Sentenza 22 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/2004, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPANÒ Alberto - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - rel. Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ID AN, elett. dom. in Roma, Lungotevere Mellini n. 39, presso l'avv. Manilo Franchi (studio Marucchi) che, unitamente all'avv. Anna Fisco Oldrini, la rappresenta e difende, per procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale, rappresentato e difeso dagli avv. C. De Angelis, M. Di Lullo, N. Valente e P. Marchini, per procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente -
per l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Brescia in data 31 gennaio 2001, n. 15 (R.G.N. 480/2000);
udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 3/7/2003, la relazione della causa svolta dal Cons. Dr. Mario Putaturo Donati viscido;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Sepe Ennio Attilio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10 gennaio 2000, notificato 11 24 febbraio seguente, DA PU conveniva davanti al Tribunale di Cremona l'INPS e, deducendo che l'Istituto, a seguito dell'accertamento dell'invalidità civile e del riconoscimento del diritto di usufruire del trattamento assistenziale relativo al suo stato, le aveva corrisposto, il 29 gennaio 1990, soltanto l'importo capitale dei ratei maturati, insieme a quello del bimestre in corso, senza gli interessi di legge, ne chiedeva la condanna al pagamento di quanto a tale titolo dovutole.
Il convenuto, nel costituirsi in giudizio, eccepiva, tra l'altro, la prescrizione del diritto azionato chiedendo la condanna della ricorrente alla corresponsione delle spese per lite temeraria. Con sentenza del 16 maggio 2000 il Tribunale di Cremona rigettava per prescrizione la domanda della UG condannandola alla refusione delle spese processuali per lite temeraria. La decisione veniva confermata dalla Corte di Appello di Brescia che, con sentenza del 31 gennaio 2001, respingeva l'appello dell'assicurata, condannandola al pagamento delle spese del grado. La UG ha proposto ricorso per Cassazione con un motivo. L'intimato ha resistito depositando procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico complesso motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 152 disp. att. e 92 c.p.c. nonché contraddittoria motivazione della sentenza, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., ai censura l'impugnata sentenza per avere confermato la pronuncia pretorile in ordine alla temerarietà della lite promossa dall'invalida, senza considerare l'insussistenza dei requisiti richiesti per la fondatezza del credito azionato - ancorché prescritto - al momento del deposito o della notifica del ricorso introduttivo.
Il ricorso va accolto perché fondato.
La temerarietà della pretesa, che a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c. deve concorrere con la manifesta infondatezza per giustificare la condanna del lavoratore soccombente nei giudizi previdenziali, va ravvisata nella coscienza dell'infondatezza o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (cfr., Cass., 19 marzo 2003, n. 4052;30 luglio 1999, 11. 8307;16 febbraio 1998, n. 1619;3 marzo 1995, 11. 2475). Siffatti principi sono stati violati dal giudice d'appello che, pur avendo rilevato la fondatezza del credito azionato - poiché l'INPS, a fronte della domanda amministrativa di accertamento di invalidità civile e di concessione dei benefici assistenziali, presentata il 30 maggio 1988, aveva provveduto al pagamento il 29 gennaio 1990, limitatamente al rateo in corso e all'importo in linea capitale dei ratei arretrati, senza corresponsione degli interessi legali - ha ritenuto sussistere i requisiti della lite temeraria per la sola circostanza che l'assicurata aveva agito in giudizio per la tutela di un credito prescritto.
Ora, nel caso in esame, se è indubbio che la UG si sia attivata con ricorso depositato il 10 gennaio 2000, ma notificato il 24 febbraio seguente, cioè quando il diritto di credito era prescritto (cfr., tra le tante, Cass., 2 dicembre 2002, n. 17126, sulla prescrizione applicabile;
vedi anche Casa., 6 marzo 2003, n. 3373, sull'effetto interruttivo che discende dalla notificazione del ricorso nel rito del lavoro), è di tutta evidenza che la fattispecie del credito esistente, ancorché prescritto, sia ben diversa da quella del credito inesistente, dovendo nel primo caso la prescrizione essere tempestivamente eccepita dal debitore che intenda sottrarsi al soddisfacimento dell'obbligazione a suo carico. Pertanto, la circostanza che l'Istituto abbia in concreto eccepito la prescrizione nella memoria di costituzione in primo grado, non vale a qualificare posteriormente la domanda come infondata "ab initio", secondo quanto invece erroneamente ritenuto dalla Corte di Appello. E la sussistenza del credito azionato sicuramente ha escluso i requisiti della temerarietà della lite come affermati dal su richiamato indirizzo giurisprudenziale pacifico. Il ricorso va perciò accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alle censure ritenute fondate. La Corte, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide la causa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma primo, c.p.c. , non provvedendo sulle spese per i gradi di merito, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.. Non provvede, altresì, sulle spese del presente giudizio, in base alla detta disposizione.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa, in relazione alle censuse accolte, e, decidendo nel merito, non provvede sulle spese, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., per i gradi di merito e nel presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2''3.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004