Sentenza 27 aprile 2005
Massime • 1
La sanatoria della nullità conseguente all'inosservanza del termine di dieci giorni liberi, che devono intercorrere tra la data di avviso dell'udienza camerale dinanzi al Tribunale di sorveglianza e quella della notifica del detto atto all'interessato e al suo difensore, può avvenire mediante la concessione di un termine per la difesa non inferiore a quello di cui l'avente diritto avrebbe usufruito se la citazione fosse stata regolare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2005, n. 19046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19046 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 27/04/2005
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 1737
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 30532/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ORIUNTO ENRICO N. IL 22/02/1961;
avverso ORDINANZA del 21/06/2004 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. DELEHAYE che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
con ordinanza in data 21/6/04 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha revocato la sospensione condizionata della pena che era stata concessa a TO Enrico, ai sensi della legge 1/8/03 n. 207, con ordinanza in data 16/12/03 del Magistrato di sorveglianza di Bari. Il Tribunale ha preliminarmente respinto l'eccezione sollevata dal difensore dell'interessato per non essergli stato dato il termine di preavviso di dieci giorni stabilito dagli artt. 666 comma 3 e 678 C.P.P. - dopo che nell'udienza del 16/6/04, essendo egli comparso per fare rilevare di non avere ricevuto avviso, era stato disposto rinvio a quella in cui il procedimento è stato deciso - sul rilievo che si trattava di nullità di ordine generale, non assoluta, che si era sanata con la concessione di un termine di cinque giorni a difesa a norma dell'art. 184 comma 2 C.P.P.. Contro tale pronuncia l'TO ha proposto ricorso per Cassazione con il quale deduce, come unico motivo, la nullità del procedimento sull'assunto che, trattandosi di nullità di carattere assoluto, l'art. 184 C.P.P. non era applicabile e che in ogni caso doveva essere accordato l'intero termine di preavviso di dieci giorni previsto dalla legge.
La censura è fondata e l'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio.
Se è vero infatti che l'art. 184 C.P. era nel caso di specie applicabile, non versandosi nella ipotesi di nullità assoluta per assenza del difensore essendo questi all'udienza del 16/6/04 comparso anche se solo per fare rilevare che non era stato avvisato, non è stata però rispettata la disposizione del comma 3 di tale norma secondo cui quando la nullità riguarda la citazione a comparire al dibattimento - alla quale, per costante giurisprudenza di questa Corte, va equiparato l'avviso alle parti e ai difensori della data dell'udienza camerale davanti al Tribunale di sorveglianza - il termine per la difesa non può essere inferiore a quello di cui l'avente diritto avrebbe usufruito se la citazione fosse stata regolare.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di sorveglianza di Napoli. Si comunichi immediatamente al Tribunale suddetto nonché al Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli per le eventuali determinazioni di competenza. Così deciso in Roma, il 27 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2005