Sentenza 7 novembre 2006
Massime • 1
Risponde del reato di furto, e non di quello previsto dall'art. 388, comma terzo cod. pen., colui che, estraneo ad una procedura di espropriazione, asporti dall'immobile sottoposto a pignoramento beni mobili di sua proprietà, costituenti, ai sensi dell'art. 2912 cod. civ., parte integrante dell'unità pignorata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/11/2006, n. 23754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23754 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 07/11/2006
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 1363
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - N. 17850/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PR CO;
contro la sentenza in data 26 gennaio 2005 della Corte di appello di Venezia;
Letti gli atti e la sentenza impugnata;
Udita la relazione del Consigliere Dr. Bruno Oliva;
Udito il P.G., Dott. Santi Consolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, avv.to Ciaffi in sostituzione dell'avv.to A. Perin, che si è riportato al ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
PR CO ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale la Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza 26 aprile 2004 del locale Tribunale, lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 388 c.p., così modificata l'originaria imputazione di furto aggravato di una serie di oggetti (infissi, termosifoni, pavimenti, porta blindata, caldaia, pannelli in cartogesso di tamponamento, pergola pompeiana, vasca idromassaggio a sei bocchette) costituenti arredo di un immobile pignorato in danno della propria genitrice, AB RI, venduto all'asta e trasferito con decreto 28 febbraio 2000 a Castellan Novellina. La Corte territoriale, dato atto che non era contestato e del resto era documentalmente dimostrato che i beni anzidetti erano stati acquistati dall'imputato nel 1992 e che solo in epoca successiva era stato pignorato l'edificio in cui gli stessi si trovavano, ha ritenuto che il pignoramento si era esteso anche ai detti beni ex art. 2912 c.c., ma che erano individuabili soltanto gli estremi oggettivo (sottrazione e asporto) e soggettivo (piena consapevolezza di sottrarre beni pignorati) di cui all'art. 388 c.p., visto che autore dell'asporto era stato lo stesso proprietario. A sostegno dell'impugnazione il ricorrente denuncia, innanzi tutto, la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, perché i giudici di appello, dopo avere correttamente evidenziata la sua qualità di proprietario dei beni di cui si contesta l'asporto, hanno poi implicitamente ritenuto che l'esecuzione forzata fosse rivolta nei suoi confronti.
Con altro mezzo lamenta l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, in quanto la Corte territoriale aveva implicitamente ritenuto che i beni, la cui proprietà era a lui riconducibile, fossero anch'essi oggetto di pignoramento in virtù del disposto dell'art. 2912 c.c., cosicché neh"asportarli egli sarebbe incorso nel divieto di cui all'art. 388 c.p.. Conclusione frutto, a suo avviso, di una falsa applicazione del richiamato principio civilistico, che, richiamando l'art. 817 c.c., presuppone al fine della sussistenza del vincolo pertinenziale tra bene principale (immobile) e accessori (arredi) la presenza del requisito soggettivo - nella specie insussistente - dell'appartenenza in proprietà al medesimo soggetto di entrambe le categorie di beni. Il ricorrente ha poi ulteriormente chiarito che dei beni, di cui si contesta l'asporto, la cucina non era pignorabile ex lege, la vasca da bagno con idromassaggio e il parquet predefinito erano destinati in modo transeunte a corredo dell'abitazione, mentre la pergola pompeiana, creata in abuso edilizio, era stata abbattuta in esecuzione di un provvedimento amministrativo.
Conclusiavamente il PR invoca l'annullamento con o senza rinvio della sentenza in esame.
Ritiene il Collegio non condivisibile la qualificazione data dalla Corte di appello al reato contestato all'attuale ricorrente. Premesso che non risulta dalla sentenza impugnata una confusione nell'identificazione del soggetto colpito dall'esecuzione immobiliare, giova precisare, secondo quanto è dato desumere dalla sentenza di primo grado, per un verso, che "l'asporto dei beni descritti nella imputazione è certa per stessa ammissione dell'imputato, il quale ha detto di avere preso solo quello da lui pagato e sistemato nella casa della madre, al fine di renderla dignitosamente abitabile per sè e la famiglia", e, per altro verso, che egli "non aveva fatto valere in sede di esecuzione il suo diritto su quei beni, chiedendo una limitazione del pignoramento". Tanto detto, l'asserto dianzi riferito dei giudici di appello si pone in contrasto con il costante orientamento, qui condiviso, di questa Corte, secondo cui l'identificazione del bene assoggettato a pignoramento, da effettuare in base agli elementi obiettivi contenuti nel decreto di trasferimento di cui all'art. 586 c.p.c., non esclude l'applicabilità dell'art. 2912 c.c. - richiamato dalla stessa Corte territoriale -, in virtù del quale il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze - cioè tutto ciò che concorre a definire il valore economico del bene esecutato - e i frutti della cosa pignorata, qualora la descrizione del bene stesso non contenga elementi utili a far ritenere che in sede di vendita si sia inteso escludere la suddetta estensione. Tenuto, naturalmente, presente che la pertinenza si caratterizza per la sua destinazione duratura - frutto di un comportamento volontario del proprietario - al servizio o all'ornamento di un altro bene, mentre il concetto di "cosa accessoria" comprende sia le accessioni in senso tecnico, caratterizzate da una unione materiale con la cosa principale (piantagioni, costruzioni), sia quei beni che, pur conservando la loro individualità, sono collegati a quello principale da un rapporto tanto di natura soggettiva, determinato dalla volontà del titolare del bene, quanto di natura oggettiva conseguente alla destinazione funzionale che li caratterizza e che ne fa strumento a servizio del bene cui accedono.
Proprio in quest'ultima categoria ricadono tutti i beni anzidetti, non solo perché per loro natura sono funzionali al godimento dell'immobile pignorato, ma anche in quanto una volta volontariamente destinati in maniera durevole al suo servizio (come riconosciuto dal PR, anche la significativa omissione di una richiesta di riduzione del pignoramento) ne costituiscono parte integrante e, pertanto, sono assoggettati al vincolo che ha colpito il bene principale.
Nella loro amotio sono quindi ravvisabili in ipotesi gli estremi del delitto di furto, salvo che il tenore del verbale di pignoramento e dell'ordinanza che dispone la vendita non consenta di escludere l'estensione ad essi dell'esecuzione.
Tale indagine, che giustificherebbe la conclusione della Corte territoriale, non risulta effettuata, per cui si impone l'annullamento della sentenza in esame con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia, che, una volta effettuato il detto accertamento, esprimerà il proprio convincimento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2007