Sentenza 21 febbraio 2006
Massime • 1
Il mancato accompagnamento alla frontiera, e quindi, l'emissione dell'ordine di allontanamento (art. 14, comma quinto L. 286 del 1998) è legittimo nel caso in cui sia giustificato dalla circostanza, risultante dal provvedimento esecutivo di espulsione, della mancata identificazione dello straniero che determina un'ipotesi di incertezza sull'identità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/02/2006, n. 20368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20368 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 21/02/2006
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 211
Dott. GIORDANI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 041906/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO di GENOVA;
nei confronti di:
1) UD DO LI N. IL 01/01/1978;
avverso SENTENZA del 23/09/2005 TRIBUNALE di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
sulle conformi conclusioni del P.G..
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Genova ha assolto perché il fatto non sussiste il sedicente cittadino marocchino UD ED dall'imputazione di inosservanza del provvedimento esecutivo dell'espulsione emesso dal Questore, contenente l'intimazione a lasciare entro 5 giorni il territorio nazionale (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter). Il giudice di merito ha ritenuto illegittimo l'atto amministrativo presupposto perché mancante di motivazione circa la preliminare condizione dell'impossibilità di eseguire l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera. Ricorre direttamente per Cassazione il P.G. del distretto, denunciando erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità del discorso giustificativo della decisione. Avendo il Questore dato conto dell'impossibilità di trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, doveva ritenersi integrata la motivazione, poiché tale impossibilità costituisce il presupposto immediato e diretto dell'espulsione mediante intimazione. Questa d'altra parte è mezzo non coercitivo di allontanamento dal territorio dello Stato, sicché nessuna lesione delle garanzie difensive del soggetto era ravvisabile nella mancata applicazione delle più gravi misure, incidenti sulla libertà personale, Costituite dall'accompagnamento forzato alla frontiera o dal trattenimento in centro di permanenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto, anche se per ragioni in parte diverse da quelle prospettate. Il provvedimento esecutivo dell'espulsione, in quanto atto amministrativo, per generale previsione normativa non specificamente derogata deve essere corredato di motivazione;
in particolare, poiché del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma da 1 a 5 bis, prescrive al Questore di provvedere, di regola, all'accompagnamento forzato dell'espulso alla frontiera, salvo impossibilità dovuta ad incertezza sull'identità o nazionalità, mancanza di documenti o mezzi di trasporto, e in tal caso prevede, come seconda opzione, il collocamento in centro di permanenza, lasciando come estrema e residuale facoltà - quando manchi anche la possibilità del trattenimento in un centro - l'intimazione di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni, se viene, come nel caso di specie, utilizzata tale ultima modalità di espulsione la motivazione deve necessariamente dare atto delle ragioni per cui non si sono potute utilizzare le opzioni prioritarie. La motivazione può considerarsi meramente apparente quando si limiti ad una generica affermazione di impossibilità, ma non quando ne indichi specificamente il motivo. Il controllo incidentale di legittimità rimesso al giudice ordinario - che investe i tradizionali vizi di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere - condiste, sotto quest'ultimo profilo, nella verifica di un eventuale sviamento dell'atto dell'amministrazione dal suo scopo istituzionale, indipendentemente dal collegamento con uno specifico interesse del soggetto destinatario.
Tanto premesso, va osservato che nel caso di specie, come emerge sia dall'intestazione che dalla motivazione della sentenza, l'imputato straniero è identificato soltanto in forza "dei suoi precedenti dattiloscopici", avendo in altra occasione declinato diverse (pur se simili) generalità; si verifica quindi un'ipotesi di incertezza sull'identità che esclude necessariamente, a norma del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 1, l'accompagnamento alla frontiera (non potendo, evidentemente, l'espulso essere ricevuto in tali condizioni dallo Stato di rimpatrio). Conseguentemente, basta che detta situazione, nota al giudice, risulti dal provvedimento esecutivo dell'espulsione perché vi sia adeguata motivazione circa il motivo del mancato accompagnamento;
nessuna verifica al proposito è stata compiuta, onde la disapplicazione del provvedimento del Questore - che risulta emesso nei confronti di soggetto "sedicente in quanto al momento privo di passaporto" - è illegittima e totalmente mancante di base argomentativa.
La sentenza impugnata va perciò annullata, con rinvio per nuovo giudizio, nell'osservanza dei principi prima enunciati. Va al proposito chiarito che il gravame è stato proposto avverso sentenza appellabile e - al di là della mera menzione di una pretesa illogicità motivazionale - è in effetti esclusivamente fondato su censure in diritto;
pertanto, in applicazione dell'art. 569 c.p.p., il rinvio va effettuato al giudice competente per l'appello.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2006