Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/07/2001, n. 9776
CASS
Sentenza 19 luglio 2001

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Contrasta con la regola deontologica contenuta nell'art. 18 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511 il comportamento del magistrato che, celandosi dietro il nome del proprio coniuge stipulante in regime di comunione legale dei beni e senza compiere alcuna opera di dissuasione al riguardo, si renda destinatario, tra l'altro impiegando denaro prevalentemente proprio, dell'effetto reale dell'acquisto di un immobile venduto nell'ambito di una procedura fallimentare svoltasi davanti al tribunale della città in cui egli riveste la qualifica di procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale, così favorendo il sorgere di illazioni, nell'ambiente giudiziario e fuori di esso, circa presunti favoritismi.

In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrato, la notizia del fatto che forma oggetto dell'addebito, che segna la decorrenza del termine per l'azione disciplinare, va intesa come conoscenza certa di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito, con la conseguenza che non rileva al suddetto fine l'acquisizione di dati insufficienti ad una esauriente formulazione dell'incolpazione ed alle corrispondenti esigenze di difesa dell'accusato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/07/2001, n. 9776
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9776
    Data del deposito : 19 luglio 2001

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