CASS
Sentenza 5 aprile 2023
Sentenza 5 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/04/2023, n. 14453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14453 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da PA AN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/05/2022 della Corte di appello di Napoli: letti gli atti il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale US RI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Mario Reffo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. AN PA, attraverso il proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Napoli del 12 maggio scorso, che ne ha con Fermato la condanna per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari. Tre sono i motivi del suo ricorso: I) violazione di legge ed assenza di : -notvazorie sui nnot:, o d'appello riguardante l'errore di calcolo compiuto nella commisurazione della pena dal primo giudice, che, pur avendo affermato in motivazione di voler riconoscere o attenuanti generiche nella loro massima estensione, ha poi apportato una riduzione di pena non congruente: sui punto, la sentenza d'appello nulla na Penale Sent. Sez. 6 Num. 14453 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 08/03/2023 II) nullità della sentenza per violazione dell'art. 546, comma 3, cod proc, pen., e comunque vizi di motivazione, perché il dispositivo, oltre ad essere incompleto, risulta insuperabilmente in contrasto con la motivazione, giacché in quest'ultima la Corte d'appello si esprime in termini di conferma della sentenza appellata, mentre il primo si pronuncia per la riforma e, considerando l'anzidetto errore di calcolo sulla pena ed il silenzio della motivazione sul punto, non è possibile stabilire quale fosse l'effettiva volontà di quei giudici;
III) violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'esclusione della particolare tenuità del fatto e della sospensione condizionale della pena: su entrambi tali punti, la sentenza d'appeilo si è limitata a richiamare gli elementi già ritenuti decisivi dal primo giudice, omettendo completamente di considerare quelli di segno diverso rappresentati con il gravame, ovvero: rispetto delle prescrizioni cautelari per lungo tempo, svolgimento di attività lavorativa, mancanza di lucidità al momento del fatto a causa dell'uso di stupefacenti, non volontà di allontanarsi definitivamente. 2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 3. Ha depositato conclusioni scritte la difesa ricorrente, sostanzialmente ribadendo i motivi d'impugnazione ed insistendo per l'accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. E' fondato il primo motivo di ricorso. Il giudice di primo grado aveva espressamente affermato di voler riconoscere le attenuanti generiche «nella massima estensione», e dunque - deve ritenersi -- nella misura di un terzo della pena-base, a norma dell'art. 65, n. 3), cod. pan.; ciò nonostante, a fronte di una pena di partenza fissata in un anno di reclusione, la riduzione apportata era stata di tre mesi, pari dunque ad un quarto e non ad un terzo. La questione era stata sollevata dall'imputato con l'atto d'appello, dandosene atto in sentenza, ma la Corte distrettuale non si è pronunciata sul punto. Poiché quello del primo giudice, non emendato da quello d'appello, è un evidente errore aritmetico, ad esso può porre rimedio anche giudice di legittimità, non essendo necessaria a tal fine alcuna valutazione di merito. Pertanto, a norma dell'art. 620, lett. 1), cod. r»-oc. peri, la sentenza impugnata dev'essere annullata sul punto e la pena finale essere determinata;
n cinque mesi e dieci giorni di reclusione, secondo ii seguente calcolo: pena-base, un anno;
2 diminuita ad otto mesi per le attenuanti generiche;
ridotta all'indicata misura finale, ex art. 442, cod. proc. pen.. 2. I restanti motivi di ricorso sono entrambi inammissibili. 2.1. Il primo è manifestamente infondato. Il dispositivo della sentenza è chiaramente il prodotto di un refuso, risultando palesemente monco e - da un punto di vista strettamente testuale - incomprensibile. Tuttavia, la volontà della Corte d'appello emerge in modo nitido ed irrefragabile dalla lettura della motivazione, in cui, in almeno tre di5inti passaggi, quei giudici si esprimono a chiare lettere nel senso della conferma della decisione del primo giudice. 2.2. Il secondo motivo rassegna una doglianza di puro merito, non consentita in questa sede. La sentenza giustifica in maniera congrua e ragionevole il diniego degli istituti di favore invocati dall'imputato appellante, evidenziando i futili motivi alla base della sua condotta, la reiterazione della stessa ed il lungo lasso di tempo per cui si è protratto l'allontanamento dal luogo degli arresti;
ed il ricorso, anziché spiegare perché una valutazione fondata su tali indici dovrebbe, in ipotesi;
reputarsi arbitraria o, comunque, manifestamente illogica, si limita a rappresentare altre circostanze concorrenti„ chiedendo perciò al giudice di legittimità un'inammissibile valutazione comparativa, come tale esclusivamente in fatto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla pena, che ridetermina in mesi cinque e giorni dieci di reclusione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, 1'8 marzo 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale US RI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Mario Reffo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. AN PA, attraverso il proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Napoli del 12 maggio scorso, che ne ha con Fermato la condanna per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari. Tre sono i motivi del suo ricorso: I) violazione di legge ed assenza di : -notvazorie sui nnot:, o d'appello riguardante l'errore di calcolo compiuto nella commisurazione della pena dal primo giudice, che, pur avendo affermato in motivazione di voler riconoscere o attenuanti generiche nella loro massima estensione, ha poi apportato una riduzione di pena non congruente: sui punto, la sentenza d'appello nulla na Penale Sent. Sez. 6 Num. 14453 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 08/03/2023 II) nullità della sentenza per violazione dell'art. 546, comma 3, cod proc, pen., e comunque vizi di motivazione, perché il dispositivo, oltre ad essere incompleto, risulta insuperabilmente in contrasto con la motivazione, giacché in quest'ultima la Corte d'appello si esprime in termini di conferma della sentenza appellata, mentre il primo si pronuncia per la riforma e, considerando l'anzidetto errore di calcolo sulla pena ed il silenzio della motivazione sul punto, non è possibile stabilire quale fosse l'effettiva volontà di quei giudici;
III) violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'esclusione della particolare tenuità del fatto e della sospensione condizionale della pena: su entrambi tali punti, la sentenza d'appeilo si è limitata a richiamare gli elementi già ritenuti decisivi dal primo giudice, omettendo completamente di considerare quelli di segno diverso rappresentati con il gravame, ovvero: rispetto delle prescrizioni cautelari per lungo tempo, svolgimento di attività lavorativa, mancanza di lucidità al momento del fatto a causa dell'uso di stupefacenti, non volontà di allontanarsi definitivamente. 2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 3. Ha depositato conclusioni scritte la difesa ricorrente, sostanzialmente ribadendo i motivi d'impugnazione ed insistendo per l'accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. E' fondato il primo motivo di ricorso. Il giudice di primo grado aveva espressamente affermato di voler riconoscere le attenuanti generiche «nella massima estensione», e dunque - deve ritenersi -- nella misura di un terzo della pena-base, a norma dell'art. 65, n. 3), cod. pan.; ciò nonostante, a fronte di una pena di partenza fissata in un anno di reclusione, la riduzione apportata era stata di tre mesi, pari dunque ad un quarto e non ad un terzo. La questione era stata sollevata dall'imputato con l'atto d'appello, dandosene atto in sentenza, ma la Corte distrettuale non si è pronunciata sul punto. Poiché quello del primo giudice, non emendato da quello d'appello, è un evidente errore aritmetico, ad esso può porre rimedio anche giudice di legittimità, non essendo necessaria a tal fine alcuna valutazione di merito. Pertanto, a norma dell'art. 620, lett. 1), cod. r»-oc. peri, la sentenza impugnata dev'essere annullata sul punto e la pena finale essere determinata;
n cinque mesi e dieci giorni di reclusione, secondo ii seguente calcolo: pena-base, un anno;
2 diminuita ad otto mesi per le attenuanti generiche;
ridotta all'indicata misura finale, ex art. 442, cod. proc. pen.. 2. I restanti motivi di ricorso sono entrambi inammissibili. 2.1. Il primo è manifestamente infondato. Il dispositivo della sentenza è chiaramente il prodotto di un refuso, risultando palesemente monco e - da un punto di vista strettamente testuale - incomprensibile. Tuttavia, la volontà della Corte d'appello emerge in modo nitido ed irrefragabile dalla lettura della motivazione, in cui, in almeno tre di5inti passaggi, quei giudici si esprimono a chiare lettere nel senso della conferma della decisione del primo giudice. 2.2. Il secondo motivo rassegna una doglianza di puro merito, non consentita in questa sede. La sentenza giustifica in maniera congrua e ragionevole il diniego degli istituti di favore invocati dall'imputato appellante, evidenziando i futili motivi alla base della sua condotta, la reiterazione della stessa ed il lungo lasso di tempo per cui si è protratto l'allontanamento dal luogo degli arresti;
ed il ricorso, anziché spiegare perché una valutazione fondata su tali indici dovrebbe, in ipotesi;
reputarsi arbitraria o, comunque, manifestamente illogica, si limita a rappresentare altre circostanze concorrenti„ chiedendo perciò al giudice di legittimità un'inammissibile valutazione comparativa, come tale esclusivamente in fatto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla pena, che ridetermina in mesi cinque e giorni dieci di reclusione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, 1'8 marzo 2023.