Sentenza 14 ottobre 2016
Massime • 1
In tema di insolvenza fraudolenta, nella ipotesi di inadempimento di una polizza fideiussoria da parte del promittente, il terzo beneficiario che, in virtù di una specifica clausola contrattuale abbia la possibilità di agire in via diretta contro il promittente, deve ritenersi titolare dell'interesse protetto dalla norma e, quindi, legittimato anch'egli a proporre querela ai sensi dell'art. 120 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/10/2016, n. 50996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50996 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2016 |
Testo completo
5 09 9 6 / 1 6 sentenza N. 9582 R. Gen. N. 6048/2016 U.P. del 14/10/2016 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da MATILDE CAMMINO Presidente GEPPINO RAGO Relatore MARCO MARIA ALMA ANDREA PELLEGRINO GIUSEPPE SGADARI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NE OM, nato il [...], contro la sentenza del 21/09/2015 della Corte di Appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
udito Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Oscar Cedrangolo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per difetto di querela;
uditi i difensori, avv.ti Maria Antonia Gioffrè, in sostituzione dell'avv.to Tania Cattarossi (per la parte civile IO EG), e Gennaro Lepre (per l'imputato) rigetto (come da memoria che hanno rispettivamente concluso chiedendo depositata in udienza) e l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. IC IS condannato, nella sua qualità di amministratore unico della ME srl, per il reato di insolvenza fraudolenta in danno di IO EG ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe deducendo: - 1.1. Violazione dell'art. 120 cod. pen. per non avere la Corte territoriale ritenuto l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela che spettava non al EG (parte danneggiata che, al più, avrebbe potuto proporre l'azione14 civile nel processo penale) ma alla EN s.r.l. ossia alla società che aveva stipulato le polizze fideiussorie rimaste insolute;
1.2. Violazione degli artt. 2621 ss cod cive artt. 216 ss Legge fall: secondo la difesa la condotta addebitata all'imputato avrebbe dovuto essere sussunta nelle suddette norme e non in quella di cui all'art. 641 cod. pen., 1.3. Violazione dell'art. 606 lett e) cod. proc. pen. per non avere la Corte: a) risposto a tutti gli argomenti dedotti in sede di appello;
b) per non avere considerato la documentazione dalla quale risultava che la ME s.r.l. non era affatto insolvente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate. In via preliminare, è opportuno, rammentare il fatto di cui si discute: EG IO, in qualità di titolare dell'impresa individuale CI TT corrente in Gemona del Friuli, aveva riferito che in data 27 ottobre 2008 aveva ricevuto dalla società EN srl corrente in Cascina e che all'epoca aveva una unità in Reana del Rojale, un ordine per la fornitura di alcune partite di materassi per un ammontare di € 21.268,00. EG aveva precisato di avere in tale occasione chiesto alla EN di sottoscrivere una polizza fideiussoria, a garanzia del pagamento, pari all'ammontare della fornitura. La società EN aveva pertanto chiesto di potersi avvalere dei servizi della società Metrix srl, con sede a Cantù (Como), intermediaria della società finanziaria ME spa;
tramite l'operato della Metrix srl, il querelante aveva quindi sottoscritto una polizza fideiussoria a garanzia dei privati con la società ME spa: il contratto, con originaria scadenza 26.2.2009, era stato in seguito prorogato al 31.3.2009. EG aveva evidenziato di avere quindi consegnato la merce alla EN, emettendo fattura n.87 del 14.11.2008 per l'importo di € 21.268,00 (IVA inclusa); in data 27.11.2008 aveva pagato alla Metrix srl il prezzo di € 700,00 per l'attività svolta quale intermediario al fine di concludere il contratto di fideiussione. In data 27 gennaio 2009 aveva ricevuto dalla EN un altro ordine per la fornitura di una ulteriore fornitura di materassi;
con le medesime modalità sopra evidenziate il EG aveva quindi stipulato un contratto di fideiussione con la società ME, con scadenza 30.4.2009 [....]»: essendo rimasti insoluti i pagamenti di entrambe le forniture, il EG richiese il pagamento alla ME;
sennonché anche questa società non pagò essendo risultata insolvente (cfr pag.
1-2 sentenza di primo grado). Il EG (benché terzo beneficiario) era legittimato a richiedere il pagamento della polizza perché, avendo egli pagato il premio assicurativo, in base all'art. 7 del contratto «il beneficiario poteva ottenere direttamente 2 l'adempimento della prestazione da parte del garante, previa comunicazione dell'inadempimento del contraente (EN)» (pag. 4 sentenza primo grado).
2. Violazione dell'art. 120 cod. pen.: la censura è infondata alla stregua di quanto appena detto in punto di fatto. La tesi difensiva dell'imputato (sviluppata nel primo motivo di ricorso e ripresa nel terzo motivo a pag. 22-23) si basa sostanzialmente sull'osservazione secondo la quale, nel caso di specie, sarebbe stato stipulato non un contratto tipico di fideiussione ove il creditore è parte contrattuale in uno al garante che viene ad assumere la veste di debitore, ma una polizza fideiussoria e, quindi, un contratto a favore di terzo le cui parti contrattuali erano solo la ME (promittente) e la EN (stipulante), restando, quindi, del tutto esterno al suddetto rapporto il EG (terzo avente diritto). La suddetta tesi, però, non tiene presente due elementi di fatto del suddetto contratto: a) che a pagare il premio era stato lo stesso EG;
b) che, di conseguenza, egli aveva l'azione diretta nei confronti del garante (ME) dovendo solo comunicare l'inadempimento del debitore (EN). Appare, quindi, evidente che proprio la particolare struttura del contratto, fa sì che parte offesa del delitto di insolvenza della ME debba essere ritenuto, se non in via esclusiva, comunque anche il EG proprio perché, avendo pagato la polizza, aveva l'azione diretta nei confronti della società che aveva rilasciato la polizza fideiussoria (ME). Ma, l'azione diretta muta radicalmente i termini giuridici della questione perché indica che il EG non era un semplice terzo danneggiato in modo indiretto dalla condotta della promittente (ME), ma il soggetto che, potendo direttamente vantare i diritti nascenti dalla polizza, poteva, per converso, anche subirne (come poi avvenne), in caso di inadempienza, in modo diretto, le conseguenze negative e, quindi, diventare il soggetto passivo di tutte quelle azioni delittuose commesse dal promittente e traenti origine dal contratto. La suddetta conclusione si pone in linea con la pacifica giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la persona offesa dal reato alla quale spetta il diritto di querela ai sensi dell'art. 120 cod. pen. è il titolare dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale, la lesione o esposizione a pericolo del quale costituisce l'essenza del reato, e non anche il titolare di interessi che solo in via eventuale sono pregiudicati dalla azione delittuosa. Quindi, la nozione di parte offesa dal reato non coincide con quella di danneggiato perché la prima riguarda un elemento che appartiene alla struttura del reato, mentre la seconda riflette le conseguenze privatistiche dell'illecito penale. Solo la persona offesa è titolare del diritto di querela, mentre il danneggiato è legittimato ad esercitare l'azione civile nel processo penale (ex plurimis Cass.4153/1987 Rv. 175565; 3 Cass. 21090/2004 Rv. 228810). Possono pertanto coesistere più soggetti passivi di un medesimo reato, che vanno individuati, appunto, con riferimento alla titolarità del bene giuridico protetto (Cass. 2862/1999 Rv. 212766). La censura, quindi, va disattesa alla stregua del seguente principio di diritto: in tema di insolvenza fraudolenta, avente ad oggetto l'inadempimento, da parte del promittente, della polizza fideiussoria, ove, in virtù di una clausola contrattuale, il terzo garantito, abbia la possibilità di agire in via diretta contro il suddetto promittente, parte offesa del suddetto delitto, ai fini della proposizione della querela, va ritenuto (anche) il terzo garantito».
3. Violazione degli artt. 2621 ss cod civ e artt. 216 ss Legge fall: la censura, nei termini in cui è stata dedotta, è manifestamente infondata essendo generica (per il rinvio effettuato, in modo indistinto, agli artt. 2621 ss c.c. ed agli artt. 216 ss legge fall.) ed aspecifica (non essendo indicati con precisione elementi fattuali sussumibili in alcuna delle fattispecie penali alternativamente invocate), oltre che infondata in diritto. Fra il reato di insolvenza fraudolenta e quello degli artt. 2621 ss cod civ. e 216 ss legge fall., vi sono differenze talmente macroscopiche (in termini di beni giuridici protetti, di condotta e di elemento psicologico) che diventa irrilevante e vano avventurarsi nella descrizione della struttura dei vari reati al fine di coglierne le eventuali differenze ed i punti in comune. Quello che rileva, nel presente processo, è che all'imputato è stata addebitata una precisa condotta, sussumibile nell'art. 641 cod. pen., e che il processo si è svolto sulla contestazione di determinati addebiti che nulla hanno a che vedere né con le ipotesi di cui agli artt. 2621 ss cod civ. né con quella degli artt. 216 ss legge fall., relativamente alle quali, quindi, per quanto risulta dalla lettura di entrambe le sentenze di merito, in questo processo nulla emerge tanto da poter ipotizzare un fatto del tutto diverso da quello contestato ed addebitato.
4. Violazione dell'art. 606 lett e) cod. proc. pen.: la censura è manifestamente infondata. La difesa, con il terzo motivo (pag. 18-26), sviluppa una serie di argomenti tesi a dimostrare, da una parte, che la Corte non avrebbe adeguatamente motivato sui motivi dedotti in appello e, dall'altra, che non sarebbe stato provato lo stato d'insolvenza. Al che deve replicarsi che, sia in ordine all'elemento materiale che all'elemento soggettivo del contestato reato, entrambe le conformi sentenze di merito hanno motivato in modo amplissimo, logico e coerente con i numerosi, univoci e convergenti elementi fattuali puntualmente evidenziati (pag.
5-6 sentenza di primo grado;
pag.
7-8 sentenza di appello). 4 14 Invero le pretese omissioni motivazionali sono o irrilevanti (come ad es. quella in ordine al fatto che l'imputato non aveva mai conosciuto il EG: l'art. 641 cod. pen. non richiede la conoscenza diretta fra l'agente e la vittima) o smentite dagli ampi riscontri fattuali indicati, in modo conforme, da entrambi i giudici di merito (come ad es. la pretesa solvibilità della ME, contraddetta sia dal fatto che, a tutt'oggi, non risulta avere pagato il dovuto, sia dal conclamato dissesto finanziario: cfr pag. 2 e 6 sentenza di primo grado, nonché pag. 7 sentenza impugnata).
3. In conclusione, l'impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile EG IO che liquida in € 3.000,00 oltre rimborso spese forfettarie nella miusra del 15%, Cpa ed Iva Così deciso il 14/10/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Geppino Ragoから Matilde Cammino Ша DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 30 NOV 2013 CANCELLERE Claudia Panel 5