Sentenza 10 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/05/2001, n. 6485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6485 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2001 |
Testo completo
64 8 5 /01 ITALI I ICA A L EL POPOLO ITALI T I 1 .3 I N E R N , 1 CA ED 9 8 S I -1 1 D 1 D - 1 E 1 2 E C 9 I T D UPREMA DI CASSAZIONE E U N I 6 E Oggetto G 4 S . E E T N T SEZIONE SECONDA CIVILE . CONDOMINIO T R S A I SPESE Comuni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente- R.G.N. 79/99 Dott. Franco PONTORIERI - Rel. Consigliere- Cron..14547 Dott. Rafaele CORONA Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Rep. Consigliere Dott. Matteo IACUBINO Ud.28/11/00 Consigliere- Dott. Olindo SCHETTINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in FONTANAROSA GIOVANNI, elettivamente ы ROMA VIA E FREZZOLINI 10, presso lo studio т п dell'avvocato AMMENDOLA N, difeso dall'avvocato DE о р MEIS LIBERO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
-S. COND PARCO ANGELICA 1 FABBRICATO VIA MARCONI 76 GIORGIO A CREMANO in persona dell'Amm.re FEDERICO FERRANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L BOCCHERINI 3, presso lo studio dell'avvocato MANCINI F, difeso dall'avvocato SARLO GUGLIELMO, giusta delega2000 1940 in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 1078/98 del Giudice di pace di BARRA, depositata il 29/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/00 dal Consigliere Dott. Rafaele CORONA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. т о -2- 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto 23 maggio 1997, il Giudice di pace di Barra ingiunse a VA FO di pagare la somma di lire 1.090.304, in favore del condominio "Parco Angelica", 1° fabbricato, sito in via Marconi 76 di San Giorgio a Cremano. Con citazione 23 luglio 1997, VA FO propose opposi- zione: convenne il Condominio, in persona dell'amministratore, assumen- do di non essere mai stato proprietario dell'appartamento C/13 e, perciò, di non essere tenuto al pagamento di alcuna somma;
eccepì, in sintesi, il difetto di legittimazione passiva. Radicatosi il contraddittorio con la costituzione del Condominio, il Giudice di Pace - con sentenza 23 giugno/29 luglio 1998- respinse l'opposizione, confermò il decreto ingiuntivo e condannò l'opponente al pagamento delle ulteriori spese del giudizio. Si legge nella sentenza che l'appartamento, di cui si discute, era stato acquistato con atto notarile 26 marzo 1981 da AR RU, la quale risul- tava essere coniugata (fin dal 3 ottobre 1966) in regime di comunione dei beni con VA FO. Essendo stato acquistato l'immobile in regime di comunione, VA FO doveva considerarsi com- proprietario e, come tale, tenuto a pagare le spese condominiali. Ricorre per cassazione VA FO;
resiste con controri- corso il Condominio Parco Angelica. MOTIVI DELLA DECISIONE 2 1.- A fondamento del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 101 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 dello stresso codice. Il giudice di pace ha violato i principi fondamentali del processo e, in particolare, il principio del contraddittorio, prendendo in esame documen- ti prodotti irritualmente e ponendo a fondamento della decisione argomen- ti svolti dall'opposto soltanto nella comparsa conclusionale, rispetto alle quali non vi era stata possibilità di dibattito: in definitiva, ha considerato legittimato passivamente il FO, sulla base di atti che non avreb- be dovuto esaminare.
2.1 Preliminarmente, conviene premettere che, sulla base del testo dell'art. 113 cod. proc. civ., precedente alla modifica introdotta con la legge n. 374 del 1991, nei confronti delle sentenze pronunziate dal conciliatore si riteneva proponibile il ricorso per cassazione per violazione o falsa appli- cazione delle norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., nei -limiti in cui si denunciava la violazione delle norme costituzionali, dei principi generali dell'ordinamento, dei principi regolatori della materia, delle norme concernenti materie sottoposte a riserva assoluta di legge e delle regole processuali (non essendo stato deformalizzato in via equitati- va il processo davanti al conciliatore). Il vizio di motivazione si riteneva rilevante solo quando era configu- rabile l'inesistenza della motivazione, ovvero la motivazione apparente, oppure il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, tale da pre- cludere la identificazione della ratio decidendi, o infine la motivazione 3 perplessa, sulla cui base non fosse possibile stabilire la qualificazione giu- ridica posta a base della decisione. Per contro, si considerava sottratto al sindacato di legittimità il giu- dizio equitativo, in quanto il ricorso non poteva investire la regola equita- tiva applicata in concreto, neppure sotto il profilo della inosservanza delle norme di legge ritenute conformi ad equità, atteso che il giudizio di equità è, per sua natura, giudizio di merito, fondato sul criterio regolatore del ca- so concreto. La sentenza del conciliatore doveva ritenersi pronunziata secondo equità, oltre nel caso in cui il giudice aveva espressamente applicato una regola di equità o una norma di legge riconosciuta corrispondente all'equità, anche quando avesse fatto riferimento a norme di diritto senza menzionare l'equità della decisione, dovendo ritenersi, in quest'ultimo ca- so, che il giudicante avesse dato per implicito la corrispondenza delle norme di diritto alle regole di equità.
2.2 Il nuovo testo dell'art. 113 cod. proc. civ., come modificato dalla legge 21 novembre 1991, n. 374, al secondo comma prevede che “il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede lire due mi- lioni". Rispetto alla normativa previgente, la disposizione contempla due innovazioni di considerevole rilievo: a) l'ambito del giudizio di equità non si estende a tutte le controversie di competenza del giudice di pace, ma viene limitato a quelle il cui valore non eccede i due milioni di lire;
b) nel- 4 la nuova formulazione è venuto meno il richiamo ai principi generali della materia, alla cui osservanza il conciliatore era tenuto. Di considerevole rilevanza appare proprio il mancato richiamo ai principi regolatori della materia, in quanto denota il chiaro intendimento legislativo di circoscrivere l'ambito delle impugnazioni delle sentenze di- chiarate espressamente non appellabili (art. 339 comma 3 cod. proc. civ., secondo cui sono inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità). Il che significa che, per le cause di circoscritto valore e- conomico, il legislatore ha voluto fissare un limite assai rigoroso alle im- pugnazioni. Tenuto contro del mancato richiamo ai principi regolatori del- la materia, il ricorso contro il giudice di pace per violazione o falsa appli- cazione di norme di diritto si può ammettere per violazione delle norme costituzionali, delle norme comunitarie in quanto sovraordinate rispetto a quelle nazionali, e delle regole processuali.
2.3 Con una recente pronunzia (Cass., Sez. Un., 15 ottobre 1999, n° 716), ¨¨¨la Suprema Corte ha affermato che, a seguito della nuova formulazione dell'art. 113 comma 2 cod. proc. civ., il giudice di pace, quando pronunzia in controversie di valore non superiore ai due milioni, non dove procedere alla individuazione della norma di diritto sostanziale astrattamente appli- cabile alla fattispecie, né è tenuto al rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, essendo tenuto soltnato all'osservanza delle norme costituzionali e di quelle comunitarie (ove di rango superiore a quelle ordinarie), nonché, a norma dell'art. 311 cod. proc. civ., di quelle processuali e di quelle sostanziali cui le norme proces- 5 suali facciano rinvio, giacché, in tali controversie, egli deve giudicare fa- cendo immediata applicazione di una equità “formativa o sostitutiva” (e non della cosidetta equità correttiva o integrativa) e deve perciò fondarsi su di un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico. Segue che le sentenze pronunziate dal giudice di pace in controversie del valore sopra indicato (sentenze da ritenersi sempre pronunziate se- condo equità anche quando il giudice di pace abbia fatto applicazione di una norma di legge, con o senza espressa indicazione della sua risponden- za all'equità) sono ricorribili in cassazione - per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360 nn. 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazione), nonché ai sensi dell'art. 360 cit. n. 5, quando l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisi- vo della controversia, si risolva in una ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi dell'art. 360 n° 3 cit. è consentita soltanto in caso di inosservanza o di falsa applicazione della co- stituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordi- narie), senza che tale interpretazione dell'art. 113 comma 2 cod. proc. civ. renda la norma insospettabile di illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost. 3.- Ciò posto, risulta inammissibile l'unico motivo di ricorso, perché, trattandosi di causa di valore inferiore ai due milioni – e, come tale, decisa - secondo equità, a norma dell'art. 113 comma 2 cod. proc. civ. esso non 6 prospetta la violazione di norme costituzionali, di norme comunitarie di rango superiore o di regole processuali. La censura in ordine alla legitti- mazione processuale passiva del FO (in quanto i contributi con- dominiali, che costituiscono obbligazioni propter rem, possono essere ri- chiesti soltanto al proprietario: donde l'assoluta carenza di legittimazione passiva del suddetto FO relativamente all'ingiunzione di paga- mento degli oneri condominiali), in definitiva, al di là delle considerazioni di ordine formale, pone una questione sostanziale di titolarità della obbli- gazione di pagamento delle spese condominiali. Trattandosi di eccezione di estraneità al rapporto giuridico dedotto in giudizio di una delle parti, la contestazione non attiene ad un difetto di le- gittimazione ad agire o a contraddire (quindi ad una questione processua- le), ma afferisce alla titolarità in concreto del rapporto: pertanto, attiene al merito della causa. 3.- Il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per com- ¨¨pensare interamente tra le parti le spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte: ) rigetta il ricorso e compensa le spese E 4 C 7 3 A . P N O I L , L 1 D 9 O E B 9 Il consigliere est. Il Presidente 1 C E - I 1 E 1 D - N U 1 O I 2 I Z G . A L Dott. Rafaele Corona Dott. Franco Pentorier E R 9 T 3 N S I . E T G E S 6 R 4 ( лепти A T D T N T A N E S E IL CANCELLIERE C1 Pago alarico DEPOSITATO IN CANCELLERI O MAG. 2001 Roma IL CANCELLIERE.C1 Talorico