CASS
Sentenza 7 giugno 2023
Sentenza 7 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/06/2023, n. 24523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24523 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: D'IC LP, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 05/12/2022 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere PE GA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alle esigenze cautelari, rigetto nel resto;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in sede di rinvio della Corte di cassazione, disposto con sentenza del 6 luglio 2022, ha statuito sulla richiesta di riesame relativa al decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 28 febbraio 2022, avente ad oggetto GIA Penale Sent. Sez. 2 Num. 24523 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 06/04/2023 il capitale sociale e l'intero complesso aziendale e patrimoniale della ESI (Ecologia e Servizi Italia s.r.I.) della quale il ricorrente era amministratore e legale rappresentante pro tempore, in relazione ai reati previsti dagli artt. 353 e 353-bis cod.pen. (turbata libertà degli incanti e turbata libertà di scelta del contraente), contestati a soggetti terzi diversi dal ricorrente (IA CA, RD RO e altri), i quali, servendosi di detta società di fatto ritenuta gestita dal IA, avevano posto in essere una sistematica attività volta a condizionare illecitamente l'assegnazione degli appalti pubblici banditi, negli anni 2016-2018, da alcuni comuni della provincia di Caserta relativamente alla raccolta di rifiuti. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame quanto alla parte dell'impugnato decreto di sequestro inerente al capitale sociale della predetta società, rigettandola nel resto e, cioè, con riferimento al complesso aziendale e patrimoniale della società, ritenendo che esso, sostanzialmente nelle mani del IA, fosse stato utilizzato per la consumazione dei reati per cui si procede. 2. Ricorre per cassazione LP D'IC, nella qualità indicata, deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione. Il ricorrente censura, in primo luogo, l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame riferita alle quote sociali della società, nonostante la questione fosse stata devoluta con l'impugnazione, attraverso il contenuto di una memoria che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione ove, tra l'altro, si contestava anche la sussistenza del furrius commissi delicti in considerazione del fatto che la società Esi non era mai risultata aggiudicataria di appalti banditi dal Comune di Caserta. Quanto al periculum in mora, il ricorrente, trasfondendo il contenuto della memoria, sottolinea che la condotta contestata agli indagati si sarebbe arrestata al settembre 2018 e la società aveva continuato ad operare lecitamente in epoca successiva per mano del suo amministratore odierno ricorrente, nominato nel 2020, molto tempo dopo rispetto al periodo di consumazione dei reati contestati e non coinvolto negli illeciti. Mancherebbero, pertanto, i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo che il sequestro impeditivo è volto a scongiurare. Il Tribunale, inoltre, non avrebbe tenuto conto della costituzione, in data 7 marzo 2022, di un blind trust «che sostituendosi alla vecchia proprietà ha fatto venir meno il requisito della libera disponibilità della Esi s.r.l. in capo agli indagati» (fg. 7 del ricorso) in quanto la nomina del trustee, persona estranea ai fatti, impedirebbe ogni ulteriore utilizzo illecito della società. 2 flA CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato. 1. Premesso che il ricorrente è terzo interessato alla restituzione dei beni rispetto al procedimento a carico di IA CA ed altri, quanto alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di riesame per la parte relativa al capitale sociale della Esi s.r.I., il ricorso non tiene nel minimo conto che ad essa il Tribunale è pervenuto in forza della sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione, che ha ritenuto, in forza della costituzione del blind trust che il ricorrente richiama ad altri fini, come l'unico soggetto legittimato a pretendere la restituzione delle partecipazioni sociali che compongono il capitale fosse il trustee e non l'odierno ricorrente. 2. Quanto alle censure che ineriscono alla sussistenza dell'astratta configurabilità dei reati, deve ricordarsi il pacifico principio di diritto secondo il quale, in tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione del bene oggetto di sequestro, può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all'indagato, senza potere contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare, come è avvenuto nel caso in esame (sul punto, Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Pica, Rv. 276700; Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, Tessarolo, Rv. 268070). 3. In ordine al periculum in mora, il Tribunale ha ampiamente motivato sul fatto che il ricorrente, nella sostanza, fosse un prestanome dell'indagato IA, il quale aveva gestito la società asservendola a fini illeciti ed aveva continuato la sua attività criminosa fino ad epoca recente e successiva alla data di commissione dei reati contestati (fg. 13 del provvedimento impugnato). Ne consegue che è stato messo in evidenza quel pericolo che il sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. tende a scongiurare, essendo irrilevante l'istituzione del blind trust, inerente, come ha affermato lo stesso ricorrente, solo al capitale sociale e non al patrimonio della società gestito dal ricorrente. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 06.04.2023. Il Consigliere estensore Il Presidente PE GA .d Geppin2g / /
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere PE GA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alle esigenze cautelari, rigetto nel resto;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in sede di rinvio della Corte di cassazione, disposto con sentenza del 6 luglio 2022, ha statuito sulla richiesta di riesame relativa al decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 28 febbraio 2022, avente ad oggetto GIA Penale Sent. Sez. 2 Num. 24523 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 06/04/2023 il capitale sociale e l'intero complesso aziendale e patrimoniale della ESI (Ecologia e Servizi Italia s.r.I.) della quale il ricorrente era amministratore e legale rappresentante pro tempore, in relazione ai reati previsti dagli artt. 353 e 353-bis cod.pen. (turbata libertà degli incanti e turbata libertà di scelta del contraente), contestati a soggetti terzi diversi dal ricorrente (IA CA, RD RO e altri), i quali, servendosi di detta società di fatto ritenuta gestita dal IA, avevano posto in essere una sistematica attività volta a condizionare illecitamente l'assegnazione degli appalti pubblici banditi, negli anni 2016-2018, da alcuni comuni della provincia di Caserta relativamente alla raccolta di rifiuti. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame quanto alla parte dell'impugnato decreto di sequestro inerente al capitale sociale della predetta società, rigettandola nel resto e, cioè, con riferimento al complesso aziendale e patrimoniale della società, ritenendo che esso, sostanzialmente nelle mani del IA, fosse stato utilizzato per la consumazione dei reati per cui si procede. 2. Ricorre per cassazione LP D'IC, nella qualità indicata, deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione. Il ricorrente censura, in primo luogo, l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame riferita alle quote sociali della società, nonostante la questione fosse stata devoluta con l'impugnazione, attraverso il contenuto di una memoria che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione ove, tra l'altro, si contestava anche la sussistenza del furrius commissi delicti in considerazione del fatto che la società Esi non era mai risultata aggiudicataria di appalti banditi dal Comune di Caserta. Quanto al periculum in mora, il ricorrente, trasfondendo il contenuto della memoria, sottolinea che la condotta contestata agli indagati si sarebbe arrestata al settembre 2018 e la società aveva continuato ad operare lecitamente in epoca successiva per mano del suo amministratore odierno ricorrente, nominato nel 2020, molto tempo dopo rispetto al periodo di consumazione dei reati contestati e non coinvolto negli illeciti. Mancherebbero, pertanto, i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo che il sequestro impeditivo è volto a scongiurare. Il Tribunale, inoltre, non avrebbe tenuto conto della costituzione, in data 7 marzo 2022, di un blind trust «che sostituendosi alla vecchia proprietà ha fatto venir meno il requisito della libera disponibilità della Esi s.r.l. in capo agli indagati» (fg. 7 del ricorso) in quanto la nomina del trustee, persona estranea ai fatti, impedirebbe ogni ulteriore utilizzo illecito della società. 2 flA CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato. 1. Premesso che il ricorrente è terzo interessato alla restituzione dei beni rispetto al procedimento a carico di IA CA ed altri, quanto alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di riesame per la parte relativa al capitale sociale della Esi s.r.I., il ricorso non tiene nel minimo conto che ad essa il Tribunale è pervenuto in forza della sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione, che ha ritenuto, in forza della costituzione del blind trust che il ricorrente richiama ad altri fini, come l'unico soggetto legittimato a pretendere la restituzione delle partecipazioni sociali che compongono il capitale fosse il trustee e non l'odierno ricorrente. 2. Quanto alle censure che ineriscono alla sussistenza dell'astratta configurabilità dei reati, deve ricordarsi il pacifico principio di diritto secondo il quale, in tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione del bene oggetto di sequestro, può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all'indagato, senza potere contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare, come è avvenuto nel caso in esame (sul punto, Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Pica, Rv. 276700; Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, Tessarolo, Rv. 268070). 3. In ordine al periculum in mora, il Tribunale ha ampiamente motivato sul fatto che il ricorrente, nella sostanza, fosse un prestanome dell'indagato IA, il quale aveva gestito la società asservendola a fini illeciti ed aveva continuato la sua attività criminosa fino ad epoca recente e successiva alla data di commissione dei reati contestati (fg. 13 del provvedimento impugnato). Ne consegue che è stato messo in evidenza quel pericolo che il sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. tende a scongiurare, essendo irrilevante l'istituzione del blind trust, inerente, come ha affermato lo stesso ricorrente, solo al capitale sociale e non al patrimonio della società gestito dal ricorrente. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 06.04.2023. Il Consigliere estensore Il Presidente PE GA .d Geppin2g / /