolarmente custodita nella sezione ROS CC. di Roma, delegata allo svolgimento delle indagini e custode del documento. Avverso la riferita ordinanza del tribunale del riesame di Roma ricorre per cassazione il AN, a mezzo dei difensori, che deducono:
1) Manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, posto che il tribunale, trascurando le puntuali deduzioni difensive, si è basato su una mera presunzione (l'interesse del AN a conoscere il contenuto dell'interrogatorio del Di LC) per desumerne una sua condotta di istigazione nei confronti di coloro che materialmente appresero copia della trascrizione del predetto atto investigativo;
essendo invece da ritenere che il semplice movente costituisce un mero indizio, non idoneo a sorreggere una misura cautelare, in mancanza di altri elementi indiziari. In particolare il tribunale ha trascurato di considerare che il AN poteva legittimamente ottenere copia delle trascrizioni dell'interrogatorio reso dal Di LC;
che tale atto riguardava una moltitudine di persone potenzialmente interessate a ottenerne copia;
che coloro che materialmente si procurarono abusivamente copia dell'interrogatorio non necessariamente erano stati istigati da chi aveva interesse a conoscerne il contenuto, potendo ben avere agito a sua insaputa, per compiacerlo o addirittura per scopo intimidatorio.
2) Erronea applicazione dell'art. 351 c.p., atteso che l'acquisizione di una mera copia di un atto (nella specie, attraverso la stampa del relativo documento informatico) non determina la sottrazione o la dispersione di questo, che rimane comunque nella disponibilità del pubblico ufficio.
3) Mancanza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, essendosi omesso di esporre quali specifiche esigenze imponessero l'adozione della misura custodiale, sia pure nella forma domiciliare. Diritto
Il primo motivo di ricorso, al limite dell'ammissibilità, appare infondato. Contrariamente a quanto dedotto, il Tribunale non ha tratto gli indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui al capo 2 da mere presunzioni, avendo fondato il suo convincimento non solo sul movente rappresentato dall'evidente interesse dell'indagato a conoscere il contenuto dell'interrogatorio del Di LC ma sulle specifiche e obiettive risultanze delle intercettazioni di comunicazioni intercorse tra il AN, il SI e il D'Andria, in ordine alle quali il ricorrente non spende parola.
In ordine al terzo motivo di ricorso deve rilevarsi la sopravvenuta perdita di interesse, essendo stato nel frattempo il AN posto in libertà con successivo provvedimento. È invece fondato il secondo motivo.
La fattispecie incriminatrice di cui all'art. 351 c.p. prevede la condotta di chi "sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato, documenti ovvero un'altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio". Nel caso in esame è stato contestato al AN di avere, in concorso con i coindagati, sottratto la trascrizione del verbale di interrogatorio reso da Di LC OS nel procedimento penale n. 16236/99, cosa particolarmente custodita nella sezione ROS dei CC. di Roma, delegata allo svolgimento delle indagini e custode del documento.
Tale condotta sarebbe stata realizzata attraverso l'ottenimento della stampa dell'atto predetto versato sull'archivio informatico del ROS.
Ora, benché la condotta presa in esame dalla norma incriminatrice non esclude che essa possa riguardare non solo l'originale di un atto, ma anche una copia di esso, che rilevi per la sua individualità (Cass., sez. 6^, 16 marzo 1993, Chirico), il concetto stesso di sottrazione implica che una determinata res fuoriesca dalla sfera di disponibilità del legittimo detentore, che ne venga conseguentemente privato;
il che nella specie non si è verificato, in quanto l'ufficio del ROS non è stato affatto privato dell'atto e nemmeno di una sua copia, trattandosi di una riproduzione su carta, teoricamente illimitata, di un file esistente su un supporto informatico, rimasto intatto. In altri termini, la "copia" dell'atto non preesisteva fisicamente alla condotta di impossessamento, ma è stata ottenuta proprio tramite l'abusiva stampa dal file, sicché non può dirsi che l'atto sia stato sottratto" al pubblico ufficio, ferma restando la configurabilità del distinto reato di cui all'art. 615-ter c.p.. La ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, limitatamente al reato di cui all'art. 351 c.p., mentre il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza limitatamente al reato di cui all'art. 351 c.p. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2002