Sentenza 15 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/03/2001, n. 3779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3779 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' IN PO LO ITALIA03779/01 REPUBBLICA ITALIANA S LA CORTE MA DUCASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA -- Presidente R.G.N. 10794/98 Consigliere Cron.7984 Dott. Luciano VIGOLO Dott. Guglielmo SIMONESCHI Rel. Consigliere Rep. Consigliere Ud. 24/05/00Dott. Aldo DE MATTEIS Dott. GIOVANNI AMOROSO ha pronunciato la seguente 60 602 SENTENZA sul ricorso proposto da: INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LM LE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato BOER PAOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in 2000 atti;
- controricorrente 2640 -1- avverso la sentenza n. 41/98 del Tribunale di PESCARA, depositata il 10/03/98 R.G.N. 189/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/00 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato RASPANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Tribunale di Pescara, in riforma della Il decisione di primo grado, accoglieva la domanda proposta da LM AL nei confronti dell'Inail per l'accertamento del diritto ad una rendita per malattia professionale (broncopneumopatia da rame e gas tossici), con interessi e rivalutazione monetaria, computati per sommatoria sino al 31 dicembre 1991 e nella sola differenza tra rivalutazione ed interessi legali per il periodo successivo, ex art. 16 della legge n. 412 del 1991. потеменя In particolare il Tribunale di dover accogliere la domanda dell'appellante, essendo risultato dalla C.T.U. che il LM era stato esposto nel corso della propria attività lavorativa a vapori e polveri di rame, entrambi in grado di provocare la patologia denunciata, e tali da aver determinato riductive incidenza sulla capacità lavorativa una secondo quantodell'appellante di circa il 25%, attestato dalla documentazione e dagli esami oggetto di indagine peritale, con decorrenza dalla data di cessazione del rapporto ovvero dal 15 giugno 1989. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione l'Inail, censurandola per violazione di legge e vizio di motivazione.fr è coliruito l'intrudo Zexprendo alle suversate commune. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso deduce l' Inail violazione degli artt. 99, 112, 113 c.p.c. rilevando, quanto alla decorrenza della prestazione fissata dal Tribunale al 15 giugno 1989, giorno della cessazione del rapporto di lavoro, che la statuizione del Tribunale deve ritenersi errata, sia perché con il ricorso introduttivo del giudizio era stato richiesto che la prestazione decorresse dalla data della successiva domanda amministrativa, sia perché nessun diritto può riconoscersi sino a quando la parte non se ne avvalga, come, appunto, avviene con la domanda amministrativa. Ritiene la Corte che il ricorso deve essere accolto: sia perché la prestazione fu richiesta, dallo stesso ricorrente in primo grado, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, così che la decisione del Tribunale appare viziata da ultrapetizione, sia e comunque perché, come è giurisprudenza di questa Corte e della Corte costituzionale (Corte cost. n. 206/98), la domanda amministrativa costituisce una condizione di procedibilità dell'azione (Cass. n. 6615 del 23.7.96) e, quando presentata, determina il dies a quo del diritto alla prestazione il quale non può 4 com che coincidere la domanda stessa (tra tante, Cass. n. 3871 del 17.4.1999). Per i motivi che precedono il ricorso deve essere accolto e deciso nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., non prospettandosi necessità di ulteriori accertamenti istruttori.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara che il diritto alla rendita decorre dalla data della domanda amministrativa. Conferma la decisione del Tribunale, quanto agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria e quanto alla liquidazione delle spese relative ai gradi di merito. Nulla per le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 24 maggio 2000. II Presidente: Viipenze Cresse I D , 3 A 3 O S 5 0 L S 1 L II Cons. estensore: A . O T N B IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA I 3 D 7 - A 8 Depositata in Cancelleria T - S 1 O 1 P Oggi, 15 MAR. 2001 M E I , G A O G D R IL COLLABORATORE CA E A E T E DI CANCELLERIAFo ll R L S P I T N G A E E L D S R L E * O E D 5