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Sentenza 21 giugno 2023
Sentenza 21 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/06/2023, n. 26795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26795 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI IZ, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza n. 2551 della Corte di appello di Torino del 8 aprile 2022; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relaZione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Matteo DALL'OLIO, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente ai fatti intervenuti sino al febbraio 2014 e con rinvio quanto al trattamento sanzionatorio per le residue condotte. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 26795 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 23/02/2023 RITENUTO IN FATTO La Corte di appello di Torino ha, con sentenza pronunziata in data 8 aprile 2022, integralmente confermato la decisione con la quale, il precedente 11 giugno 2021, il Tribunale di Alessandria aveva dichiarato la penale responsabilità di NI IZ, in qualità di legale rappresentante della PIEMME srl, in ordine ai reati a lui contestati, aventi ad oggetto l'omesso versamento, per il periodo intercorrente fra il 16 gennaio 2014 ed il 16 dicembre 2014 e per il periodo intercorrente fra il 16 gennaio 2016 ed il 16 dicembre 2016, delle ritenute assistenziali e previdenziali e carico del datore di lavoro operate sui trattamenti retributivi dei dipendenti della predetta società, essendo stato prosciolto lo stesso NI in ordine all'omesso versamento riguardante il periodo dal 16 gennaio 2013 al 16 dicembre 2013, essendo i reati in questione prescritti, e lo aveva, pertanto, condannato, unificati i reati contestati sotto il vincolo della continuazione e riconosciute in favore del prevenuto le circostanze attenuanti generiche, alla pena ritenuta di giustizia. Ha interposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale la difesa fiduciaria dell'NI, articolando due motivi di impugnazione;
il primo ha ad oggetto la inosservanza della legge penale per non essere stata dichiarata la non punibilità dell'NI ai sensi dell'art. 131- bis cod. pen. Il secondo motivo di impugnazione ha ad oggetto, sempre sotto il profilo della violazione di legge, la mancata dichiarazione di avvenuta estinzione dei reati contestati sino a tutto il mese di agosto 2014. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, solo parzialmente fondato, deve essere, pertanto, accolto per quanto di ragione. Con riferimento al primo motivo di impugnazione, afferente alla mancata qualificazione dei fatti ascritti all'NI nell'ambito della particolare tenuità, rilevante ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., osserva il Collegio, premessa l'avvenuta devoluzione alla Corte di appello della tematica ora in esame già in occasione della presentazione dei motivi di gravarne (fattore che, ad avviso del Collegio, ove non presente, ne avrebbe negativamente condizionato - pur a seguito dell'avvenuta novellazione dell'art. 131-bis cod. pen. per effetto della entrata in vigore del dlgs n. 150 del 2022 - la allegazione in sede di 2 legittimità, laddove la sua applicazione non fosse stata invocata, come in effetti non è avvenuto nel presente caso, in relazione ad un aspetto che, per essere stato oggetto specifico della ricordata innovazione normativa, non era stato possibile dedurre in sede di merito, riguardando profili normativi entrati in vigore successivamente alla avvenuta definizione di detta fase del giudizio;
si ritiene, infatti, pur nella consapevolezza della esistenza di voci dissonanti - cfr. infatti: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 7 marzo 2023, n. 9466 - di dovere dare continuità - apparendo questa più coerente con gli ambiti di legittimità e non di merito in cui si sviluppa la iurisdictio di questa Corte - alla impostazione giurisprudenziale formatasi in occasione della originaria entrata in vigore del citato art. 131-bis cod. pen. secondo la quale la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata;
cfr. Corte di cassazione, Sezione V penale, 10 febbraio 2022, n. 4835; idem Sezione II penale, 16 maggio 2019, n. 21465; idem Sezione III penale, 23 maggio 2018, n. 23174), che sia la natura seriale delle condotte omissive poste in essere dall'NI, sia il fatto che la rilevanza penale delle stesse è soggetta all'avvenuto superamento di una soglia costituiscono ostacoli, anche formali oltre che sostanziali, al riconoscimento della ricorrenza della ipotesi di assenza di punibilità invocata in sede di impugnazione. Come, infatti questa Corte ha segnalato, nelle ipotesi in cui la rilevanza penale di una condotta sia condizionata dal superamento di una soglia quantitativa di punibilità, la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è applicabile solo laddove la omissione abbia riguardato un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità (Corte di cassazione, Sezione 3 giugno 2020, n. 16599; idem Sezione III penale, 5 aprile 2019, n. 15020); il fatto che, invece, nel caso di specie la soglia di punibilità, fissata nella misura di euro 10.000,00 annui di contribuzione evasa, risulti superata in misura non inferiore al 30% esclude già la valutazione in termini di particolare tenuità dei fatti commessi. D'altra parte, nella fattispecie, sebbene i fatti siano stati considerati come espressivi di un medesimo disegno criminoso, e pertanto, unificati dal vincolo della continuazione (fattore questo che di per sé, pur presupponendo la pluralità dei reati, non costituirebbe ostacolo formale al riconoscimento della causa di non punibilità, come segnalato da Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 12 maggio 2022, n. 18891), si osserva che essi, in quanto 3 ripetuti in forma plurima nel tempo (ed a tale proposito si rammenta che, ai fini della verifica della pluralità delle condotte criminose impedienti la qualifícabilità del fatto come rientrante nei termini di Cui all'art. 131-biS cod. pen. debbono essere considerate anche le condotte penalmente irrilevanti in quanto falcidiate dalla prescrizione: Corte di cassazione, Sezione III penale, 7 settembre 2022, n. 32857), evidenziando una tale ripetuto atteggiamento antidoverOso della volontà un profondo e pervicace radicamento del dolo, esulano, anche per tale motivo, dalla entità particolarmente lieve del fatto che costituisce elemento fondante dalla invocata ipotesi di non punibilità del reato commesso. Miglior sorte ha, invece, il secondo motivo di impugnazione, riferito alla prescrizione del reato, già maturata al momento della pronunzia della sentenza di appello in termini più ampi di quelli rilevati dalla Corte territoriale subalpina. Questa, infatti, con la sentenza impugnata, pronunziata in data 8 aprile 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Alessandria che, pure, aveva dichiarato, con sentenza del 11 giugno 2021, la parziale estinzione dei reati contestati, per la loro intervenuta prescrizione, sino a tutto l'anno 2013. Deve al proposito premettersi che alla presente fattispecie, relativa ad illeciti commessi sino al dicembre 2016, non si applica né la disciplina della prescrizione a suo tempo introdotta per effetto della entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, il cui art. 1, comma 1, lettera d), novellando l'art. 159, comma secondo, cod. pen., aveva introdotto quale causa generale di sospensione sino alla definizione del giudizio del termine prescrizionale, l'avvenuta pronunzia della sentenza di primo grado;
né, tantomeno, l'art. 161-bis cod. pen., il quale, inserito nel tessuto codicistico a seguito della entrata in vigore del dlgs n. 134 del 2021, prevede espressamente che il corso della prescrizione cessi definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado, La incontroversa natura sostanziale della disciplina sulla prescrizione (per tutte: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 3 luglio 2017, n. 31877), riscontrabile anche nelle ipotesi in cui questa sia connessa alla normativa tipica di istituti di diritto processuale quali la pronunzia della sentenza di primo grado, fa sì che ad essa debba indubbiamente applicarsi la regola dettata dall'art. 2, comma quarto, cod. pen. in tema di successioni di leggi nel tempo, dovendosi, pertanto, applicare la più favorevole normativa in tema di corso 4 della prescrizione vigente al momento in cui i fatti ascritti all'NI furono commessi. Ciò considerato, si deve, pertanto, escludere quanto al caso in esame sia la sospensione che la cessazione del corso della prescrizione per effetto della pronunzia della sentenza di primo grado. Tale essendo la disciplina applicabile al ricorso dell'NI, risulta ingiustificata la mancata pronunzia da parte della Corte di appello dì Torino delle ulteriori ipotesi di prescrizione maturate a carico dei reati contestati all'imputato nelle more intercorrenti fra la pronunzia della sentenza emessa dal Tribunale di AleSsandria, già dichiarativa della prescri -zione maturata sino al 16 dicembre 2013, e la successiva pronunzia, intervenuta a distanza di circa 10 mesi dalla precedente decisione, della Corte territoriale piemontese. La indubbia fondatezza, sia pure nei limiti dianzi indicati, del ricorso ora in esame presentato dalla difesa dell'NI, impone a questa Corte, oltre all'annullamento in parte qua della sentenza impugnata, anche di verificare, e quindi dichiarare, pure le ipotesi di estinzione per prescrizione dei reati contestati maturate successivamente alla pronunzia della sentenza ora in scrutinio e sino alla data odierna, determinando, tale verifica, l'annullamento di quella limitatamente a tutte la ipotesi di reato riferite anche all'anno civile 2014, trattandosi di ipotesi di reato estinte per prescrizione Residuando, in conclusione, la rilevanza penale, essendo stata superata anche per quell'anno la soglia di punibilità del 10.000,00 euro di contributi non versati, e non essendo, invece per questi maturata ancora la prescrizione, per le sole omissioni contributive riguardanti il periodo fra il gennaio ed il dicembre 2016, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con riferimento alla affermazione della penale responsabilità dell'NI per le omissione contributive relative all'anno di 2014, essendo queste estinte per prescrizione, e con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio a carico del prevenuto in ordine alla violazioni rimaste ancora attuali, riguardanti l'anno 2016. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. non essendo più in discussione la attribuibilità all'NI degli illeciti a lui contestati ulteriori a quelli estinti per effetto della maturata prescrizione ed essendo rimasti impregiudicati solamente espetti afferenti al trattamento sanzionatorio, l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per le condotte successive all'anno 2014 deve intendersi oramai definitivamente accertata. 5
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle condotte poste in essere nel 2014 per essere i reati estinti per prescrizione, e con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino per la rideterminazione della pena relativamente alle residue condotte. Rigetta nel resto il ricorso. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. Dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato con riferimento alle condotte residue. c, 2 c) 2_3 Così deciso in Roma, il 2ngent: Il Consigliere estensore
sentita la relaZione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Matteo DALL'OLIO, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente ai fatti intervenuti sino al febbraio 2014 e con rinvio quanto al trattamento sanzionatorio per le residue condotte. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 26795 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 23/02/2023 RITENUTO IN FATTO La Corte di appello di Torino ha, con sentenza pronunziata in data 8 aprile 2022, integralmente confermato la decisione con la quale, il precedente 11 giugno 2021, il Tribunale di Alessandria aveva dichiarato la penale responsabilità di NI IZ, in qualità di legale rappresentante della PIEMME srl, in ordine ai reati a lui contestati, aventi ad oggetto l'omesso versamento, per il periodo intercorrente fra il 16 gennaio 2014 ed il 16 dicembre 2014 e per il periodo intercorrente fra il 16 gennaio 2016 ed il 16 dicembre 2016, delle ritenute assistenziali e previdenziali e carico del datore di lavoro operate sui trattamenti retributivi dei dipendenti della predetta società, essendo stato prosciolto lo stesso NI in ordine all'omesso versamento riguardante il periodo dal 16 gennaio 2013 al 16 dicembre 2013, essendo i reati in questione prescritti, e lo aveva, pertanto, condannato, unificati i reati contestati sotto il vincolo della continuazione e riconosciute in favore del prevenuto le circostanze attenuanti generiche, alla pena ritenuta di giustizia. Ha interposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale la difesa fiduciaria dell'NI, articolando due motivi di impugnazione;
il primo ha ad oggetto la inosservanza della legge penale per non essere stata dichiarata la non punibilità dell'NI ai sensi dell'art. 131- bis cod. pen. Il secondo motivo di impugnazione ha ad oggetto, sempre sotto il profilo della violazione di legge, la mancata dichiarazione di avvenuta estinzione dei reati contestati sino a tutto il mese di agosto 2014. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, solo parzialmente fondato, deve essere, pertanto, accolto per quanto di ragione. Con riferimento al primo motivo di impugnazione, afferente alla mancata qualificazione dei fatti ascritti all'NI nell'ambito della particolare tenuità, rilevante ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., osserva il Collegio, premessa l'avvenuta devoluzione alla Corte di appello della tematica ora in esame già in occasione della presentazione dei motivi di gravarne (fattore che, ad avviso del Collegio, ove non presente, ne avrebbe negativamente condizionato - pur a seguito dell'avvenuta novellazione dell'art. 131-bis cod. pen. per effetto della entrata in vigore del dlgs n. 150 del 2022 - la allegazione in sede di 2 legittimità, laddove la sua applicazione non fosse stata invocata, come in effetti non è avvenuto nel presente caso, in relazione ad un aspetto che, per essere stato oggetto specifico della ricordata innovazione normativa, non era stato possibile dedurre in sede di merito, riguardando profili normativi entrati in vigore successivamente alla avvenuta definizione di detta fase del giudizio;
si ritiene, infatti, pur nella consapevolezza della esistenza di voci dissonanti - cfr. infatti: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 7 marzo 2023, n. 9466 - di dovere dare continuità - apparendo questa più coerente con gli ambiti di legittimità e non di merito in cui si sviluppa la iurisdictio di questa Corte - alla impostazione giurisprudenziale formatasi in occasione della originaria entrata in vigore del citato art. 131-bis cod. pen. secondo la quale la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata;
cfr. Corte di cassazione, Sezione V penale, 10 febbraio 2022, n. 4835; idem Sezione II penale, 16 maggio 2019, n. 21465; idem Sezione III penale, 23 maggio 2018, n. 23174), che sia la natura seriale delle condotte omissive poste in essere dall'NI, sia il fatto che la rilevanza penale delle stesse è soggetta all'avvenuto superamento di una soglia costituiscono ostacoli, anche formali oltre che sostanziali, al riconoscimento della ricorrenza della ipotesi di assenza di punibilità invocata in sede di impugnazione. Come, infatti questa Corte ha segnalato, nelle ipotesi in cui la rilevanza penale di una condotta sia condizionata dal superamento di una soglia quantitativa di punibilità, la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è applicabile solo laddove la omissione abbia riguardato un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità (Corte di cassazione, Sezione 3 giugno 2020, n. 16599; idem Sezione III penale, 5 aprile 2019, n. 15020); il fatto che, invece, nel caso di specie la soglia di punibilità, fissata nella misura di euro 10.000,00 annui di contribuzione evasa, risulti superata in misura non inferiore al 30% esclude già la valutazione in termini di particolare tenuità dei fatti commessi. D'altra parte, nella fattispecie, sebbene i fatti siano stati considerati come espressivi di un medesimo disegno criminoso, e pertanto, unificati dal vincolo della continuazione (fattore questo che di per sé, pur presupponendo la pluralità dei reati, non costituirebbe ostacolo formale al riconoscimento della causa di non punibilità, come segnalato da Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 12 maggio 2022, n. 18891), si osserva che essi, in quanto 3 ripetuti in forma plurima nel tempo (ed a tale proposito si rammenta che, ai fini della verifica della pluralità delle condotte criminose impedienti la qualifícabilità del fatto come rientrante nei termini di Cui all'art. 131-biS cod. pen. debbono essere considerate anche le condotte penalmente irrilevanti in quanto falcidiate dalla prescrizione: Corte di cassazione, Sezione III penale, 7 settembre 2022, n. 32857), evidenziando una tale ripetuto atteggiamento antidoverOso della volontà un profondo e pervicace radicamento del dolo, esulano, anche per tale motivo, dalla entità particolarmente lieve del fatto che costituisce elemento fondante dalla invocata ipotesi di non punibilità del reato commesso. Miglior sorte ha, invece, il secondo motivo di impugnazione, riferito alla prescrizione del reato, già maturata al momento della pronunzia della sentenza di appello in termini più ampi di quelli rilevati dalla Corte territoriale subalpina. Questa, infatti, con la sentenza impugnata, pronunziata in data 8 aprile 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Alessandria che, pure, aveva dichiarato, con sentenza del 11 giugno 2021, la parziale estinzione dei reati contestati, per la loro intervenuta prescrizione, sino a tutto l'anno 2013. Deve al proposito premettersi che alla presente fattispecie, relativa ad illeciti commessi sino al dicembre 2016, non si applica né la disciplina della prescrizione a suo tempo introdotta per effetto della entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, il cui art. 1, comma 1, lettera d), novellando l'art. 159, comma secondo, cod. pen., aveva introdotto quale causa generale di sospensione sino alla definizione del giudizio del termine prescrizionale, l'avvenuta pronunzia della sentenza di primo grado;
né, tantomeno, l'art. 161-bis cod. pen., il quale, inserito nel tessuto codicistico a seguito della entrata in vigore del dlgs n. 134 del 2021, prevede espressamente che il corso della prescrizione cessi definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado, La incontroversa natura sostanziale della disciplina sulla prescrizione (per tutte: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 3 luglio 2017, n. 31877), riscontrabile anche nelle ipotesi in cui questa sia connessa alla normativa tipica di istituti di diritto processuale quali la pronunzia della sentenza di primo grado, fa sì che ad essa debba indubbiamente applicarsi la regola dettata dall'art. 2, comma quarto, cod. pen. in tema di successioni di leggi nel tempo, dovendosi, pertanto, applicare la più favorevole normativa in tema di corso 4 della prescrizione vigente al momento in cui i fatti ascritti all'NI furono commessi. Ciò considerato, si deve, pertanto, escludere quanto al caso in esame sia la sospensione che la cessazione del corso della prescrizione per effetto della pronunzia della sentenza di primo grado. Tale essendo la disciplina applicabile al ricorso dell'NI, risulta ingiustificata la mancata pronunzia da parte della Corte di appello dì Torino delle ulteriori ipotesi di prescrizione maturate a carico dei reati contestati all'imputato nelle more intercorrenti fra la pronunzia della sentenza emessa dal Tribunale di AleSsandria, già dichiarativa della prescri -zione maturata sino al 16 dicembre 2013, e la successiva pronunzia, intervenuta a distanza di circa 10 mesi dalla precedente decisione, della Corte territoriale piemontese. La indubbia fondatezza, sia pure nei limiti dianzi indicati, del ricorso ora in esame presentato dalla difesa dell'NI, impone a questa Corte, oltre all'annullamento in parte qua della sentenza impugnata, anche di verificare, e quindi dichiarare, pure le ipotesi di estinzione per prescrizione dei reati contestati maturate successivamente alla pronunzia della sentenza ora in scrutinio e sino alla data odierna, determinando, tale verifica, l'annullamento di quella limitatamente a tutte la ipotesi di reato riferite anche all'anno civile 2014, trattandosi di ipotesi di reato estinte per prescrizione Residuando, in conclusione, la rilevanza penale, essendo stata superata anche per quell'anno la soglia di punibilità del 10.000,00 euro di contributi non versati, e non essendo, invece per questi maturata ancora la prescrizione, per le sole omissioni contributive riguardanti il periodo fra il gennaio ed il dicembre 2016, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con riferimento alla affermazione della penale responsabilità dell'NI per le omissione contributive relative all'anno di 2014, essendo queste estinte per prescrizione, e con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio a carico del prevenuto in ordine alla violazioni rimaste ancora attuali, riguardanti l'anno 2016. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. non essendo più in discussione la attribuibilità all'NI degli illeciti a lui contestati ulteriori a quelli estinti per effetto della maturata prescrizione ed essendo rimasti impregiudicati solamente espetti afferenti al trattamento sanzionatorio, l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per le condotte successive all'anno 2014 deve intendersi oramai definitivamente accertata. 5
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle condotte poste in essere nel 2014 per essere i reati estinti per prescrizione, e con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino per la rideterminazione della pena relativamente alle residue condotte. Rigetta nel resto il ricorso. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. Dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato con riferimento alle condotte residue. c, 2 c) 2_3 Così deciso in Roma, il 2ngent: Il Consigliere estensore