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Sentenza 17 maggio 2023
Sentenza 17 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/05/2023, n. 21083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21083 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RO GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 Penale Sent. Sez. 2 Num. 21083 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO GI Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 29/03/2023 RITENUTO IN FATTO RO LU ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 4/03/2021 che ha confermato la condanna inflitta al ricorrente dal Tribunale di Bologna in ordine al delitto di imbrattamento aggravato. Al riguardo, deduce: 1. vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità e, in particolare, alla presenza dell'imputato al momento dell'imbrattamento. Si lamenta che, mentre era stata accertata la presenza dell'imputato all'interno del cortile della facoltà, nulla invece era stato provato con riguardo alla presenza dell'imputato all'interno degli uffici del dipartimento presi successivamente di mira e, in particolare, del gruppo di dieci persone che era stato indicato da un teste come materialmente responsabile dell'opera di imbrattamento. Né poteva assumere valenza individualizzante il fatto che il ricorrente, al di sotto della felpa nera, portava una maglia bianca risultata, dalla visione dei fotogrammi, indossata da uno degli autori, in quanto tutto il gruppo ripreso all'interno dell'istituto era travisato e indossava felpe nere. Posto che il capo di imputazione circoscriveva l'accusa mossa a titolo di concorso ai soli soggetti presenti al momento dell'esecuzione materiale dell'imbrattamento, nessuna valenza potevano assumere i riferimenti argomentativi a fasi antecedenti al fatto materiale;
2. violazione di legge in ordine alla corretta applicazione dell'art. 110 cod. pen. e, in particolare, sulla prova relativa alla relazione causale tra la condotta accertata a carico dell'imputato e la condotta di imbrattamento.
Considerato che
l'imputato non compariva tra gli esecutori materiali del gesto illecito, non essendo presente sul luogo e al momento dell'esecuzione della condotta materiale, neppure poteva asseverarsi il suo coinvolgimento sulla scorta di avere partecipato ad un piano operativo concordato, desunto dall'acquisto del materiale utilizzato nel corso della protesta per erigere un muro davanti all'ingresso degli uffici dei professori verso i quali si indirizzava la protesta;
invero, tra gli oggetti acquistati al medesimo ascrivibili non vi era la bomboletta spray utilizzata per imbrattare, con la conseguenza che non poteva affatto escludersi che l'azione illecita fosse stata poi il gesto di un terzo, commesso all'insaputa dell'imputato; con la conseguenza che, anche laddove l'imputato fosse stato, in ipotesi, collocato all'interno dell'istituto tra coloro che partecipavano alla protesta (consistita nell'erezione di "un simulacro di muro"), non solo la sua presenza non avrebbe assunto valenza causale ai fini dell'imbrattamento, ma sarebbe sfornita di dolo;
3. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche. Si era fatto riferimento al ruolo di organizzatore, riferito però alla condotta 2 di cui al capo a) per la quale l'imputato era stato assolto;
alla sistematica dedizione a fatti di violenza avverso la proprietà pubblica e privata sulla scorta di tre precedenti, non avvedendosi che si trattava dycondannt assai risalenti nel tempo (tanto che il P.M. non aveva contestato la recidiva); parimenti, proprio in ragione del lungo tempo trascorso dai precedenti, privo di alcuna continenza era il riferimento all'assenza di valenza special preventiva delle precedenti condanne. L'esiguità del danno commesso (pari ad euro 306,00 quanto alla scritta), il ruolo comunque secondario svolto, avrebbero consentito di concedere le attenuanti generiche e di infliggere la sola pena pecuniaria;
4. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla scelta di infliggere la pena detentiva anziché pecuniaria. La censura attiene all'assenza di rilievo degli elementi sopra evidenziati che la Corte d'appello aveva richiamato anche quali indici ostativi ai fini dell'esclusione dell'alternativa pena pecuniaria;
5. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. A corredo dei vizi sopra indicati militava quanto in precedenza osservato sub 3 e 4. 2. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Senatore Vincenzo, con requisitoria del 15/02/2023, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata "perché è insufficiente la prova che l'imputato abbia commesso il fatto". 3. Con nota di conclusioni in data 16/03/2023, la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso e, in subordine, per la declaratoria di prescrizione del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non è fondato, dovendosi, invece, accogliere l'eccezione di prescrizione. 1-2. I primi due motivi, articolati in punto di affermazione di responsabilità, possono trattarsi unitariamente e risultano infondati, in quanto al coinvolgimento dell'imputato al gesto di imbrattamento aggravato può giungersi valorizzando gli argomenti spesi dalla sentenza del Tribunale che, unitamente a quelli contenuti nella sentenza impugnata, consentono di escludere i paventati vizi di legittimità e, in particolare, la frattura logica denunciata nel ricorso a proposito della conseguenzialità tra gli eventi stle hanno caratterizzato l'iniziativa di protesta ed il ruolo in quel frangente assunto vricorrente. I giudici di merito hanno, infatti, operato una lettura unitaria degli eventi - 3 consistiti tanto nell'erezione del muro di contenimento per impedire l'accesso alle stanze dei professori presi di mira, quanto nell'imbrattamento delle pareti operato con le scritte in vernice - in ragione dell'assenza di soluzione di continuità dell'agire riunito del gruppo, della stretta contiguità dei luoghi interessati e del fatto che entrambe le azioni fossero state espressione dell'unica causale di protesta. Se, dunque, il contesto che muove l'agire illecito del gruppo è finalisticamente unitario, nessuna illogicità sconta la sentenza impugnata per aver ricavato dalla presenza dell'imputato, non certo equivoca in quanto riconosciuto quale membro del gruppo in occasione dell'ingresso e dall'uscita dal dipartimento ove avvennero i fatti (in tal senso le precise affermazioni del teste della OS su cui si sofferma il Tribunale), un indice grave, preciso e concordante del consapevole coinvolgimento nell'organizzazione dell'unitario ordito di protesta da attuarsi anche mediante comportamenti illeciti che hanno reso quella finalità sanzionabile penalmente. Né risulta decisivo - al fine di scardinare la catena logica seguita dai giudici di merito - il fatto che sia stato accertato che l'imputato acquistò solo ciò che era necessario per erigere il muro (al quale venne anche apposto del filo spinato) e non la bomboletta spray utilizzata per imbrattare, in quanto anche la primaria condotta era finalizzata a commettere un reato (violenza privata non verificatasi per l'assenza del docente) e, dunque, il successivo versamento di spray sulle pareti, proprio adiacenti alla stanza presa di mira, avendo eguale natura, non risulta affatto un evento di carattere «distonico» che interrompe la finalistica sequela valorizzata dalla sentenza impugnata. Del resto, la successiva rivendicazione del gesto, senza distinzioni di sorta, ad opera del collettivo capeggiato dal ricorrente, costituisce, per come precisato dal Tribunale, un ulteriore elemento di saldatura che rende del tutto recessivo il dato negativo costituito dal fatto che resta una zona d'ombra - intermedia rispetto a quelle di entrata ed ingresso ove il ricorrente è presente secondo la precisa testimonianza di un teste di polizia giudiziaria che lo conosce - delle scale che conducevano alla stanza del docente e dell'area antistante. Con la conseguenza che l'affermazione del Tribunale - secondo cui una ricostruzione che vede l'imputato stazionare in una sorta di "limbo" senza salire a quella stanza è da ritenersi "grottesca" - risulta scevra dai vizi di motivazione nuovamente agitati dalla difesa col presente ricorso e ritenuti non decisivi dalla Corte territoriale. Non si è trattato, quindi, di far derivare dalla carica di direzione ricoperta dall'imputato una sorta di responsabilità di posizione, ma di ricavarne il coinvolgimento sulla base di precisi elementi di fatto che, prescindendosi dalla materiale esecuzione da parte di lui della scritta, sono dimostrativi di una previa intesa tra tutti i correi, rafforzata dalla sua presenza al momento del fatto, le cui 4 modalità, di carattere dimostrativo e continenti all'obiettivo avuto di mira, sono logicamente paternità di tutti coloro che vi hanno preso parte. 3-4. Manifestamente infondati sono i motivi in punto di trattamento sanzionatorio e in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. L'esistenza di reiterati precedenti penali ben può costituire un indice di disvalore a cui il giudice del merito può fare ricorso al fine di negare le circostanze attenuanti generiche. La circostanza che si tratti di precedenti datati, per come allegato dalla difesa, non ne elide affatto la valenza ostativa, in quanto la Corte di merito ha anche posto l'accento sull'inettitudine special-preventiva di tali condanne. In relazione a tale affermazione non si rilevano i vizi di legittimità evidenziati dalla difesa, in quanto si tratta di precedenti in relazione a due dei quali (per cui riportò condanna alla reclusione) l'imputato ha beneficiato della sospensione condizionale della pena. Pertanto, la ricaduta nel reato - seppur a distanza di anni - può essere apprezzata dal giudice del merito quale indice di un percorso negativo sopito, ma non definitivamente abbandonato. E tanto, dunque, a prescindere dal richiamo al ruolo organizzativo assunto dal ricorrente, per come ricavato dal Tribunale in ragione sia dell'acquisto di parte del materiale che doveva servire allo scopo che del ruolo rivestito all'interno del gruppo che poi ha rivendicato l'azione. Con la conseguenza che anche il profilo relativo alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. si sottrae ai vizi di legittimità denunziati. 5. Al rigetto del ricorso, stante il valido formarsi del rapporto processuale, consegue l'estinzione del reato per prescrizioner maturata nel corso del giudizio di legittimità, per come eccepito anche dalla difesa del ricorrente nella nota di conclusioni. Il reato, infatti, si è consumato il 15/07/2014; il termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei risulta interamente decorso, in assenza di sospensioni, il 15/01/2022. Va, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, il 29/03/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 Penale Sent. Sez. 2 Num. 21083 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO GI Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 29/03/2023 RITENUTO IN FATTO RO LU ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 4/03/2021 che ha confermato la condanna inflitta al ricorrente dal Tribunale di Bologna in ordine al delitto di imbrattamento aggravato. Al riguardo, deduce: 1. vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità e, in particolare, alla presenza dell'imputato al momento dell'imbrattamento. Si lamenta che, mentre era stata accertata la presenza dell'imputato all'interno del cortile della facoltà, nulla invece era stato provato con riguardo alla presenza dell'imputato all'interno degli uffici del dipartimento presi successivamente di mira e, in particolare, del gruppo di dieci persone che era stato indicato da un teste come materialmente responsabile dell'opera di imbrattamento. Né poteva assumere valenza individualizzante il fatto che il ricorrente, al di sotto della felpa nera, portava una maglia bianca risultata, dalla visione dei fotogrammi, indossata da uno degli autori, in quanto tutto il gruppo ripreso all'interno dell'istituto era travisato e indossava felpe nere. Posto che il capo di imputazione circoscriveva l'accusa mossa a titolo di concorso ai soli soggetti presenti al momento dell'esecuzione materiale dell'imbrattamento, nessuna valenza potevano assumere i riferimenti argomentativi a fasi antecedenti al fatto materiale;
2. violazione di legge in ordine alla corretta applicazione dell'art. 110 cod. pen. e, in particolare, sulla prova relativa alla relazione causale tra la condotta accertata a carico dell'imputato e la condotta di imbrattamento.
Considerato che
l'imputato non compariva tra gli esecutori materiali del gesto illecito, non essendo presente sul luogo e al momento dell'esecuzione della condotta materiale, neppure poteva asseverarsi il suo coinvolgimento sulla scorta di avere partecipato ad un piano operativo concordato, desunto dall'acquisto del materiale utilizzato nel corso della protesta per erigere un muro davanti all'ingresso degli uffici dei professori verso i quali si indirizzava la protesta;
invero, tra gli oggetti acquistati al medesimo ascrivibili non vi era la bomboletta spray utilizzata per imbrattare, con la conseguenza che non poteva affatto escludersi che l'azione illecita fosse stata poi il gesto di un terzo, commesso all'insaputa dell'imputato; con la conseguenza che, anche laddove l'imputato fosse stato, in ipotesi, collocato all'interno dell'istituto tra coloro che partecipavano alla protesta (consistita nell'erezione di "un simulacro di muro"), non solo la sua presenza non avrebbe assunto valenza causale ai fini dell'imbrattamento, ma sarebbe sfornita di dolo;
3. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche. Si era fatto riferimento al ruolo di organizzatore, riferito però alla condotta 2 di cui al capo a) per la quale l'imputato era stato assolto;
alla sistematica dedizione a fatti di violenza avverso la proprietà pubblica e privata sulla scorta di tre precedenti, non avvedendosi che si trattava dycondannt assai risalenti nel tempo (tanto che il P.M. non aveva contestato la recidiva); parimenti, proprio in ragione del lungo tempo trascorso dai precedenti, privo di alcuna continenza era il riferimento all'assenza di valenza special preventiva delle precedenti condanne. L'esiguità del danno commesso (pari ad euro 306,00 quanto alla scritta), il ruolo comunque secondario svolto, avrebbero consentito di concedere le attenuanti generiche e di infliggere la sola pena pecuniaria;
4. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla scelta di infliggere la pena detentiva anziché pecuniaria. La censura attiene all'assenza di rilievo degli elementi sopra evidenziati che la Corte d'appello aveva richiamato anche quali indici ostativi ai fini dell'esclusione dell'alternativa pena pecuniaria;
5. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. A corredo dei vizi sopra indicati militava quanto in precedenza osservato sub 3 e 4. 2. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Senatore Vincenzo, con requisitoria del 15/02/2023, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata "perché è insufficiente la prova che l'imputato abbia commesso il fatto". 3. Con nota di conclusioni in data 16/03/2023, la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso e, in subordine, per la declaratoria di prescrizione del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non è fondato, dovendosi, invece, accogliere l'eccezione di prescrizione. 1-2. I primi due motivi, articolati in punto di affermazione di responsabilità, possono trattarsi unitariamente e risultano infondati, in quanto al coinvolgimento dell'imputato al gesto di imbrattamento aggravato può giungersi valorizzando gli argomenti spesi dalla sentenza del Tribunale che, unitamente a quelli contenuti nella sentenza impugnata, consentono di escludere i paventati vizi di legittimità e, in particolare, la frattura logica denunciata nel ricorso a proposito della conseguenzialità tra gli eventi stle hanno caratterizzato l'iniziativa di protesta ed il ruolo in quel frangente assunto vricorrente. I giudici di merito hanno, infatti, operato una lettura unitaria degli eventi - 3 consistiti tanto nell'erezione del muro di contenimento per impedire l'accesso alle stanze dei professori presi di mira, quanto nell'imbrattamento delle pareti operato con le scritte in vernice - in ragione dell'assenza di soluzione di continuità dell'agire riunito del gruppo, della stretta contiguità dei luoghi interessati e del fatto che entrambe le azioni fossero state espressione dell'unica causale di protesta. Se, dunque, il contesto che muove l'agire illecito del gruppo è finalisticamente unitario, nessuna illogicità sconta la sentenza impugnata per aver ricavato dalla presenza dell'imputato, non certo equivoca in quanto riconosciuto quale membro del gruppo in occasione dell'ingresso e dall'uscita dal dipartimento ove avvennero i fatti (in tal senso le precise affermazioni del teste della OS su cui si sofferma il Tribunale), un indice grave, preciso e concordante del consapevole coinvolgimento nell'organizzazione dell'unitario ordito di protesta da attuarsi anche mediante comportamenti illeciti che hanno reso quella finalità sanzionabile penalmente. Né risulta decisivo - al fine di scardinare la catena logica seguita dai giudici di merito - il fatto che sia stato accertato che l'imputato acquistò solo ciò che era necessario per erigere il muro (al quale venne anche apposto del filo spinato) e non la bomboletta spray utilizzata per imbrattare, in quanto anche la primaria condotta era finalizzata a commettere un reato (violenza privata non verificatasi per l'assenza del docente) e, dunque, il successivo versamento di spray sulle pareti, proprio adiacenti alla stanza presa di mira, avendo eguale natura, non risulta affatto un evento di carattere «distonico» che interrompe la finalistica sequela valorizzata dalla sentenza impugnata. Del resto, la successiva rivendicazione del gesto, senza distinzioni di sorta, ad opera del collettivo capeggiato dal ricorrente, costituisce, per come precisato dal Tribunale, un ulteriore elemento di saldatura che rende del tutto recessivo il dato negativo costituito dal fatto che resta una zona d'ombra - intermedia rispetto a quelle di entrata ed ingresso ove il ricorrente è presente secondo la precisa testimonianza di un teste di polizia giudiziaria che lo conosce - delle scale che conducevano alla stanza del docente e dell'area antistante. Con la conseguenza che l'affermazione del Tribunale - secondo cui una ricostruzione che vede l'imputato stazionare in una sorta di "limbo" senza salire a quella stanza è da ritenersi "grottesca" - risulta scevra dai vizi di motivazione nuovamente agitati dalla difesa col presente ricorso e ritenuti non decisivi dalla Corte territoriale. Non si è trattato, quindi, di far derivare dalla carica di direzione ricoperta dall'imputato una sorta di responsabilità di posizione, ma di ricavarne il coinvolgimento sulla base di precisi elementi di fatto che, prescindendosi dalla materiale esecuzione da parte di lui della scritta, sono dimostrativi di una previa intesa tra tutti i correi, rafforzata dalla sua presenza al momento del fatto, le cui 4 modalità, di carattere dimostrativo e continenti all'obiettivo avuto di mira, sono logicamente paternità di tutti coloro che vi hanno preso parte. 3-4. Manifestamente infondati sono i motivi in punto di trattamento sanzionatorio e in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. L'esistenza di reiterati precedenti penali ben può costituire un indice di disvalore a cui il giudice del merito può fare ricorso al fine di negare le circostanze attenuanti generiche. La circostanza che si tratti di precedenti datati, per come allegato dalla difesa, non ne elide affatto la valenza ostativa, in quanto la Corte di merito ha anche posto l'accento sull'inettitudine special-preventiva di tali condanne. In relazione a tale affermazione non si rilevano i vizi di legittimità evidenziati dalla difesa, in quanto si tratta di precedenti in relazione a due dei quali (per cui riportò condanna alla reclusione) l'imputato ha beneficiato della sospensione condizionale della pena. Pertanto, la ricaduta nel reato - seppur a distanza di anni - può essere apprezzata dal giudice del merito quale indice di un percorso negativo sopito, ma non definitivamente abbandonato. E tanto, dunque, a prescindere dal richiamo al ruolo organizzativo assunto dal ricorrente, per come ricavato dal Tribunale in ragione sia dell'acquisto di parte del materiale che doveva servire allo scopo che del ruolo rivestito all'interno del gruppo che poi ha rivendicato l'azione. Con la conseguenza che anche il profilo relativo alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. si sottrae ai vizi di legittimità denunziati. 5. Al rigetto del ricorso, stante il valido formarsi del rapporto processuale, consegue l'estinzione del reato per prescrizioner maturata nel corso del giudizio di legittimità, per come eccepito anche dalla difesa del ricorrente nella nota di conclusioni. Il reato, infatti, si è consumato il 15/07/2014; il termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei risulta interamente decorso, in assenza di sospensioni, il 15/01/2022. Va, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, il 29/03/2023