Sentenza 5 aprile 2001
Massime • 1
A norma dell'art. 157 terzo comma cod. proc. civ. la nullità di un atto processuale non può essere fatta valere dalla parte che vi abbia, anche tacitamente, rinunciato, con la conseguenza che, ove, nel corso di una vendita all'incanto (disposta, nella specie, dal giudice delegato al fallimento) siano state ammesse ulteriori offerte nonostante il trascorrere di tre minuti (scanditi dal temporizzatore elettronico) dall'ultima offerta, l'ultimo offerente non può poi proporre reclamo al Tribunale avverso il provvedimento di aggiudicazione del bene ad altro soggetto se, dopo la riapertura dell'incanto, abbia tenuto un comportamento incompatibile con la volontà di far valere la nullità del provvedimento di ammissione di ulteriori offerte, in particolare non esprimendo alcuna riserva sulla conduzione dell'incanto e partecipando all'ulteriore sviluppo di esso con una serie di rilanci.(Nella specie, il Tribunale ha rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento di aggiudicazione del bene; la Corte, adita ai sensi dell'art. 111 Cost., unica impugnazione ammissibile, giusta il dettato dell'art. 23 legge fall., ha confermato il decreto del Tribunale, dichiarando l'inammissibilità delle censure motivazionali, incompatibili col ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111 cit., e non ravvisando alcuna violazione dei criteri normativi di interpretazione dei negozi giuridici processuali, ne', in particolare, dei criteri dettati dall'art. 329 cod. proc. civ., che, previsti in tema di acquiescenza alla sentenza, sono da ritenere estensibili, per l'assimilabilità dei fenomeni, anche alla rinuncia tacita a far valere la nullità dell'atto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/04/2001, n. 5053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5053 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PASQUALE REALE - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - rel. Consigliere -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
Dott. LAURA MILANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZI RU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PRATI FISCALI 158, presso l'avvocato DEL VECCHIO SERGIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NANUT ENNIO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LI PP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SPALATO 11, presso l'avvocato MICHELE VENTOLA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO PETTOELLO, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
OM ER;
- intimato -
avverso il provvedimento del Tribunale di UDINE, depositato il 14/04/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/2000 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Del vecchio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Ventola, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità del secondo, terzo e quarto motivo, rigetto del primo motivo del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RU TR, che aveva partecipato come offerente all'incanto disposto dal giudice delegato al fallimento della società in n.c. OL e c. - concessionaria autoveicoli di MA HI OL e c - (e dei due soci) per la vendita di un immobile compreso nella massa attiva, proponeva reclamo al Tribunale di Udine contro il provvedimento di aggiudicazione del bene a TE CO quale procuratore speciale di EP AG per il prezzo di Lire 690 milioni.
Affermava il TR che l'offerta di lire 615 milioni da lui fatta nello sviluppo dell'incanto non era stata seguita - nei tre minuti scanditi dal temporizzatore elettronico - da alcuna maggiore offerta e tuttavia il giudice delegato, dando credito - secondo una valutazione di asserita verosimiglianza - alla affermazione del CO che alla scadenza del primo minuto egli aveva "rilanciato" con l'offerta di lire 620 milioni - non percepita invece dall'Ufficio -, aveva riaperto l'incanto sulla offerta dello stesso TR di lire 615 milioni. L'ulteriore sviluppo dell'incanto - cui il TR aveva continuato a partecipare - aveva infine registrato la maggiore offerta del CO pari a lire 690 milioni. Concludeva quindi il reclamante chiedendo l'annullamento del decreto di aggiudicazione, per effetto della nullità dell'incanto dal momento in cui il giudice delegato aveva disposto la "riapertura dell'asta" e la conseguente pronuncia di aggiudicazione del bene ad esso TR per il prezzo di lire 615 milioni.
Il Tribunale di Udine, con decreto 14 aprile 1999, rigettava il reclamo osservando:
1) che la dichiarazione del CO (intervenuta "subito dopo che il bene era stato aggiudicato al TR per lire 615 milioni") di aver fatto un "tempestivo rilancio a 620 milioni" "rende verosimile il fatto che l'offerta maggiore non sia stata udita dall'Ufficio", giacché altrimenti il comportamento dello stesso CO "sarebbe del tutto privo di logica", mentre l'ulteriore sviluppo dell'incanto ha dimostrato il suo effettivo interesse all'immobile essendo egli giunto ad offrire ben 75 milioni in più rispetto alla offerta del TR di lire 615 milioni (ed è perciò ragionevole escludere che su quell'offerta egli abbia deciso di abbandonare la partecipazione alla gara);
2) che l'aggiudicazione del bene per un prezzo ben superiore alla offerta del TR "denota che quest'ultima non realizzava il prezzo giusto" "sicché l'impugnato provvedimento si appalesa corretto nell'interesse del debitore e dei creditori anche in analogia con il disposto di cui all'art. 108, terzo comma, l.f." che dà facoltà al giudice di sospendere la vendita, pur dopo aggiudicazione, "quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto": "il che è quanto il concreto svolgimento dell'asta ha, di fatto, dimostrato;
3) che il TR fece acquiescenza al provvedimento di riapertura dell'asta, partecipando attivamente all'incanto fino ad offrire lire 685 milioni, senza manifestare riserva alcuna sulla correttezza dallo stesso provvedimento.
Contro questo decreto RU TR ha proposto ricorso per cassazione prospettando quattro motivi di impugnazione, illustrati con memoria. EP AG ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente deduce violazione dell'art. 581 c.p.c., poiché, avendo l'Ufficio dato atto che l'offerta del TR di lire 615 milioni non era stata seguita da alcun'altra maggior offerta nei tre successivi minuti, al TR, come ultimo offerente, doveva essere aggiudicato l'immobile. Considerando verosimile la maggiore offerta (lire 620 milioni) del CO, benché non percepita dall'Ufficio, il giudice delegato avrebbe dovuto riaprire l'incanto su tale offerta e invece ha ammesso le nuove offerte su quella del TR e così, contraddicendosi, ha riconosciuto che non poteva attribuirsi validità all'asserita offerta del CO.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio radicale di motivazione che non consente di individuare la ratio decidendi con riferimento alla valutazione di verosimiglianza di una maggiore offerta che l'ufficio aveva dichiarato - nel processo verbale dell'incanto - come non avvenuta: in tal modo si è attribuito alla dichiarazione del privato la efficacia di contraddire l'accertamento negativo dell'atto pubblico (e in ogni caso può considerarsi valida offerta quella espressa in modo tale da poter essere percepita dall'ufficio).
Con il terzo motivo il ricorrente, sotto il generico titolo di violazione di legge e falsa applicazione di norme di diritto, prospetta come illegittimo il richiamo analogico all'art. 118, 3^ comma, l.f., quando l'offerta del TR già superava la stima del consulente tecnico d'ufficio e la motivazione espressa della riapertura dell'asta totalmente prescinde dalla valutazione della congruità dell'ultima offerta.
Con il quarto motivo il ricorrente critica la decisione là dove il Tribunale ha ravvisato nel comportamento del TR l'acquiescenza al provvedimento, per la sola ragione che egli continuò a partecipare all'asta pur se riaperta;
il ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità in tema di acquiescenza tacita alla impugnazione che, configurandosi come negozio giuridico processuale, esige una specifica indagine sull'elemento soggettivo, dovendo risultare un inequivoco intendimento diretto ad abdicare al diritto di impugnazione (e la verifica in tal senso è stata nella specie pretermessa).
2. Il Tribunale, benché abbia motivato il convincimento che nel provvedimento con il quale il giudice delegato aveva disposto "la riapertura dell'asta" (ammettendo TE CO ad offrire in aumento sulla precedente offerta di RU TR alla quale, secondo lo stesso verbale d'udienza, non era seguita, nei tre minuti successivi, alcun altra maggiore offerta) non fosse ravvisabile alcun profilo di nullità, nella proposizione conclusiva del decreto ha svolto un ulteriore argomento, che assume autonomo rilievo decisivo, nel senso che il comportamento tenuto dal TR nello sviluppo successivo dell'incanto doveva essere interpretato come acquiescenza allo stesso provvedimento, poiché sulla correttezza di esso egli non aveva manifestato riserva alcuna e aveva anzi partecipato attivamente all'asta facendo ulteriori offerte.
3. Ebbene, il quarto motivo del ricorso censura tale ragione della decisione - che assume rilievo logico - giuridico pregiudiziale -, formulando un duplice rilievo critico, di "violazione e falsa applicazione" dei principi che regolano l'istituto della acquiescenza tacita previsto dall'art. 329 c.p.c. - in tema di impugnazioni - e di difetto di motivazione in ordine all'apprezzamento in concreto del comportamento del TR come implicante la accettazione del provvedimento a lui sfavorevole. E questo secondo profilo di censura - si deve innanzitutto rilevare -, formulato con esplicito riferimento al motivo tipizzato nel n. 5 dell'art. 360 c.p.c., non è ammissibile in funzione del ricorso straordinario ex art. 111 Costituzione (dato nella specie contro il decreto del Tribunale,
dichiarato non altrimenti impugnabile: art. 23 c. 3, l.f.), sicché il quarto motivo del ricorso è esaminabile limitatamente alla denunciata, "violazione di legge" e cioè alla violazione della indicata disciplina normativa della acquiescenza, come manifestazione espressa o tacita della volontà di non avvalersi della facoltà di impugnazione data in ordine a un provvedimento del giudice (secondo il disposto dell'art. 329 c.p.c. in tema di impugnazione della sentenza, ma estensibile ad ogni altro provvedimento del giudice suscettibile di impugnazione).
Si deve osservare ancora in premessa che i provvedimenti dati dal giudice delegato (e dal giudice dell'esecuzione) nel corso dell'udienza in cui si svolge l'incanto (art. 108 l.f. e art. 581 c.p.c.), come preliminari e funzionali alla aggiudicazione, non sono suscettibili di autonomo rimedio, essendo impugnabile (art. 26 l.f. e art. 616 c.p.c.) esclusivamente il provvedimento conclusivo della unitaria fase dell'incanto, nel quale si sia riflessa - in ipotesi - la nullità di un atto ad esso strumentale. E perciò riferimento normativo appropriato alla fattispecie è il disposto dell'art. 157, comma 3, seconda ipotesi, c.p.c., dettato in tema di "rilevabilità e sanatoria, della nullità" degli atti processuali, che preclude di far valere la nullità alla parte "che vi ha rinunciato anche tacitamente". Il Tribunale ha infatti ravvisato nel comportamento - endoprocessuale - del TR (che partecipò all'ulteriore sviluppo dell'incanto - facendo nuove offerte - pur dopo che il giudice delegato aveva riammesso TE CO ad offrire sulla offerta di lire 615 milioni fatta dallo stesso TR) la manifestazione di una volontà incompatibile con il proposito di far valere la nullità della disposta riammissione del CO all'incanto. Afferma dunque il ricorrente che un tale apprezzamento riflette la violazione dei criteri normativi di interpretazione dei negozi giuridici processuali, per non essere stato dal Tribunale indagato, oltre al dato obbiettivo del comportamento del TR, il - relativo profilo soggettivo come effettivo intendimento abdicativo (richiama il ricorrente l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, di cui è espressione cass. sez. un. n. 10112 del 1993, in tema di acquiescenza alla sentenza - ex art. 329 c.p.c. - in fattispecie di esecuzione data alla relativa pronuncia).
Nei limiti in cui la censura è ammissibile, essa è infondata. Se il principio affermato nella giurisprudenza di legittimità in tema di acquiescenza alla sentenza è estensibile - per la assimilabilità dei due fenomeni - alla rinuncia tacita a far valere la nullità dell'atto, ad esso il Tribunale si è per certo attenuto, non avendo fatto valere nella specie l'automatismo di una preclusione obbiettiva, ma nel complesso contegno del TR (che non aveva espresso alcuna riserva sulla conduzione dell'incanto e sulla riammissione dell'offerente CO e si era quindi misurato con il suo competitore in una serie di "rilanci" fino a far lievitare le offerte a lire 685 milioni) avendo colto una attitudine incompatibile con il proposito di eccepire la nullità dell'incanto.
4. Infondato essendo il quarto motivo del ricorso, inammissibili - per difetto di interesse - ne risultano gli altri che criticano la diversa "ragione" della decisione (là dove il Tribunale ha negato che la riammissione del CO all'incanto ne avesse comportato la nullità) e che, se pur fossero in ipotesi fondati, non varrebbero a conseguire l'annullamento del provvedimento impugnato - fermo sulla pregiudiziale ragione della ritenuta "acquiescenza". Sicché il ricorso deve essere rigettato.
5. Soccombente, il ricorrente TR è tenuto - e condannato - al rimborso delle spese di questa fase del giudizio a favore del resistente AG.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente TR al rimborso delle spese del giudizio a favore del resistente AG, liquidate in complessive lire 7.183.000=, delle quali lire 7 milioni per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2001