Sentenza 7 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/01/2004, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EDIMEDICHE SRL, con sede in Milano, in persona dell'Amministratore Unico AR SA AG, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G FERRARI 12, presso lo studio dell'avvocato SIMONA CAPRIOLO, difesa dall'avvocato CARLO MARIA MUSCOLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PICCIN NUOVA LIBRARIA SPA, in persona del Pre. C.A. Dott. Massimo Piccin, elettivamente domiciliato in ROMA VLE MAZZINI 146, presso lo studio dell'avvocato EZIO SPEZIANI TESTA, che lo difende unitamente all'avvocato GUSTAVO ARMELLINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 807/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, sezione 3^ civile emessa il 19/4/1999, depositata il 29/06/99; RG. 1852/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/03 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato EZIO SPAZIANI TESTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vittorio Eduardo SCARDACCIONE che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con contratto di somministrazione del 22 luglio 1983 la PNL (Piccin Nuova Libraria s.p.a.) affidava alla Edimediche s.r.l. la distribuzione in esclusiva dei libri di propria edizione per la provincia di Milano fino al 31.12.1989. La PNL, con raccomandate del 24 gennaio e 5 febbraio 1989, comunicava alla Edimediche il proprio recesso immediato dal contratto e con successivo atto del 26.5.1989 citava la Edimediche davanti al tribunale di Padova per sentirla condannare al pagamento di somme pretesamene dovute. Resisteva la convenuta, che in via riconvenzionale chiedeva che il contratto fosse dichiarato risolto per grave inadempimento della PNL, con condanna al risarcimento del danno.
Il giudizio veniva riunito ad altro avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo pendente tra le parti. Il tribunale di Padova accoglieva la domanda della PNL e rigettava l'opposizione e le riconvenzionali della Edimediche.
La Corte di appello di Venezia, adita dalla Edimediche, con sentenza depositata il 29.6.1999, rigettava l'appello. Riteneva la corte di merito che "il monitorio, di cui era stata chiesta ritualmente la conferma dalla creditrice nel resistere all'opposizione" era stato esattamente confermato dal Tribunale, posto che esso si riferiva a libri acquistati in proprio da Edimediche, mentre l'acconto di L. 90 milioni, rimesso alla somministrante, afferiva a quelli venduti dalla somministrata per conto della PNL, per cui restavano da versare le residue L. 22.238.782 su un fatturato complessivo di L. 112.238.782, pacificamente riconosciuto dalla debitrice.
Riteneva la corte di merito che non sussistesse alcun inadempimento della PNL, poiché il ritardo nella trasmissione del rendiconto e delle somme incassate, come accertato in sede di ispezione, rendeva legittima la sospensione della somministrazione, mentre non sussisteva alcuna violazione del patto di esclusiva da parte della somministrante, poiché la preponente poteva a sua volta operare sul mercato, o per espressa deroga contrattuale in favore di determinati soggetti, oppure perché le vendite erano avvenute fuori Milano, come accertato dal c.t.u..
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la Edimediche s.r.l..
Resiste con controricorso la Piccin Nuova Libraria s.p.a.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ritiene questa Corte che il ricorso sia inammissibile, ai sensi dell'art. 366, primo comma n. 3 c.p.c.. Osserva preliminarmente questa Corte che per soddisfare il requisito ("esposizione sommaria dei fatti di causa") prescritto, a pena d'inammissibilità (rilevabile d'ufficio), dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., mentre non è necessario che l'esposizione dei fatti costituisca una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi di ricorso, ne' occorre una narrativa analitica o particolareggiata, è invece sufficiente, ma insieme indispensabile, che dal contesto del ricorso - e cioè solo dalla lettura di tale atto ed escluso l'esame di ogni altro documento, compresa la stessa sentenza impugnata - sia possibile desumere una conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, sufficiente per ben intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo, non potendosi distinguere, ai fini della detta sanzione d'inammissibilità, fra esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente (Cass. 23 marzo 1994, n. 2796; Cass. 27.11.1998, n. 12039; Cass. 21.12.2001, n. 16163).
2. Nella fattispecie dal ricorso non è possibile ricostruire quale sia stata la domanda di cui alla citazione del 26.5.1989 ne' quella di cui al decreto ingiuntivo ne' i fatti e le ragioni posti a base delle varie posizioni delle parti ne' le varie vicende del processo. In particolare non emergono quali siano stati i fatti su cui l'attrice ha fondato l'assunto recesso o la sospensione del contratto di somministrazione ed il credito vantato con l'atto di citazione;
nulla si dice in merito ai fatti che hanno dato origine alla procedura monitoria ed all'opposizione.
Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, sostenute dalla resistente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione sostenute dalla resistente, liquidate in complessive euro Milleseicento, di cui euro. Millecinquecento per onorario di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2004