Sentenza 19 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/03/2003, n. 4030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4030 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2003 |
Testo completo
RE P R R LI CA I TALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO oggetto0 4 030/03 LA CORTE SUPP A1 se composta dagli Il mi Signori Magi dr. Ciovanni Losavio Presidente sede legale. dr. Salvatore Salvago Consigliere R.G. N. 20117/00 dr. Fabrizio Forte Consigliere rei. Cron. 3215 dr. Luigi Macioce Consigliere Rep. 1157 Consigliere dr. Carlo De Chiara na pronunciato la seguente: Ud. 29.11.2002 S E NT ENZA sul ricorso iscritto al n. 20117 del Ruclo Conerale degli affari civili dell'anno 2000 proposto DA ORTIS GRANDI MACCHINE s.p.a. in liquidazione, in per- sona del liquidatore, electivamente domiciliato in Ro- V.C.L. Lagrange n. 1, presso l'avv. Pietro Golisa- ΠΑΙ no che, con l'avv. Antonio Dalla Santa, a rappresenta difende per procura a margine dei ricorso. RICORRENTE
CONTRO
FALLIMENTO EDI GRUARO di ZZ NN & C. s. n. C s in persona del curatore, elettivamente domiciliato ✓ pressin Roma, V. Mordini n. 14 presso l'avy. Paolo Stella 2207 2002 2 Richter che, con l'avv. Zeno Forjati, lo rappresenta e difende per procura a margine del controricorso. (*) raise viale G. Harkini, 11- CONTRORICORRENTE avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, sez 1 civile, n. 894 del 6 aprile 10 maggio 2000. Udita, all'udienza del 29 novembre 2002, la relazione del Ccns. dr. Fabrizio Forte. Udito il P.M. dr. Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con citazione notificata a mezzo posta il ottobre 1993, il FA della s.n.c. Edilgruaro corveniva in giudizic, dinanzi al Tribunale di Venezia, la RT ND CC s.p.a. in liquidazione, perché fosse condannata a restituire . 68.000.000 pagate a titolo di acconto per l'acquisto di una pala meccanica mai consegnata, con contratto risolto dal curatore falli- mentare, ai sensi dell'art. 72 della L.F. Nella contumacia della convenuta i Tribunale. con sentenza del 18 Rarzo 1997, accoglieva la domanda e condannava la s.p.a. RT a pagare la comma domandata e le spese di causa;
la società in liquidazione propo- neva appello avverso questa sentenza, che deduceva di avere conosciuto per caso, non avendo mai ricevuto la 3 notificazione della citazione, forse perché contrepar- te non aveva saputo del trasferimento della sede so- ciale nel 1990. Deñotta la nullità o inesisterza della notifica della citazione, l'appellante chiedeva dichiarare nullo intero giudizio o, in subordine, di rimettere la causa al primo giudice ex art.354 c.p.c.; il FA ap- pcllato chiedeva il rigetto del gravame. La Corte d'appello di Venezia, con acrtenza del 10 mag gio 2000, ha rigettato l'appello e condannato la RT appellante alle spese del grado, dichiarando inammis- sibile i gravame che chicdova ia declaratoria di nul lità del primo grado in assensa di qualsiasi censura di merito sulla sentenza impugnata e ammissibile ma infondato l'appello per la parte nella quale, per la dedotta nullità della notifica della citazione, chie.. deva rimettere gli atti al Tribunale, ex artt. 353 e 354 c.p.c. La Corte d'appello, pur rilevando che la s.p.a. RT ND CC in liquidazione aveva trasferito, nel 1990, la sede legale da Basiliano (UD) a Pordenone, e dato pubblicità al trasferimento nei modi di legge e che la notifica della citazione dinanzi al tribunale era stata effettuata invece all'indirizzo della socie- 4 tà in Basiliano a mezzo dei servizio postale, ha ri- levato dall'avviso di ricevimento che i'ufficiale po sta e ha consegnato il plico a persona qualificatasi impiegata de la società, che ha sottoscritto l'avviso. In tale contesto, la LE ha ritenuto che il luogo di cui all'avviso di ricevimento, indicato dall'ufficiale postale come "Ditta RT s.p.a.", dimostrasse la per- macenza effettiva degli uffici della società in Basi- پی liano e che la notifica dovesse ritenersi valida per ر essere stato il plico con la citazione consegnato alla medcsima persona dipendente della società che nel 1992 risultava consegnataria di altra raccomandata con av- viso di ricevimento prodotta dal FA appellato. NegaLa fondatezza alla eccezione di nullità della no- tificazione, avvenuta presso la sede effettiva dolla società appellante in Basiliano, la Corte ha dedotto che dalla stessa relata risultava che l'ufficiale po- stale aveva rinvenuto gli uffici della società a Ba- siliano, e che in essi vi era una donna alla quale ir qualità d'impiegata della società, era stato consegna to il plico. Rilevato che la sede effettiva può valere in luogo di quella legale ai sensi dell'art. 46 c.c., la Corte di merito ha ritenuto valida la notifica eseguita a Basi 5 liano, essendo la consegnataria del plico postale le- gata alla società da rapporto di lavoro come provava- no le due raccomandate consegnate alla stossa impiega- ta;
secondo la Corte territoriale doveva negarsi ogni rilievo alla circostanza, dedotta tardivamente con la conclusionale dalla RT G.M. s.p.a. in liquidazione, dell'esistenza di altra s.p.a. RT che avrebbe cau- sato la notifica a soggetto diverso dal destinatario. Per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ri- corso la RT ND CC 5.p.a. in liquidazione con unico articolato motivo e si è difeso con
contro
- ricorso il FA deila Edilgruaro;
le due parti hanno depositatc memorie ex art. 378 c.p.c. MOTIVI CELLA DECISIONE 1. Con il ricorso si deduce violazione falsa appli- cazione degli artt. 145 c.p.c., 46 c.c. e 354 c-p.c., per avere erroneamente la sentenza impugnata affermato la validità della notifica della citazione introdutti- va del giudizio. In ordine alla validità di quella notificazione, alıra sozione della Corte d'appello di Venezia, in rapporto alla situazione della RT ND CC s.p.a. in 6 Liquidazione e ad altra notifica eseguita in modo i- dentico a quella oggetto di causa, è giunta a conclu sioni opposte. Da detta sentenza integralmente riprodotta nel corpo dell'impugrativa si ricava che la Or is ND Macchi- ne s.p.a. in liquidazione, dal 10 aprile 1990, a segui- to di denuncia al registro delle imprese del 3 aprile 1990, ha trasferito la sua sede legale da Basiliano, V. Nazionale alla sede secondaria di Pordenone, V.Vit- torio Veneto n. 33. La notifica della ciLazione a mezzo posta risulta es- sere stata eseguita nel 1993 in luogo che da arni non è più sede sociale, con consegna a persona qualificata o qualificatasi impiegata della società e, mancando la prova che la sede effettiva fosse in Basiliano, è nul- la con irrilevanza conseguente della qualifica della persona che ha ricevuto il plico postale, essendo ir- rilevante il preteso inoltro nel 1992 di altra racco- mandata a Basiliano, in difetto del riscontro della ricezione da parte della Ortie. Secondo l'altra sentenza della Corte veneta richiamata in ricorso nessun rilievo avrebbe assunto neppure la difficoltà di reperire la persona presso la quale la società aveva trasferito la sua sede legale, per ren- - 7 - dere valida una notifica da ritenersi comunque nulla dopo formale registrazione del trasferimento. La sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che in Basiliano vi fosse altra sede effettiva della società con il conseguente altro errore di ritenere la persona rinvenuta in quel luogo legittimata alla ricezione de plico postale;
mancando ogni collegamento tra luogo in cui è avvenuta la notifica e soggetto destinatario di essa, la Corte territoriale doveva solo rimettere gli atti al Tribunale per una nuova decisione di merito.
1.2. Il ricorso deve dichiararai inammissibile perché, pur deducendo forma mente la violazione di norme pro- cessuali e sostanziali, censura però l'accertamento di fatto operato nel giudizio di merito dalla Corte d'ap- pello in ordine all'effettività della sede della so- cietà ricorrente in Basiliano, non precisando i vizi motivazionali della sentenza neppure impugnaca ai sen- si dell'art. 360 n. 5 c.p.c. nè chiarendo i fatti com- provanti l'inesistenza della sede effettiva della so- cietà ricorrente in Basiliano riconosciuta dalla Corte di merito. Questa accerta alcuni fatli incontestati in sede di merito: la società RT ND CC, s.p.a. in liquidazione dal 1988, nel 1990 ha trasferito la sua 8 sede principale da Basiliano a Pordenone con denuncia al registro delle imprese del 3 aprile 1990. Detto trasferimento, secondo la Corte, è stato formale c fittizio tanto che nel 1992 alla odierna ricorrente il FA della società dilgruaro aveva inviato altra raccomandata con avviso di ricevimento, con con- pegna del plico alla stessa impiegata alla quale era stata consegnata la citazione. Dall'avviso di ricevimento, emerge, secondo i giudici di merito, che a medesimo originario indirizzo della sede principale prima del 1990 della s.p.a. in liqui- dazione l'ufficiale postale ha rinvenuto la "Ditta Or- tis .p.a.", che ha identificato con la destinataria del plico consegnato, per l'evidente esistenza di uf- fici nel posto, a persona che si è qualificata "imple- gata" della stessa. I fatti sopra indicati comportano per la Corte veneta 1'esistenza della prova dell'avvenuta permanenza deila sede effettiva di direzione e gestione dell'attività sociale in Basiliano, dovendosi ritenere il trasferi - mento a Pordenone di detta sede fittizio, come del re- sto è affermato dall'altra sentenza della Corte d'ap- pello di Venezia riprodotta nel ricorso che definisce "poco probabile" il reale trasferimento a Pordenone 9 (pag. 9 ricorso) della sede sociale. Riconosciuta la permanenza della sede effettiva a Ba- siliano alla S.S. Pontebbana che per i giudici di meе- ri o corrisponde alla Via Nazionale ove era quella ar tecedente al trasferimento, correttamente la Corte ha ritenuto riferibile alla società RT ND CC in liquidazione il rapporto di impiego della donna che quel luogo ha ricevuto il plico, confermato dall'e- sistenza di altro avviso di ricevimento del 1992 sot- toscritto dalla stessa persona in qualità d'impiegata. La pluralità dei fatti comprovanti la permanenza della sede sociale in quella che era stata anche sede legale della società in Basiliano ha fatto riconoscere alia Corte che in questo paese e al medesimo indirizzo an- cora v'era il contro propulsore dell'attività delia società (Cass. 7 maggio 1999 n. 4560), dove, ai sensi dell'art. 45 c.C., può procedersi alternativamente a regolare notificazione alla RT ND CC s. p. in liquidazione, alla quale deve presumersi fog sé legata da un rapporto che le consentiva la ricezio- ne dell'atto l'impiegata alla quale il plico fu conse- gnato (su) punto Cass. 23 dicembre 1999 m. 13935). In conclusione, il ricorso deve dichiarazsi inammissi- bile sia perché non coglie nel segno nel denunciare in 10 via diretta la violazione di norme processuali senza precisare i vizi motivazionali della sentenza ed es- sendo comunque insufficiente nel denunciare le ragio- ni per le quali la sede effettiva non dovrebbe essere quella riconosciuta dalla Corte d'appello, così come già in sede di merito solo tardivamente e con la con- clusionale ha affermato che la Ditta RT s.p.a. cui il plico era stato consegnato poteva forse individuar- si in una società diversa dalla ricorrente. Le spese seguono la soccombenza e devono porsi a cari- co della ricorrente nella misura di cui in dispositi- vc, comprese quelle forfettarie, di cui alla tariffa.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a pagare euro 3000,00 per onorari ed euro 385,00 per spese. Così deciso nella camera di consiglio del 29 novembre 2002. Il presidente Locard Il Consigliere tensore shy Somendroflaralup an it M