Sentenza 10 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2001, n. 6534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6534 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2001 |
Testo completo
AULA "B" ITALIANA REPUBBLICA A CORT 4 01 653 IN N EI PO R.G.N. M DI CASSAZIONE 2434/2000 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 3484/2000 Dott. Vincenzo Mileo Presidente OGGETTO: Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. lavoro Dott. Federico Roselli Consigliere Dott. Paolo Stile Consigliere Cron. 14597 Dott. Bruno Balletti Consigliere Rep. Ud. 21 feb- ha pronunciato la seguente: braio 2001 SENTENZA sul ricorso proposto da: società S.E.A., Società editoriale Adriatica S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Seneca n. 10, studio avv. Roberto Danese, presso l'avv. Massimo Franceschelli, che la rappresenta e difende giu- sta delega in atti;
ricorrente e controricorrente avverso ricorso incidentale 859
contro
DE VE UI AR, elettivamente domiciliato in Roma, Largo La Loggia n. 33, studio avv. Sandro Folgarelli, presso l'avv. Domenico 1 Binetti, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale e
contro
I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Socialezon gli awiti Domenico Pouture e Fabrizio Correra, in Rome Viz della Frezzz 17 per procure speciale to notzio Lindz Blasi di Roma indate 18-7-2000 Rep. = 70012 e Rep. 700-11 intimato Resistenter - avverso la sentenza n. 94/99, decisa il 22 dicembre 1998 e pubbli- cata il 20 febbraio 1999, resa dal Tribunale di Pesaro nel proce- dimento n. 2272/89 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 febbraio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito l'avv. Eugenio Zoppis per delega dell'avv. Domenico Binetti nell'interesse di DE VE UI AR;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi, principale ed incidentale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 25 luglio 1985, DE VE UI AR conve- niva in giudizio dinanzi al Pretore di Pesaro in funzione di Giu- dice del Lavoro la società S.E.A., Società Editoriale Adriatica S.p.A., al fine di ottenere il riconoscimento della natura subor- dinata del lavoro prestato presso il quotidiano "il Corriere Adriatico", il pagamento di differenze retributive, la declarato- ria di illegittimità del licenziamento, l'ordine di reintegra. Il Giudice adito, dopo aver pronunciato con sentenza non defini- 2 tiva in ordine alle vicende del rapporto di lavoro, con sentenza quantificava in lire definitiva, in data 18 maggio 1989, 335.538.717 le spettanze dell'attore. Non rilevano in questa sede le vicende dell'impugnazione proposta avverso la sentenza non definitiva: è sufficiente al riguardo se- gnalare che il licenziamento è stato dichiarato inefficace in sede di rinvio e tale statuizione è divenuta definitiva essendo stato rigettato il ricorso per cassazione. Avverso la sentenza definitiva è stato proposto appello e in esito il Tribunale di Pesaro, con sentenza n. 94/99, emessa in data 22 dicembre 1998 20 febbraio 1999, ha accolto in parte il gravame www riducendo l'ammontare delle somme spettanti al DE VE. In particolare ha indicato quale parametro di partenza la paga ba- se relativa alla qualifica di redattore, così come quantificata dal consulente tecnico e ha condannato la convenuta a corrisponde- re un importo pari al 70% di tale ammontare per il periodo dal marzo 1979 al giugno 1985 e del 50% per il periodo dal luglio 1985 al dicembre 1998, con rivalutazione monetaria e interessi sulle somme via via rivalutate, dalle singole mensilità al saldo, previa deduzione degli acconti di volta in volta ricevuti. A sostegno della decisione il Collegio di merito ha osservato, per quanto rileva in questa sede, che la retribuzione spettante per il periodo di effettivo servizio, quantificata appunto, in relazione all'impegno prestato, nel 70% della paga base di un redattore, do- 3 veva essere decurtata, per il periodo successivo al licenziamento, al 50% dovendosi tener conto del presumibile incremento di altre attività giornalistiche già prestate in precedenza, verosimilmente accresciute dopo l'interruzione degli impegni presso il Corriere Adriatico. Ha rilevato al riguardo che la riduzione va determinata in via equitativa, in difetto di prova circa gli importi derivanti dalle predette attività. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazio- ya ne società S.E.A., Società editoriale Adriatica S.p.A., con atto notificato in data 12 gennaio 2000; deduce tre motivi. DE VE UI AR resiste con controricorso notificato in data 11 febbraio 2000 e propone ricorso incidentale con due motivi. La S.E.A., Società editoriale Adriatica S.p.A. resiste con
contro
- ricorso avverso il ricorso incidentale e deposita memoria. L'INPS. resiste con sola procura speciale MOTIVI DELLA DECISIONE I due ricorsi, principale ed incidentale, vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell'art. 335 cpc. Col primo mezzo del ricorso principale si denuncia, con riferimen- to ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa ap- plicazione degli artt. 1227 secondo comma e 2697 cc, nonché il vi- zio di motivazione. Si afferma che, essendo stata accertata la percezione degli impor- 4 ti complessivi di lire 120.632.200, del tutto ingiustificata era la decurtazione limitata al 20%, senza che ricorressero i presup- posti per una liquidazione in via equitativa. La censura è fondata nei termini che di seguito si precisano. Il Tribunale ha affermato che, essendo verosimile un incremento degli impegni paralleli dopo la cessazione dell'attività presso il Corriere Adriatico, l'ulteriore decurtazione rispetto alla retri- buzione spettante per il lavoro precedentemente svolto a tempo parziale, può essere fissata in via equitativa nella misura del 20%, nel difetto di prove sull'entità degli importi derivanti da entrambi gli scaglioni temporali di attività. La società ricorrente contesta l'esattezza di tale affermazione e sostiene che l'importo del risarcimento del danno derivante dalla perdita delle retribuzioni deve essere decurtato dell'intero am- montare dei guadagni percepiti durante il periodo di disoccupazio- ne, non solamente dell'incremento dei guadagni già realizzati in costanza del pregresso rapporto di lavoro che non impegnava tutte le energie lavorative. L'argomentazione non può essere condivisa. Invero il danno subito dal lavoratore in caso di illegittimo li- cenziamento si identifica con le retribuzioni non percepite e 1'ammontare così individuato può essere decurtato, in base al principio della "compensatio lucri cum damno, in riferimento solo ad attività non compatibile con la continuazione della prestazione lavorativa, e resa possibile dalla recuperata disponibilità di 5 tempo ed energie direttamente conseguente al recessO (Cass. civ., sez. lav., 8 giugno 1995, n. 6439). Peraltro nel corso del giudizio di primo grado è stata acquisita una copiosa documentazione relativa ai guadagni realizzati dal DE VE nel periodo in riferimento e pertanto almeno uno degli elementi di calcolo era suscettibile di accertamento rigoroso, con la conseguenza che la decurtazione in via equitativa doveva se mai aver luogo con riferimento a detti importi, ove non fosse possibi- le un raffronto rispetto alle somme percepite da terzi in costanza del rapporto di lavoro presso l'odierna ricorrente. È il caso di osservare che del tutto fuori luogo risulta la propo- sta eccezione di giudicato interno dal momento che il Tribunale, scendendo all'esame della problematica in discorso, ha implicita- mente escluso la sussistenza di tale preclusione e tale capo della pronuncia non risulta impugnato dall'odierno controricorrente il quale afferma, senza tener conto delle censure da lui stesso svol- te e che attengono proprio ad una decisione del Tribunale sul pun- to, che la questione dell'aliunde perceptum "non è stata affron- tata dal Collegio Pesarese perché ormai res iudicata". Si impone quindi la cassazione dell'impugnata sentenza, in rela- zione al primo motivo, con rinvio ad altro giudice di appello, che si designa in dispositivo. Detto giudice provvederà ad un nuovo esame della problematica af- ferente alla compensazione parziale del danno subito dal DE Vec- chi col vantaggio a lui derivato dalla maggior disponibilità di 6 n tempo da destinare ad altre occupazioni, con riferimento all'effettivo ammontare degli importi percepiti, raffrontati, eventualmente con determinazione equitativa riferita agli stessi, con quelli in precedenza realizzati, in costanza di rapporto di lavoro presso il Corriere Adriatico. Col secondo mezzo si denuncia, con riferimento ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 22 comma 36 legge 23 dicembre 1994 n. 724, per essere429 cpc, stati riconosciuti nella denunciata sentenza gli interessi sugli importi via via rivalutati e non solamente il maggior importo tra interesse legale e maggior danno da svalutazione monetaria;
si la- menta altresì il difetto, insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto essenziale della controversia. La censura non è fondata per effetto dello jus superveniens. La norma in discorso è stata infatti sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale la quale, con sentenza n. 459, decisa il 23 ottobre 2000 e pubblicata il 2 novembre 2000, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale limitatamente alle parole "e priva- ti". Gli effetti delle sentenze dichiarative di illegittimità costitu- zionale, salvo il caso, che non ricorre in questa sede, di situazio- ni consolidate, retroagiscono alla data dell'atto normativo rite- nuto in contrasto con la Costituzione, (ex pluribus Cass. 1 feb- braio 1996 n. 891, Cass. 7 luglio 1997 n. 7597) e pertanto il di- vieto di cumulo per interessi e rivalutazione si deve considerare 7 operante, anche alla data della sentenza impugnata, solamente nei riguardi dei crediti da lavoro vantati da pubblici dipendenti, non anche da privati. Col terzo mezzo si denuncia, con riferimento ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 429 cpc e 1224 cc;
si lamenta altresì il difetto, insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto essenziale della controversia. Si osserva che il Tribunale ha concesSO senza traccia di motiva- zione la rivalutazione monetaria e gli interessi sugli importi via via rivalutati e si invoca una più rigorosa disciplina. La censura non è fondata. Invero appare convincente l'orientamento di questo Supremo Colle- gio nel senso che "in materia di calcolo degli interessi sui cre- diti di lavoro, anche a seguito della giurisprudenza della Corte 85 e 207 del 1994), vige cost. (sentenze n. 156 del 1991 e nn. il principio secondo cui con riferimento - ai crediti maturati nel periodo precedente a quello nel quale opera la nuova rego- la dettata dall'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994 -- gli interessi legali devono computarsi a partire dalla data di scadenza dei singoli crediti con riguardo non già all'importo originaria (insensibile all'incremento progressivodella somma determinato dalla rivalutazione monetaria) né su quella risultan- te dalla definitiva rivalutazione, ma alle frazioni di ca- pitale, via via rivalutate in base agli indici di svalutazio- ne, fino alla pubblicazione della sentenza e al saldo effettivo. Solo in tal modo, infatti, si realizza un effettivo rapporto di accessorietà tra capitale e interessi, con il rispetto reddito non goduto e,del principio di produttività del quindi, un concreto adeguamento del capitale iniziale (Cass. civ., sez. lav., 17 marzo 1999, n. 2434, conf. Cass. civ., sez. lav., 16 luglio lav., 28 marzo 1998, n. 3281, Cass. civ., sez. 1998, n. 6993). A seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale del ri- chiamato art. 24, comma 36, tale principio va applicato alla gene- ralità dei crediti da lavoro spettanti a dipendenti di privati da- tori. Col primo mezzo del ricorso incidentale si denuncia, con riferi- mento ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa ap- plicazione degli artt. 2 e 36 del contratto collettivo e dell'art. 2099 CC, con riferimento all'art. 36 della Costituzione. Si afferma che è stata a torto denegata l'indennità di contingen- za. La censura non è fondata. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità è infatti costan- te nell'affermare che l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune da parte del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale (ex pluribus: Cass. civ., sez. lav., 21 maggio 1998, n. 5094, 9 A Cass. civ., sez. lav., 26 marzo 1998, n. 3209, Cass. civ., sez. lav., 26 marzo 1998, n. 3209, Cass. civ., sez. lav., 17 aprile 1998, n. 3921), e incombe alla parte che denuncia la violazione di tali regole l'onere, al di là della indicazione degli articoli di legge in materia, di fornire specifica dimostrazione del modo in cui il ragionamento seguito dal giudice di merito abbia de- viato dalle regole stesse (Cass. civ., sez. lav., 29 maggio 1998, n. 5346). Il Tribunale ha, con argomentazione corretta e coerente, posto in rilievo che dalla lettura del Contratto collettivo di categoria risulta escluso, per la qualifica del DE VE, il richiamo agli articoli che disciplinano la corresponsione degli aumenti pe- riodici di anzianità, dell'indennità redazionale nonché l'indennità di contingenza, dovendosi solamente applicare il mini- mo tabellare. Ha ancora posto in rilievo che questa non risulta computabile, pure per il periodo successivo, per la parte che non è stata ricompresa nel minimo tabellare. Il ricorrente in via incidentale si limita al riguardo a contrap- porre una sua lettura del contratto collettivo, senza indicare quale sarebbe l'errore insito nell'interpretazione data dal Tribu- nale e quale tra le regole legali per l'interpretazione degli atti di autonomia privata sarebbe stata violata. Col secondo mezzo del ricorso incidentale si denuncia, con riferi- mento ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 36 del contratto collettivo e dell'art. 2099 10 CC, con riferimento all'art. 36 della Costituzione, essendo stata operata una decurtazione del 50% complessivo rispetto alla paga minima tabellare, per il periodo successivo al licenziamento. Si afferma che non è supportato da alcuna prova, e neppure da generi- che presunzioni, l'assunto che a seguito del licenziamento vi sa- rebbe stato un incremento delle attività collaterali in precedenza svolte. La censura risulta assorbita dal momento che la sentenza denuncia- ta è stata cassata sul punto, con rinvio per nuovo esame ad altro giudice che dovrà tener conto dei guadagni realizzati grazie alla maggior disponibilità di tempo conseguente alla cessazione dell'attività presso il Corriere Adriatico, con riferimento alle somme che risultano essere state effettivamente percepite mediante prestazioni in favore di terzi e non alle retribuzioni non conse- guite per effetto del licenziamento. Appare opportuno demandare al giudice di rinvio ogni valutazione in ordine alle spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte Riunisce i ricorsi. Accoglie il primo motivo del ricorso principale e rigetta il se- condo ed il terzo. Rigetta il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara assor- bito il secondo;
Cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rin- 11 via anche per le spese alla Corte di Appello di Ancona. Roma, 21 febbraio 2001 IL PRESIDENTE;
Vincenzo M iles IL CONSIGLIERE ESTENSORE i еве ва Still IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 10 MAG. 2001 oggi, DL IL CANCELLIERE е R O G I D , A S O S L 0 A 1 T . , T A R S I A E ' D P L S A L T E 3 S 7 D - O I P 8 S - 1 N E 1 S A I E D A G E G O T R E T T N L T S I E I S R G I A E E L D R L O E D 12