Sentenza 28 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/03/2003, n. 4776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4776 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2003 |
Testo completo
| Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE POLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI A ONE Oggetto LAVOTO3 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi sigg.ri Magistrati: : Dott. Erminio RAVAGNANI - Presidente R.G. N. 10696/99 Consigliere Cron. Dott. Bruno BATTIMIELLO •10736 ----- - Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Dd.23/01/03 .--... Dott. Stefano Maria EVANGELISTA - Rel Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati TODARO ANTONIO, -- -— CANTARINI LUIGI, MORIELLI VINCENZO, TADRIS PATRIZIA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
VO GIOVANNI} intimato 2003 la sentenza п. 3469/99 del Tribunale di 535 avverso -1- MILANO, depositata il 31/03/99 - R.G. N. 670/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Stefano udienza del 23/01/03 dal Maria EVANGELISTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore --- Generale DoLt. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso affidato ad un unico motivo, l'INPS chiede la cassazione della sentenza con la quale il Tribunale di Milano l'ha condannato a corrispondere al lavoratore VA OL interessi e rivalutazione, in cumulo fra loro, maturati sulle some dovute dal Fondo di garanzia di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 ed erogate in ritardo Il ricorrente sostiene che il cumulo suddetto comporta violazione dell'art. 22, trentaseiesimo comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, perché, trattandosi di credito di natura retributiva maturato posteriormente al 31 dicembre 1994, opera nella specic, in virtù del richiamo in detta norma contenuto, l'estensione della regola già dettata per i crediti previdenziali, ossia la limitazione alla corresponsione della sola maggior somma fra quelle rispettivamente imputabili al titolo degli interessi e della rivalutazione. Motivi della decisione Il ricorso è manifestamente infondato. La norma invocata dal ricorrente è stata caducata dalla Corte costituzionale, la quale, con sentenza 2 novembre 2000, n. 459 ha dichiarato (sul rilievo che la discrezionalità del legislatore nel disciplinare il meccanismo di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria trova un limite nella necessità di riconoscere ai crediti di lavoro, in considerazione della loro natura, una effettiva specialità di tutela rispetto alla generalità degli altri crediti, prevedendo un meccanismo di riequilibrio del vantaggio patrimoniale indebitamente conseguito dal datore di lavoro attraverso l'inadempimento), l'illegittimità costituzionale, relativamente ai crediti dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), per contrasto con gli articoli 3 e 36 della Est. Evangelista 3 Costituzione, nella parte in cui ha esteso ai crediti di lavoro la medesima regola della non cumulabilità di rivalutazione e interessi già prevista per i crediti previdenziali, riconoscendo al lavoratore la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria. Atteso l'effetto retroattivo proprio delle sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale, anche i crediti per cui è causa devono, dunque, ritenersi soggetti, quanto al regime della mora nell'adempimento della relativa obbligazione, alla regola del cumulo degli interessi e della rivalutazione, che, quindi, risulta correttamente applicata con la sentenza impugnata. Ben vero, parte della giurisprudenza di questa Corte ha espresso il principio per cui con riferimento ai crediti dei lavoratori nei confronti del Fondo di garanzia per il pagamento del trattamento di fine rapporto in caso di insolvenza del datore di lavoro, ex art. 2 legge n. 297 del 1982, il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria, introdotto per i crediti di lavoro dall'art. 22, comma trentaseiesimo, legge n. 724 del 1994, persiste anche successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 459 del 2000, che ha dichiarato illegittimo il citato art. 22 comuna trentaseiesimo limitatamente all'estensione del divieto ai dipendenti privati in attività di servizio e in quiescenza, atteso chc l'intervento abrogativo della Corte costituzionale non interviene sui crediti che, come quello nei confronti del Fondo di garanzia, pur storicamente riconnessi ad cmolumenti spettanti a lavoratori privati, assumono, tuttavia, piena tutela e totale garanzia di certezza e tempestività di adempimento, per effetto dell'accollo "ex lege" dell'INPS (Cass. 27 febbraio 2001, n. 2877) E, tuttavia, il contrasto di quest'orientamento con l'altro, pure ripetutamente espresso dalla Corte, nel senso della persistente possibilità di cumulo degli accessori in questione (v., per tutte, Cass. 26 marzo 2001, n. 4261), è stato composto dalle Sezioni Ext. Evangelista 4 unite, le quali, con la recente sentenza 3 ottobre 2002, n. 14220, hanno formulato il principio per cui il credito del lavoratore per il trattamento di fine rapporto e per gli emolumenti relativi agli ultimi tre mesi del rapporto non muta la propria natura retributiva quando, in forza della legge 29 maggio 1982, n. 297 e del D.LGS. 27 gennaio 1992, n. 80, sia fatto valere nei confronti del Fondo di garanzia gestito dall'INPS per l'insolvenza o l'inadempimento del datore di lavoro, ed è quindi comprensivo, come di regola, degli interessi legali della rivalutazione monetaria, restando inapplicabile il divieto di cumulo di tali accessori stabilito dall'art. 16. sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412>>>>, Il Collegio reputa di doversi uniformare a tate principio, atteso che le difese del ricomente non sono sorrette da argomenti che non siano già stati disattesi nelle ricordata decisione o che propongano aspetti di tale gravità da esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai propri precedenti, sul quale si fonda, per farga parte, l'assolvimento della funzione (assegnatale dall'art. 65 dell'ordinamento giudiziario di cui al 1.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e succ. modificazioni, ma di rilevanza costituzionale, essendo anche strumentale al SUO espletamento il principio, sancito dall'art. 111 Cost., dell'indeclinabilità del controllo di legittimità delle sentenze) di assicurare l'esatta Osservanza, l'uniforme interpretazione della legge e l'unità del diritto oggettivo nazionale, specie nei casi in cui l'autorità del precedente risulta rafforzata dalla funzione di nomofilachia privilegiata che l'art. 374, secondo comma, cod. proc. civ. conferisce alla giurisprudenza delle Sezioni unite della S.C.. Al recepito principio è pienamente conforme la sentenza impugnata, di guisa che impone il rigetto del ricorso. Non avendo l'intimato spiegato alcuna resistenza, non v'è luogo a condanna del ricorrente al rimborso di spese processuali. Est. Evangelista S
P.Q.M.
ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 Così deciso in Roma il 28 gennaio 2003 DILLA 1899 11-8-73 N. 533 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE - ESTENSORE humini Sh undayih IL CANCELLIERE (Mrauco Depositato in Cancelleria 28 MAR. 2003 Boggi. IL CANCELLIERE zauco 6 Est. Evangelista