Sentenza 15 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/05/2003, n. 7572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7572 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2003 |
Testo completo
ee 63738 DA REGISTRAZIONE SI DEL D.P.R. 26/4/1985 (01 TAB. ALL. B N.
5 - REPUBBLICA ITALIANA TRIBUTARIA OGGETTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I.R.PE.G. soggetti esclusi;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ritenuta su interessi, premi ed altri frutti SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA R.G. N. 7817/9907-5 7 2/03 composta dai Magistra Dott. Ugo Dott. Enrico PAPA Consigliere 16713 Cron. MERONE Dott. Antonio Consigliere Rep. GIULIANI Dott. Paolo Ud. 28.11.2002 MARIGLIANO Consigliere Dott. Eugenia ha pronunciato la seguente STE SUPREMA DI CASSARONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso iscritto al n. 7817 R.G. 1999, proposto 63438 da MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
contro
RIO TORTO ACQUA SERVIZI S.p.a., in persona del legale rappresentante 'pro tempore'; - intimata per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in data 26 ottobre 1998, depositata col n. 205/27/98 il 10 dicembre 1998. 4338 1 Uditi, nella pubblica udienza del 28 novembre 2002: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo La Rio Torto Servizi Acqua S.p.a. chiese alla Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia il rimborso delle ritenute i.r.pe.g. sugli interessi attivi, operate dalla Banca Popolare di Lecco per l'anno 1994 in applicazione dell'art. 26 del d.P.R. 600/1973, fondando l'indebito sulla disposizione dell'art. 88 t.u.i.r, in virtù della quale l'ente non è soggetto ad imposta sul reddito. Ricorse quindi contro il silenzio rigetto dell'Ufficio, e la Commissione Tributaria Provinciale di Como accolse il ricorso. L'appello dell'Ufficio è stato respinto dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, che ha ribadito la non debenza dell'imposta, con la precisazione che una diversa interpretazione indurrebbe in sospetti d'illegittimità costituzionale, per essere prevista, l'imposta sostitutiva, in relazione ai soggetti esenti (e non anche per quelli solo in prosieguo di tempo esclusi) dall'i.r.pe.g. Per la cassazione ricorre l'Amministrazione finanziaria, con un motivo, laddove l'ente intimato non svolge attività difensiva. Motivi della decisione Denunziando "violazione e falsa applicazione degli artt. 14 della legge 18.2.1999 n. 28 in G.U. n. 43 del 22.2.99, 26, 4° comma d.P.R. 600/1973, art. 88 t.u.i.r. n. 917 del 1986 (art. 360 n. 3 c.p.c.)", l'Amministrazione ricorrente chiede la riforma della sentenza, per effetto della sopravvenuta norma interpretativa 2 dell'art. 14 della citata legge 28/1999, in virtù della quale la disposizione di cui all'art. 26, comma 4, terzo periodo, del d.P.R. 600/1973, riguardante la ritenuta a titolo di imposta sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti, deve intendersi nel senso che tale ritenuta “si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche". Il ricorso è fondato. La categoria dei soggetti esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche è stata introdotta nel sistema tributario dall'art. 88, comma 1, del t.u.i.r. (d.P.R. 917/1986), ed ampliata per effetto delle modificazioni apportate a tale disposizione dall'art. 4, comma 3-bis, del d.l. 310/1990, come convertito dalla legge 403/1990. Poiché, a mente del comma 4, terzo periodo, dell'art. 26 d.P.R. 600/1973 citato le ritenute di cui si tratta “sono applicate a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sulle persone giuridiche ed in ogni altro caso", si è posto un problema di coordinamento fra disposizioni sorte in tempi (e, soprattutto, in regimi giuridici) diversi, in particolare discutendosi se i “non soggetti" ad i.r.pe.g. dovessero intendersi assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta, at pari dei soggetti “esenti”. In tale contesto è intervenuta l'interpretazione autentica sopra riportata, con l'art. 14 della legge 28/1999, successiva alla sentenza qui impugnata. Al riguardo si osserva che, a partire da Cass. 4904/1999 (si ricordano, nello stesso anno, Cass. 7047, 9202, 9378), l'indirizzo consolidato di questa Corte (v. ancora, più di recente, Cass. 13477/ 3 2001) è nel senso che l'art. 14 della citata legge 28/1999, quale norma di interpretazione autentica e, quindi, assistita da efficacia retroattiva, si applica anche ai rapporti non ancora definiti;
con la conseguenza che alla ritenuta a titolo d'imposta sono assoggettati anche gli enti - tra cui si annovera l'odierna intimata - esclusi da i.r.pe.g. in virtù dell'art. 88 t.u.i.r., come sopra modificato. A tale indirizzo il collegio non può non prestare adesione, puntualizzando che i molteplici profili di illegittimità costituzionale del cit. art. 14 sono stati superati da Corte Cost. 208/2001 (v. anche ord. 174/2001). Il ricorso va pertanto accolto, in relazione alla sopravvenuta disciplina esaminata. Alla cassazione della sentenza impugnata consegue, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisone nel merito (art. 384, comma 1, c.p.c.). In applicazione degli enunciati principi, essa è di rigetto del ricorso introduttivo della Società contribuente, inteso al rimborso delle ritenute operate. Le ragioni della decisione, avuto riguardo al menzionato 'ius superveniens', costituiscono giusti motivi di compensazione delle spese processuali del grado di appello e della fase di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente;
dichiara compensate le spese del giudizio di appello e di quello di cassazione. Così deciso in Roma, il 28 novembre 2002. II Cons. estensore II Presidente - Ugo Favara - -Enrico Papa DEPOSIT CANCELLERIA 15 MAG. 2002 tuico lea IL CANCE DE IL CANCELLER OF Dr. Ennio Amicone Dr. Ennio Amicone 4 то I love