CASS
Sentenza 11 agosto 2023
Sentenza 11 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 11/08/2023, n. 34898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34898 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UR IA IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/03/2023 del TRIB. RIESAME di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lsentite le conclusioni del PG ALESSANDRO CIMMINO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito il difensore avv. Larussa TO che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. F Num. 34898 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 08/08/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari di Catanzaro aveva applicato nei confronti di RI AN CI la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Lamezia Terme dal mese di agosto 2016 perdurante quanto meno fino al 13 novembre 2019, data di arresto di TO AN, [capo 1)], e a plurimi delitti di detenzione a fini spaccio di sostanze stupefacenti commessi in Lamezia Terme nel periodo giugno- novembre 2019 [capi 21), 27), 34), 37), 47), 138)] . Le indagini, attuate attraverso l'assunzione delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia GE TO e IU PÀ, operazioni di intercettazione telefonica ed ambientale, sequestri e attività di osservazione e controllo della polizia giudiziaria, avevano consentito di disvelare l'esistenza di un'associazione stabilmente operativa a partire dal 2016, avente base logistica presso l'abitazione della famiglia AN (luogo deputato allo stoccaggio e confezionamento della droga e, talvolta, anche alla ripartizione della stessa tra gli acquirenti o spacciatori), con stabili e continuative fonti di approvvigionamento sia in Lamezia Terme che fuori dal territorio lametino. Detta associazione era risultata dedita alla commercializzazione di significativi quantitativi di cocaina, eroina, hashish e marijuana, da destinare allo spaccio al dettaglio, svolto dagli accoliti della famiglia AN, ovvero destinata a gruppi organizzati, a loro volta dediti a tale illecito traffico (come nel caso del sottogruppo riconducibile a RI TR e alla figlia GE CE). Secondo i giudici i AN, il padre RG e i figli TO e GE cl. 90, rappresentavano il punto di riferimento per tutti gli associati, in quanto capi, finanziatori, promotori e organizzatori dello spaccio. A livello intermedio, tra i vertici e l'ampia rete di pushers, si collocavano FF LI, RC ER e BA RA, uomini di fiducia dei capi e fornitori, nonché BR NO e i TE PA. Infine vi erano gli spacciatori stabili, tra i quali, TO PÀ (detto Tony Tony), TO VE (detto Pupello), IU AM, AS LL, AL D'AG, IE NN D'NO e NL AR. Il gruppo disponeva di una variegata clientela, di una base logistica (la casa dei AN in Lametia Terme) e di una cassa comune, anche per il sostentamento dell'associazione e dei suoi appartenenti, nella quale confluivano anche gli introiti del sottogruppo diretto dalla TR. 2 In tale contesto era emersa la figura della compagna di TO AN, RI AN CÍ, la quale, secondo i giudici della cautela, oltre a risultare coinvolta in una serie di delitti scopo, aveva fatto parte dell'associazione, fornendo apporto morale e materiale al compagno nella conduzione dell'attività di spaccio, elargendo consigli, tenendo la contabilità dei ricavi e dei crediti vantati. 2. Contro l'ordinanza, l'indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso e formulato un unico articolato motivo con cui ha censurato la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. Sotto il profilo della contestazione del reato di cui al capo 1), il difensore osserva, che: -come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità la partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è integrata dalla mera disponibilità eventualmente manifestata nei confronti di un singolo associato, quand'anche di livello apicale, né dalla condivisione di ideali e di intenti, essendo invece indispensabile la volontaria, consapevole, realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione. - la partecipazione al contesto associativo sarebbe stata desunta dal coinvolgimento in soli sei reati scopo posti in essere in un contesto temporale limitato. In realtà in relazione al reato di cui al capo 20) CI non era neppure indagata;
in relazione al reato di cui al capo 27) CI si era limitata a presenziare alla cessione di un quantitativo di soli 1,3 grammi di cocaina a TO AU;
in relazione al reato di cui al capo 34) poteva dirsi solo che CI fosse stata al corrente del debito che IA aveva nei confronti di TO AN;
con riferimento al reato di cui al capo 37) poteva dirsi solo che TO AN avesse informato CI dell'avvenuta cessione di sostanza stupefacente;
con riferimento al reato di cui al capo 47) poteva dirsi solo che CI fosse stata informata dell'arresto di AL D'AG e di AS LL;
con riferimento al reato di cui al capo 138) poteva dirsi solo che CI fosse stata destinataria delle confessioni del compagno. Sotto il profilo dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti scopo, il difensore lamenta che il compendio ricavabile dalle intercettazioni non sarebbe sufficiente, in assenza del sequestro della sostanza stupefacente, e richiama l'art. 192 cod. proc. pen. rilevando come nel caso di specie gli indizi non avrebbero potuto essere considerati gravi, precisi e concordanti. 3 Sotto il profilo delle esigenze cautelari, il difensore osserva che i fatti risalirebbero comunque al 2019 e che l'arresto di TO AN aveva determinato la fine del presunto sodalizio. Il difensore osserva, inoltre, che CI, incensurata, fin dal 2013 lavorava presso un supermercato Conad e che non si giustificava la diversità di trattamento cautelare riservato alla ricorrente, rispetto a quello riservato alle altre donne del gruppo, ed in particolare a EX CU, compagna di TO ER, cui era stata applicata una misura non custodiale, e a LL IE, compagna di AN Bevilacqua, cui era stata applicata la misura degli arresti domiciliari. 3. Nel corso dell'udienza il Procuratore Generale e il difensore hanno concluso come indicato in epigrafe. Il difensore ha anche depositato copia dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari notificato alla ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Le questioni devolute riguardano la valutazione della gravità indiziaria della partecipazione dell'indagata al sodalizio di cui al capo 1), la valutazione della gravità indiziaria in ordine ai delitti scopo e il ritenuto quadro cautelare. 3. Si deve ricordare che "in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito" (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazze/li, Rv. 276976 - 01). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Ne consegue che non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice dì merito (quanto al contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, pare 4 sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, rinviandosi sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, in motivazione;
Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Con riferimento specifico al mezzo di prova delle intercettazioni, questa Corte ha stabilito che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/2/205, Sebbar, Rv. 263715-01), essendo, dunque, sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). 4. Quanto alla gravità indiziaria, nel caso di specie, il Tribunale ha spiegato che dalle conversazioni intercettate era emerso come CI non avesse offerto solo un appoggio morale al compagno, bensì avesse posto in essere condotte fattive a vantaggio dell'associazione. Invero CI non si era limitata a raccogliere le confidenze di Galliano, ma lo aveva coadiuvato nella sua attività di capo dell'associazione: ella lo aveva consigliato sulle scelte da operare (come quando lo aveva esortato a stringere contatti con TO, o come quando aveva esortato GE AN a provare la droga per saggiarne qualità e purezza), aveva partecipato ad alcuni episodi di cessione della sostanza stupefacente e aveva dato la sua disponibilità a confezionare le singole dosi ( i PA, cognati di TO e AN residenti a [...]e indicati dai giudici della cautela come stabili fornitori del sodalizio in esame, le avevano offerto la somma di 200 euro al giorno come compenso per confezionare la droga nel periodo in cui ella si era trovata nella capitale), si era proposta essa stessa come "pusher" per eludere gli eventuali controlli delle Forze dell'Ordine e aveva ricevuto istruzioni da AN su come comportarsi nel caso in cui fosse stato arrestato, a proposito della sostanza stupefacente da consegnare a NO e della somma da prelevare dalla cassa comune da destinare alle sue necessità. CI, inoltre, raccogliendo le preoccupazioni del compagno a proposito dell'arresto del padre, aveva manifestato la volontà di prendere in mano le redini dell'associazione. Quanto ai reati fine, il Tribunale ha ricordato, con riferimento al reato di cui al capo 21), che in occasione dell'arresto di TO AN, in un pollaio nei pressi dell'abitazione era stato rinvenuto un considerevole quantitativo di sostanza stupefacente;
con riferimento al capo 27) che la presenza di CI, in 5 occasione della cessione della sostanza stupefacente a TO AU, alla luce del compendio indiziario complessivo, non poteva ritenersi causale;
con riferimento ai reati di cui ai capi 34), 37), 47) e 138) che CI aveva mostrato di conoscere la contabilità di AN e i crediti da lui vantati nei confronti degli acquirenti e di monitorare in maniera sistematica le cessioni effettuate dal compagno;
più in generale la donna aveva mostrato di sostenere il compagno nella ricerca di nuove prospettive di guadagno per il gruppo (come, per esempio, in relazione alle forniture di eroina ,a seguito dell'accordo con i sodali del quartiere Ciampa). 4.1.A fronte di tale percorso argomentativo, coerente con i dati di fatto riportati e non illogico nelle inferenze tratte da tali dati, la ricorrente non si confronta adeguatamente con i passaggi dell'ordinanza impugnata, ma si limita a reitera le stesse doglianze già fatte valere in sede di riesame e a riportare ampi stralci della giurisprudenza di legittimità, spesso riferiti al tema della affermazione della responsabilità e non già al tema della cautela. Al riguardo si precisa che il riferimento alla mancata contestazione del reato di cui al capo 20) è inconferente, giacché, come precisato dal Tribunale e come anche dato evincersi dalla disamina dell'ordinanza genetica, a CI è stato contestato il reato di cui al capo 21), per mero errore materiale nel dispositivo di tale ordinanza indicato come capo 20). Le censure nella parte in cui contestano l'efficacia dimostrativa delle intercettazioni non sono ammissibili, in quanto, a fronte della non manifesta illogicità dello loro lettura, tendono a sottoporre alla Corte di legittimità valutazioni di merito. Più in generale non può non rilevarsi come il Tribunale abbia desunto la gravità indiziaria della partecipazione di CI al reato associativo da specifiche condotte, così come emerse nel corso delle indagini, che lungi dal limitarsi ad una mera adesione morale, erano, invece, espressione di fattivi contributi attivi alla attività, alla conservazione e prosperità del sodalizio. 5. Anche le doglianze inerenti al quadro cautelare sono manifestamente infondate. Invero, è assorbente rilevare che il titolo cautelare concerne il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, in ordine al quale è sancita la 'doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura carceraria, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. In tale ipotesi, dunque, è la stessa presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salvo 'prova contraria', sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., a fondare un giudizio, formulato in astratto ed ex ante dal legislatore, di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664). Si è così messo in rilievo che in caso di 6 contestazione dei reati per i quali opera la presunzione la stessa possa essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo invece richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari già insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ( Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C, Rv. 274174): in assenza di tali elementi, il giudice della cautela non ha l'onere di argomentare in ordine alla sussistenza o permanenza delle esigenze cautelari ancorché sia decorso un notevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provvisoria all'indagato e l'adozione della misura cautelare" ( Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193; Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316) Ciò premesso, nel caso di specie il Tribunale ha dato atto dell'esistenza della presunzione e dell'assenza di elementi atti a vincerla, ma ha anche indicato in positivo gli elementi da cui trarre il pericolo di recidivanza, ovvero in particolare la pluralità dei contatti e le gravi condotte poste in essere da CI, finalizzate all'acquisizione di ingenti guadagni illeciti mediante commercializzazione e distribuzione di quantitativi rilevanti di sostanze stupefacenti, l'arco temporale di consumazione delle condotte, il ruolo di ausilio e collaborazione nei confronti del capo dell'associazione. Il Tribunale si è anche soffermato sulla inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, collegata alla constatazione che alcuni reati fine (quale quello di cui al capo 21) erano stati commessi proprio in ambiente domestico. La censura della ricorrente, di contro, è ancora una volta generica nella parte in cui lamenta il tempo trascorso, senza confrontarsi con il percorso motivazionale, con cui si è dato atto in maniera logica e coerente della sussistenza di indici di attualità del pericolo di reati della stessa specie. La doglianza è manifestamente infondata anche nel richiamo al differente trattamento cautelare riservato ad altre indagate nell'ambito dello stesso procedimento. Sul punto è sufficiente rilevare, da un lato, che IE e CU sono entrambe madri di prole di età inferiore ai sei anni, onde nei loro confronti deve trovare applicazione il principio di cui all'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., e, dall'atro che in tema di esigenze cautelari, "la posizione processuale di ciascun coindagato o coimputato è autonoma, in quanto la valutazione da esprimere ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., in special modo relativamente al pericolo di recidivanza, si fonda, oltre che sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato alla realizzazione dell'illecito da ognuno dei concorrenti, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, sicché può risultare giustificata l'adozione di regimi difformi pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto di reato" (ex multis Sez. 3, n. 7784 del 28/01/2020, Mazza, Rv. 278258 - 02 ) 7 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, oltre che la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Deciso il 8 agosto 2023
lsentite le conclusioni del PG ALESSANDRO CIMMINO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito il difensore avv. Larussa TO che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. F Num. 34898 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 08/08/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari di Catanzaro aveva applicato nei confronti di RI AN CI la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Lamezia Terme dal mese di agosto 2016 perdurante quanto meno fino al 13 novembre 2019, data di arresto di TO AN, [capo 1)], e a plurimi delitti di detenzione a fini spaccio di sostanze stupefacenti commessi in Lamezia Terme nel periodo giugno- novembre 2019 [capi 21), 27), 34), 37), 47), 138)] . Le indagini, attuate attraverso l'assunzione delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia GE TO e IU PÀ, operazioni di intercettazione telefonica ed ambientale, sequestri e attività di osservazione e controllo della polizia giudiziaria, avevano consentito di disvelare l'esistenza di un'associazione stabilmente operativa a partire dal 2016, avente base logistica presso l'abitazione della famiglia AN (luogo deputato allo stoccaggio e confezionamento della droga e, talvolta, anche alla ripartizione della stessa tra gli acquirenti o spacciatori), con stabili e continuative fonti di approvvigionamento sia in Lamezia Terme che fuori dal territorio lametino. Detta associazione era risultata dedita alla commercializzazione di significativi quantitativi di cocaina, eroina, hashish e marijuana, da destinare allo spaccio al dettaglio, svolto dagli accoliti della famiglia AN, ovvero destinata a gruppi organizzati, a loro volta dediti a tale illecito traffico (come nel caso del sottogruppo riconducibile a RI TR e alla figlia GE CE). Secondo i giudici i AN, il padre RG e i figli TO e GE cl. 90, rappresentavano il punto di riferimento per tutti gli associati, in quanto capi, finanziatori, promotori e organizzatori dello spaccio. A livello intermedio, tra i vertici e l'ampia rete di pushers, si collocavano FF LI, RC ER e BA RA, uomini di fiducia dei capi e fornitori, nonché BR NO e i TE PA. Infine vi erano gli spacciatori stabili, tra i quali, TO PÀ (detto Tony Tony), TO VE (detto Pupello), IU AM, AS LL, AL D'AG, IE NN D'NO e NL AR. Il gruppo disponeva di una variegata clientela, di una base logistica (la casa dei AN in Lametia Terme) e di una cassa comune, anche per il sostentamento dell'associazione e dei suoi appartenenti, nella quale confluivano anche gli introiti del sottogruppo diretto dalla TR. 2 In tale contesto era emersa la figura della compagna di TO AN, RI AN CÍ, la quale, secondo i giudici della cautela, oltre a risultare coinvolta in una serie di delitti scopo, aveva fatto parte dell'associazione, fornendo apporto morale e materiale al compagno nella conduzione dell'attività di spaccio, elargendo consigli, tenendo la contabilità dei ricavi e dei crediti vantati. 2. Contro l'ordinanza, l'indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso e formulato un unico articolato motivo con cui ha censurato la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. Sotto il profilo della contestazione del reato di cui al capo 1), il difensore osserva, che: -come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità la partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è integrata dalla mera disponibilità eventualmente manifestata nei confronti di un singolo associato, quand'anche di livello apicale, né dalla condivisione di ideali e di intenti, essendo invece indispensabile la volontaria, consapevole, realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione. - la partecipazione al contesto associativo sarebbe stata desunta dal coinvolgimento in soli sei reati scopo posti in essere in un contesto temporale limitato. In realtà in relazione al reato di cui al capo 20) CI non era neppure indagata;
in relazione al reato di cui al capo 27) CI si era limitata a presenziare alla cessione di un quantitativo di soli 1,3 grammi di cocaina a TO AU;
in relazione al reato di cui al capo 34) poteva dirsi solo che CI fosse stata al corrente del debito che IA aveva nei confronti di TO AN;
con riferimento al reato di cui al capo 37) poteva dirsi solo che TO AN avesse informato CI dell'avvenuta cessione di sostanza stupefacente;
con riferimento al reato di cui al capo 47) poteva dirsi solo che CI fosse stata informata dell'arresto di AL D'AG e di AS LL;
con riferimento al reato di cui al capo 138) poteva dirsi solo che CI fosse stata destinataria delle confessioni del compagno. Sotto il profilo dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti scopo, il difensore lamenta che il compendio ricavabile dalle intercettazioni non sarebbe sufficiente, in assenza del sequestro della sostanza stupefacente, e richiama l'art. 192 cod. proc. pen. rilevando come nel caso di specie gli indizi non avrebbero potuto essere considerati gravi, precisi e concordanti. 3 Sotto il profilo delle esigenze cautelari, il difensore osserva che i fatti risalirebbero comunque al 2019 e che l'arresto di TO AN aveva determinato la fine del presunto sodalizio. Il difensore osserva, inoltre, che CI, incensurata, fin dal 2013 lavorava presso un supermercato Conad e che non si giustificava la diversità di trattamento cautelare riservato alla ricorrente, rispetto a quello riservato alle altre donne del gruppo, ed in particolare a EX CU, compagna di TO ER, cui era stata applicata una misura non custodiale, e a LL IE, compagna di AN Bevilacqua, cui era stata applicata la misura degli arresti domiciliari. 3. Nel corso dell'udienza il Procuratore Generale e il difensore hanno concluso come indicato in epigrafe. Il difensore ha anche depositato copia dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari notificato alla ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Le questioni devolute riguardano la valutazione della gravità indiziaria della partecipazione dell'indagata al sodalizio di cui al capo 1), la valutazione della gravità indiziaria in ordine ai delitti scopo e il ritenuto quadro cautelare. 3. Si deve ricordare che "in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito" (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazze/li, Rv. 276976 - 01). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Ne consegue che non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice dì merito (quanto al contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, pare 4 sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, rinviandosi sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, in motivazione;
Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Con riferimento specifico al mezzo di prova delle intercettazioni, questa Corte ha stabilito che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/2/205, Sebbar, Rv. 263715-01), essendo, dunque, sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). 4. Quanto alla gravità indiziaria, nel caso di specie, il Tribunale ha spiegato che dalle conversazioni intercettate era emerso come CI non avesse offerto solo un appoggio morale al compagno, bensì avesse posto in essere condotte fattive a vantaggio dell'associazione. Invero CI non si era limitata a raccogliere le confidenze di Galliano, ma lo aveva coadiuvato nella sua attività di capo dell'associazione: ella lo aveva consigliato sulle scelte da operare (come quando lo aveva esortato a stringere contatti con TO, o come quando aveva esortato GE AN a provare la droga per saggiarne qualità e purezza), aveva partecipato ad alcuni episodi di cessione della sostanza stupefacente e aveva dato la sua disponibilità a confezionare le singole dosi ( i PA, cognati di TO e AN residenti a [...]e indicati dai giudici della cautela come stabili fornitori del sodalizio in esame, le avevano offerto la somma di 200 euro al giorno come compenso per confezionare la droga nel periodo in cui ella si era trovata nella capitale), si era proposta essa stessa come "pusher" per eludere gli eventuali controlli delle Forze dell'Ordine e aveva ricevuto istruzioni da AN su come comportarsi nel caso in cui fosse stato arrestato, a proposito della sostanza stupefacente da consegnare a NO e della somma da prelevare dalla cassa comune da destinare alle sue necessità. CI, inoltre, raccogliendo le preoccupazioni del compagno a proposito dell'arresto del padre, aveva manifestato la volontà di prendere in mano le redini dell'associazione. Quanto ai reati fine, il Tribunale ha ricordato, con riferimento al reato di cui al capo 21), che in occasione dell'arresto di TO AN, in un pollaio nei pressi dell'abitazione era stato rinvenuto un considerevole quantitativo di sostanza stupefacente;
con riferimento al capo 27) che la presenza di CI, in 5 occasione della cessione della sostanza stupefacente a TO AU, alla luce del compendio indiziario complessivo, non poteva ritenersi causale;
con riferimento ai reati di cui ai capi 34), 37), 47) e 138) che CI aveva mostrato di conoscere la contabilità di AN e i crediti da lui vantati nei confronti degli acquirenti e di monitorare in maniera sistematica le cessioni effettuate dal compagno;
più in generale la donna aveva mostrato di sostenere il compagno nella ricerca di nuove prospettive di guadagno per il gruppo (come, per esempio, in relazione alle forniture di eroina ,a seguito dell'accordo con i sodali del quartiere Ciampa). 4.1.A fronte di tale percorso argomentativo, coerente con i dati di fatto riportati e non illogico nelle inferenze tratte da tali dati, la ricorrente non si confronta adeguatamente con i passaggi dell'ordinanza impugnata, ma si limita a reitera le stesse doglianze già fatte valere in sede di riesame e a riportare ampi stralci della giurisprudenza di legittimità, spesso riferiti al tema della affermazione della responsabilità e non già al tema della cautela. Al riguardo si precisa che il riferimento alla mancata contestazione del reato di cui al capo 20) è inconferente, giacché, come precisato dal Tribunale e come anche dato evincersi dalla disamina dell'ordinanza genetica, a CI è stato contestato il reato di cui al capo 21), per mero errore materiale nel dispositivo di tale ordinanza indicato come capo 20). Le censure nella parte in cui contestano l'efficacia dimostrativa delle intercettazioni non sono ammissibili, in quanto, a fronte della non manifesta illogicità dello loro lettura, tendono a sottoporre alla Corte di legittimità valutazioni di merito. Più in generale non può non rilevarsi come il Tribunale abbia desunto la gravità indiziaria della partecipazione di CI al reato associativo da specifiche condotte, così come emerse nel corso delle indagini, che lungi dal limitarsi ad una mera adesione morale, erano, invece, espressione di fattivi contributi attivi alla attività, alla conservazione e prosperità del sodalizio. 5. Anche le doglianze inerenti al quadro cautelare sono manifestamente infondate. Invero, è assorbente rilevare che il titolo cautelare concerne il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, in ordine al quale è sancita la 'doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura carceraria, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. In tale ipotesi, dunque, è la stessa presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salvo 'prova contraria', sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., a fondare un giudizio, formulato in astratto ed ex ante dal legislatore, di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664). Si è così messo in rilievo che in caso di 6 contestazione dei reati per i quali opera la presunzione la stessa possa essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo invece richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari già insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ( Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C, Rv. 274174): in assenza di tali elementi, il giudice della cautela non ha l'onere di argomentare in ordine alla sussistenza o permanenza delle esigenze cautelari ancorché sia decorso un notevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provvisoria all'indagato e l'adozione della misura cautelare" ( Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193; Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316) Ciò premesso, nel caso di specie il Tribunale ha dato atto dell'esistenza della presunzione e dell'assenza di elementi atti a vincerla, ma ha anche indicato in positivo gli elementi da cui trarre il pericolo di recidivanza, ovvero in particolare la pluralità dei contatti e le gravi condotte poste in essere da CI, finalizzate all'acquisizione di ingenti guadagni illeciti mediante commercializzazione e distribuzione di quantitativi rilevanti di sostanze stupefacenti, l'arco temporale di consumazione delle condotte, il ruolo di ausilio e collaborazione nei confronti del capo dell'associazione. Il Tribunale si è anche soffermato sulla inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, collegata alla constatazione che alcuni reati fine (quale quello di cui al capo 21) erano stati commessi proprio in ambiente domestico. La censura della ricorrente, di contro, è ancora una volta generica nella parte in cui lamenta il tempo trascorso, senza confrontarsi con il percorso motivazionale, con cui si è dato atto in maniera logica e coerente della sussistenza di indici di attualità del pericolo di reati della stessa specie. La doglianza è manifestamente infondata anche nel richiamo al differente trattamento cautelare riservato ad altre indagate nell'ambito dello stesso procedimento. Sul punto è sufficiente rilevare, da un lato, che IE e CU sono entrambe madri di prole di età inferiore ai sei anni, onde nei loro confronti deve trovare applicazione il principio di cui all'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., e, dall'atro che in tema di esigenze cautelari, "la posizione processuale di ciascun coindagato o coimputato è autonoma, in quanto la valutazione da esprimere ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., in special modo relativamente al pericolo di recidivanza, si fonda, oltre che sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato alla realizzazione dell'illecito da ognuno dei concorrenti, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, sicché può risultare giustificata l'adozione di regimi difformi pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto di reato" (ex multis Sez. 3, n. 7784 del 28/01/2020, Mazza, Rv. 278258 - 02 ) 7 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, oltre che la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Deciso il 8 agosto 2023