Sentenza 17 gennaio 2003
Massime • 1
Anche in tema di scioglimento della comunione di diritti reali, disciplinata dall'art. 1111 cod. civ., si applica la nullità prevista dall'art. 17 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 con riferimento a vicende negoziali "inter vivos" relative a beni immobili privi della necessaria concessione edificatoria. Tale nullità ha carattere assoluto (ed è quindi rilevabile d'ufficio e deducibile da chiunque vi abbia interesse) in quanto quel regime normativo, sancendo la prevalenza dell'interesse pubblico alla ordinata trasformazione del territorio rispetto agli interessi della proprietà e mirando a reprimere ed a scoraggiare gli abusi edilizi, limita l'autonomia privata e non dà alcun rilievo allo stato di buona o mala fede dell'interessato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'Appello che aveva rigettato la domanda di divisione giudiziale della comunione di un appezzamento di terreno sul quale erano stati realizzati manufatti abusivi).
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di Remo Trezza L'autore tratta il tema della natura giuridica dell'atto di scioglimento della comunione ereditaria anche con riguardo allo scioglimento della comunione avente ad oggetto beni immobili abusivi: atto inter vivos, nullità testuale, divisione ereditaria parziale ed espropriazione dei beni indivisi: il revirement sistematico-teleologico della Cassazione (nota a Cass. civ., Sez. Unite, 7 ottobre 2019, n. 25021) Sommario: 1. Il caso 2. I motivi di ricorso 3. La natura giuridica dello scioglimento della comunione ordinaria 4. Segue. La natura giuridica dello scioglimento della comunione ereditaria 5. Criticità rilevate dalla Corte di legittimità 6. La divisione testamentaria: …
Leggi di più… - 2. DIVISIONE - Per la Cassazione ha effetto traslativo e retroattivohttps://www.notaio-busani.it/it-IT/articoli-del-notaio-archivio.aspx
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Le Sezioni Unite della Cassazione intervengono in materia di scioglimento della comunione nell'ipotesi di fabbricati abusivi Comunione, sia ordinaria che ereditaria, e beni immobili abusivi. Le disposizioni della Cassazione a SS.UU Come è noto, secondo il disposto di cui all'art. 1111 c.c., ciascuno dei partecipanti alla comunione può sempre domandarne lo scioglimento. Ciò comporta, quindi, che se uno dei partecipanti decide di sciogliere la comunione, gli altri non possono impedirlo, in quanto il diritto alla divisione viene considerato come un vero e proprio diritto potestativo. Quid iuris quando uno o più immobili da sottoporre alla divisione sono abusivi? La normativa vigente in …
Leggi di più… - 5. Lo scioglimento della comunione ereditariaRemo Trezza · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 8 novembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/01/2003, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA VA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 71, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO MORICHI, difeso dall'avvocato ANTONIO FRUNZI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI PI AR EL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA IVANOE BONOMI 92, presso lo studio dell'avvocato ACHILLE DI DUCA, difesa dall'avvocato LIVIO PROVITERA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
CA EB, GA IA 0 LUISA, CA IR GIOVANNI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 565/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 05/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/02 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 18.2.1991 e del 25.5.1992, SA CA esponeva che, con rogito in data 18.5.1983 per notar Colasanti, aveva acquistato, in comunione con i genitori, TI CA e LU LL, al fratello GI IR ed alla cognata RI LL Di RO, un appezzamento di terreno ed un fabbricato rurale diruto siti in Napoli - Ponticelli.
Soggiunto, quindi, che i menzionati congiunti erano in possesso dei predetti cespiti, li conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Napoli, onde sentissero disporre lo scioglimento della comunione ed il rendiconto.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la menzionata RI LL Di RO, la quale aderiva alla domanda, richiedendo che, nell'assegnazione delle quote, venisse salvaguardata la situazione possessoria creatasi nel tempo.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza non definitiva del 21.1.l997, approvava il progetto di divisione predisposto dall'esperto designato dall'ufficio e disponeva l'assegnazione delle quote mediante estrazione a sorte;
impartiva, con separata ordinanza, gli opportuni provvedimenti per il corso ulteriore delle operazioni divisionali, riservando il regolamento delle spese di giudizio alla sentenza definitiva.
Con atto del 20/26.10.1997 la ricordata Di RO proponeva appello e conveniva dinanzi alla Corte di appello i nominati contraddittori. Mentre gli altri appellati rimanevano contumaci, si costituiva SA CA, il quale contestava la fondatezza delle ragioni enunciate a sostegno dell'impugnazione e ne richiedeva il rigetto. Con sentenza in data 15.3.l999, la Corte di appello di Napoli accoglieva l'impugnazione, così rigettando la domanda originariamente proposta da SA CA, compensando le spese.
Osservava la Corte partenopea che risultava dalla CTU che sull'appezzamento di terreno oggetto del compendio immobiliare del quale è stata richiesta la divisione erano stati realizzati due grossi capannoni, destinati a deposito di materiali e prodotti agricoli.
Agli effetti della domanda, non era dato prescindere dalle opere indicate, risultando manifesto che le stesse non potevano ritenersi di carattere precario.
D'altra parte, i capannoni in discorso dovevano ritenersi compresi nella categoria delle costruzioni, in quanto per struttura, ubicazione e destinazione hanno carattere di consistenza e di stabilità, oltre ad essere saldamente infissi al suolo, com'è documentato dai rilievi fotografici allegati alla relazione peritale depositata in data 17.3.1994.
Orbene, i ripetuti capannoni risultavano realizzati senza la prescritta concessione edilizia e non erano stati oggetto di condono.
Pertanto, alla divisione oggetto della considerata domanda non poteva farsi luogo. La disciplina dettata dagli artt. 17 e 40, comma 2, della legge 28.2.1985, n.47 ha, difatti, sancito la prevalenza dell'interesse pubblico alla ordinata trasformazione del territorio rispetto agli interessi della proprietà ed ha sanzionato tale prevalenza con l'imposizione di precisi limiti all'autonomia privata, cui è stata sottratta la potestà di determinarsi validamente in ordine a beni urbanisticamente illeciti, i quali sono, pertanto, divenuti incommerciabili.
Non era, di conseguenza, revocabile in dubbio che alle parti fosse preclusa la realizzazione, per via giudiziaria, di un programma negoziale non altrimenti perseguibile, siccome illecito. Occorreva aggiungere che la decisione non poteva essere limitata alle porzioni urbanisticamente legittime, in quanto tale domanda non era stata proposta da nessuna delle parti. D'altra parte, a detta limitazione ostava il carattere unitario del compendio da dividere ed il principio della universalità della divisione. Inoltre, la limitazione stessa avrebbe consentito in concreto, di conseguire un surrettizio effetto divisionale anche in ordine alle parti abusive. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione SA CA sulla base di un solo motivo;
resiste con controricorso RI LL Di RO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un solo motivo (violazione dell'art. 360, n. 3 cpc in relazione all'art. 163 cpc ed agli artt. 17 e 40 della legge n.47 del 28.2.1985, nonché 832 c.c. e 1111 stesso codice;
omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia), SA CA sostiene che con la domanda attorea si era chiesta la divisione di un appezzamento di terreno e non di quanto sopra vi insiste. La presenza dei capannoni, realizzati abusivamente e non oggetto di condono, non altererebbe la natura del cespite, quale terreno agrario, valutato come tale. Si aggiunge che l'art. 17 l. 28.2.1985, n. 47, riguarderebbe solo lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi ad edifici o loro parti, non, come nel caso che ne occupa, un appezzamento di terreno e si riferirebbe agli atti inter vivos redatti per atto pubblico o scrittura privata e non alle divisioni giudiziarie. Nell'esaminare tale censura va in primo luogo evidenziato che la Corte partenopea ha chiaramente interpretato la domanda di divisione nel senso che tra i beni che ne dovevano formare oggetto erano senza dubbio alcuno compresi anche i capannoni abusivi. È principio pacifico quello secondo cui l'interpretazione della domanda spetta al giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità (Cass. 8.5.1965, n. 862) se concerne l'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza della domanda stessa, comportando l'identificazione della volontà della parte in relazione alle finalità dalla stessa perseguite, e pertanto solo ove si evidenzi quale canone ermeneutico sia stato violato, può dedursi il vizio logico o giuridico di tale interpretazione (cfr. Cass. 28.8.2000, n. 11199). Poiché nella presente fattispecie non si evidenzia alcun profilo di violazione di canoni ermeneutici nella interpretazione adottata dalla Corte territoriale, è evidente che non sussiste vizio alcuno sotto tale profilo.
Tanto premesso, va evidenziato che non risulta in alcun modo che si tratti di divisione ereditaria;
si applica quindi il principio secondo cui (Cass. 28.11.2001, n. 15133) la nullità prevista dall'art. 17 della legge n.47 del 1985 con riferimento a vicende negoziali relative a beni immobili privi della necessaria concessione edificatoria, tra le quali sono da ricomprendere anche gli atti di "scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, deve ritenersi limitata ai soli "atti tra vivi", rimanendo esclusa, quindi tutta la categoria degli atti "mortis causa".
Ciò detto ed escluso che nella divisione non si dovesse tener conto dei capannoni abusivi per la corretta, incensurabile interpretazione data dalla Corte napoletana alla domanda attorea, si ribadisce che in base alla legge n. 47 del 1985, deve riconoscersi carattere assoluto (e, quindi, rilevabilità d'ufficio e deducibilità da chiunque vi abbia interesse), alla nullità di ogni atto di trasferimento senza l'allegazione, per i terreni, del certificato di destinazione urbanistica, e, per gli edifici, senza l'indicazione degli estremi della licenza o concessione ad "aedificandum" (rilasciata eventualmente in sanatoria) ovvero, in mancanza, senza l'allegazione della domanda di sanatoria corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento delle prime due rate dell'oblazione edilizia, poiché quel regime normativo, mirando a reprimere ed a scoraggiare gli abusi edilizi, non dà alcun rilievo allo stato di buona o mala fede dell'acquirente (cfr. Cass. 17.8.1999, n. 8685). Ciò posto, risulta conseguente che il ricorso non appare fondato e va pertanto respinto;
sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese relative al presente procedimento per cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2003