Sentenza 9 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2003, n. 5528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5528 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
Aula 'A' IN 05528 /03 REPL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Tll.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 19308/0 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Cron. 12244 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. DOLL. Pasquale PICONE Consigliere - Od. 19/12/02 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente S ENT ENZA + sul ricorso proposto da: RD LU, elettivamente domiciliato in ROM A VIA CRESCENZIO 117, presso lo studio dell'avvocato OSVLDO VERRECCHIA, rappresentato e difeso dagli avvocati BERNARDO CANCELLARA MONTESANO, ENZO CLEMENTE, giusta delega in atti;
ricorrente contro domiciliato in ROMA VIAelettivamenteCHEIKH GHAZI, presso Lo studio dell'avvocato SILVIO PELLICO 24, CESARE ROMANO CARELLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti procura motarile;
2002 5663
- controricorrente -
1- avverco la sentenza 11. 666/99 del Tribunale di | CASSINO, depositala il 03/11/99 R.G.N. 988/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica | udienza del 19/12/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; 'udito l'Avvocato CARELLO;
| udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per rigetto del ricorso. | 19308/00 Svolgimento del processo Con ricorso del 20.3.1993 CH HA, cittadino tunisino, conveniva in giudizio UI DO e ne chiedeva la condanna al pagamento della retribuzione dovuta per il lavoro svolto alle Sue dipendenze in laboratorio artigianale perכנו la fabbricazione di giocattoli. I l convenuto si costituiva e si opponeva alla donanda 11 proprio difetto di legittimazione passiva ineccedendo quanto - 1 laboratorio presso il quale il ricorrente aveva lavorato era intestato alla ditta "Mary Center di DO CE e C.". Il Pretore, con sentenza del 17.4.1996 accoglieva il ricorso @ condannava il convenuto al pagamento della Somma di lire 16.307.502 oltre accessori. Whom eccependo in viaProponeva appello il soccombente pregiudiziale la nullità della sentenza di primo grado per non essergli stato comunicato il rinvio d'ufficio dell'udionza del 13.6.1994. Nei merito ribadiva la propria estraneità al rapporto di lavoro svolto dal CH e insisteva ред l'ammissione di prova testimoniale da cui era stato dichiarato decaduto dal Pretcre per omessa indicazione dei testi. 3I 1 Tribunale di Cassino, COI sentenza depositata il novembre 1999, dichiarava la nullità della sentenza pretorile, poiché detto giudizio si era svolto invalidamente in assenza Cel convenuto, al quale non era stat> comunicatc il rinvio d'ufficio dell'udienza del 13.6.1994. Nel merito Tribunale, rinnovata la prova testimoniale di parte attrice, e confermata la decadenza del convenuto dalla prova testimoniale richiesta, riteneva provato il rapporto di lavoro subordinato dell'attore 2 e condannava il convenuto al pagamento della complessiva somma di lire 18.000.000, oltre accessori. Per la cassazione di tale sentenza UI DO ha proposto quattro motivi. Il lavoratore resiste conricorso con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando violazione degli articoli 101 c.pc. e 24 Cost. il ricorrente sostiene che il Tribunale, una volta annullata la sentenza di primo grado, avrebbe dovuto rimettere gli atti al Pretore, così da evitare alle parti la perdita di un grado di giudizio di merito, senza procedere direttamente alla rinnovazione della prova Lestimoniale. il ricorrente censura la sentenzaCon il secondo motivo ha affermato la legittimazione impugnata nella parte in tui passiva del deducente. Con il terzo motivo lamenta che il Tribunale 100 avrebbe D on 421 c.p.c. censurato l'ammissione da parte del Pretore ex art. di altro teste parte attrice. Con il quarto motivo deferisce al CH HA giuramento decisorio. Il primo motivo di ricorso è infondato. Nel vigente sistema processuale la regressione del giudizio dal secondo al primo grado è prevista e consentita dagli articoli 353 e 354 .p.c. solo eccezionalmente, in ipotesi tassativamente determinate;
ne consegue che la nullità intervenuta nel giudizio di primo grado per la mancata comunicazione delle date di udienza ē per la conseguente acquisizione delle prove in assenza di controparte comporta per il giudice di appello - поп ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dai citati artt. 353 e 354 c.p.c. il - dovere di trattenere la causa e di deciderla nel merito, previa rinnovazione degli atti compiuti in violazione del principio del contraddittorio (Cass. n. 4986 del 1994). Parimenti infondato è il secondo motivo. Il Tribunale, con motivazione congrua ed immune da contraddizioni e vizi logici, ha dato compiuta ragione del proprio convincimento in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro subordinate intercorso tra le parti dopo aver attentamente valutato le deposizioni testimoniali raccolte nel giudizio di appello. Per contro le muove aila sentenza impugnata sonocensure che il ricorrente del tutto generiche e si risolvono nella mera affermazione di un diverso convincimento, senza alcuna indicazione dei Vizi logici in cui sarebbe incorso il giudice di appello nell'apprezzamento delle prove. Destituito di fondamento è il terzo motivo, posto che nelle controversie soggette al rito del lavoro la facoltà del giudice del merito di avvalersi dei poteri istruttori conferitigli dall'art. 421 c.p.c. costituisce espressione di un potere discrezionale, sicchè la determinazione assunta di ammettere Q mero la prova si sottrae al sindacato di legittimità, anche quando manchi una espressa motivazione al riguardo (cfr. Cass, n. 10127 del 1994, Cass. n. 10739 del 1996). Quanto al quarto motivo, è appena il caso di ricordare che il giuramento decisorio ПО рий essere deferito in şede di cassazione, neppure allo scopo di ottenere che la causa venga rinviata in sede di merito per l'ammissione di tale mezzo di prova (Cass. n. 434 del 1994, Cass. n. 8990 del 2001). Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorsc, dunque, deve essere respinto. A_ rigetto consegue la condanna de_ ricorrente al pagamento in favore del resistonte delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. 4
P.Q.M.
La Corte rigetta il. ricorac e condanna il ricorrente alorrent pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro ,00 oltre ad euro duemila per onorari. Cos deciso in Roma il 19 dicembre 2002 1 Cons. estensore Il Presidente brglichen mult IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria ogg 9 APR 2003 CANCELLIERE