Sentenza 16 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/10/2002, n. 14692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14692 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOʻ ARTT. 46 E 39 . 21-11-1991, N.374 1 4 6 92 /0 2 (IST.NE GIUDICE DI PACE) REPUBBLICA TA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE SERVITU Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: NEGATURIR Presidente Dott. Mario SPADONE R.G.N. 7652/00 - Cron. 34218 Dott. Ugo Consigliere RIGGIO - Consigliere Dott. Rosario DE JULIO - Rep. Dott. Roberto Michele TRIOLA - Rel. Consigliere Ud. 03/07/02 Consigliere - Dott. Carlo CIOFFI h ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ENEL SPA, in persona del suo procuratore dott. IODICE RENATO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo difende unitamente all'avvocato REGINDO LECCE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
IC DO;
intimato 2002 avverso la sentenza n. 467/99 del Giudice di pace di 1056 COSENZA, depositata il 02/12/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato MANZI LUIGI difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per accoglimento del ricorso. h -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 17 maggio 1999 AL SI conveniva l'ENEL s.p.a. davanti al Giudice di Pace di Cosenza, al fine di ottenere il risarcimento dei danni che asseriva avere subito per effetto della abusiva installazione di pali per linee elettriche in un fondo di sua proprietà. L'ENEL S.p.a., venivacostituitasi, resisteva alla domanda, che veniva accolta dal giudice adito con sentenza in data 2 dicembre 1999. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'ENEL 1 s.p.a., con un unico articolato motivo, illustrato da memoria. Motivi della decisione Da un punto di vista logico va esaminata per prima la doglianza con la quale l'ENEL s.p.a. deduce che avendo, chiesto, nella comparsa di risposta previo riconoscimento della servitù, siano liquidati i danni sulla scorta dei criteri di cui all'art. 5 bis L. 359/92 e succ. mod., aveva proposto una domanda riconvenzionale la quale eccedeva la competenza del Giudice di pace, che, di conseguenza ex art. 34 e 36 cod. proc. civ., avrebbe dovuto spogliarsi dell'intera controversia. La doglianza è fondata, in quanto il Giudice di pace di Cosenza ha del tutto omesso di esaminare la questione e di adottare i provvedimenti conseguenti. Le altre questioni sollevate con il ricorso vengono ad essere assorbite. In relazione alla censura accolta la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altro Giudice di pace di Cosenza, il quale provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altro Giudice di pace di Cosenza. Roma, 3 luglio 2002 Pollut Judu Прави IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO DEPOSITATO IN CANCELLERIA (IST.NE GIUDICE DI PACE) Roma 16 OTT/2002 IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania