Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/02/2002, n. 30024
CASS
Sentenza 19 febbraio 2002

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Massime1

La riproduzione del verbale di interrogatorio reso da un coindagato tramite l'abusiva stampa del file che lo conteneva e che apparteneva all'archivio informatico dei carabinieri delegati allo svolgimento delle indagini non integra gli estremi del reato di cui all'art. 351 c.p., in quanto la condotta di sottrazione della cosa custodita richiesta ai fini della configurabilità del reato in questione implica che la res fuoriesca dalla sfera di disponibilità del legittimo detentore e che, pertanto, essa preesista alla condotta di impossessamento; il che non si verifica allorché la res sia stata ottenuta tramite l'abusiva stampa del file, salva la configurabilità del diverso reato di cui all'art. 615-ter cod. pen.

Commentario1

  • 1Art. 351 - Violazione della pubblica custodia di cose
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Ai fini della sussistenza del reato di violazione della pubblica custodia di cose (art. 351), la qualificazione di cosa "particolarmente custodita" concerne, per l'identità della "ratio legis", tutte le categorie di beni menzionate nella predetta norma (corpo di reato, atti, documenti ovvero altra cosa mobile). La qualificazione di "cosa particolarmente custodita" può riguardare, quindi, una copia o un atto originale (Sez. 6, 4478/2017). Agli effetti della specifica tutela penale offerta dall'art. 351 (violazione della pubblica custodia di cose) l'espressione "cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/02/2002, n. 30024
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30024
Data del deposito : 19 febbraio 2002

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