Sentenza 10 maggio 2013
Massime • 1
È abnorme l'ordinanza del Giudice di Pace che, ritenendo la nullità dell'atto di citazione a giudizio per omessa traduzione nella lingua nota all'imputato alloglotta, ordini la restituzione degli atti al P.M..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/05/2013, n. 27177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27177 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 10/05/2013
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 1674
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - rel. Consigliere - N. 34613/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GROSSETO nei confronti di:
IK AR N. IL 01/07/1975;
avverso l'ordinanza n. 30/2012 GIUDICE DI PACE di GROSSETO, del 04/04/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette le conclusioni del PG Dott. RUSSO R. Giovanni, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il giudice di pace di Grosseto, con ordinanza dibattimentale, ha disposto la restituzione al pubblico ministero degli atti del procedimento
contro
AR IK, imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10-bis, dopo aver rilevato che l'imputato non aveva avuto cognizione del procedimento a suo carico in quanto gli atti erano stati redatti soltanto in lingua italiana, a lui, alloglotto, sconosciuta.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto, deducendo:
- abnormità per dichiarazione di una nullità invero inesistente. Dagli atti del procedimento emerge la prova che AR IK conoscesse la lingua italiana, sicché nessun obbligo di traduzione sussisteva in capo al pubblico ministero.
- Abnormità per avere disposto la regressione del procedimento con la trasmissione degli atti al pubblico ministero. A voler ritenere, pur in mancanza di specificazioni da parte del giudice di pace, la nullità, questa non può che riferirsi agli atti di richiesta ed autorizzazione alla presentazione immediata a giudizio, e allora occorre applicare lo stesso principio che vale per il caso di omessa traduzione del decreto di citazione a giudizio, che fa carico al giudice del dibattimento di provvedere alla rinnovazione della citazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, oltre che ammissibile per essere il provvedimento impugnato abnorme, è fondato, per le ragioni di seguito esposte. Il giudice di pace ha sostanzialmente rilevato, pur senza formale dichiarazione, la nullità dell'atto di vocatio in ius per omessa traduzione nella lingua nota all'imputato alloglotto che non conosce la lingua italiana. Ha quindi disposto la regressione del procedimento alla fase anteriore con restituzione degli atti al pubblico ministero, al fine di consentire a quest'ultimo di rinnovare la citazione, emendata dal rilevato vizio.
Il vizio rilevato dal giudice, però, non attiene strettamente all'atto di vocatio in ius, che è stato validamente emesso nella lingua del processo, che è la lingua italiana, quanto nel conseguente (mancato) adempimento della traduzione dello stesso nella lingua nota all'imputato. Il vizio, al di là della sua concreta configurabilità, è dunque assimilabile a quelli che afferiscono alle procedure di notificazione dell'atto di vocatio in ius, nella misura in cui colpisce le modalità di compiuta comunicazione. Deve allora farsi applicazione del principio stabilito da questa Corte, a sezioni unite, secondo cui "nel caso di nullità della notificazione del decreto di citazione o di inosservanza del termine stabilito dall'art. 552 c.p.p., comma 3, il giudice del dibattimento deve provvedere egli stesso a rinnovare la notifica, e non può disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero con un provvedimento che, determinando una indebita regressione del processo, si configurerebbe come abnorme" - Sez. U, n. 28807 del 29/5/2002 (dep. 26/7/2002), Manca, Rv. 221999 -.
E di questo principio si è già fatta applicazione proprio in tema di omessa traduzione nella lingua dell'imputato del decreto di citazione a giudizio, statuendosi che "alla declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio direttissimo per omessa traduzione nella lingua conosciuta dall'imputato alloglotto, deve seguire non già la restituzione degli atti al pubblico ministero con indebita regressione del procedimento ma la rinnovazione della citazione a cura dello stesso giudice del dibattimento, trattandosi di vizio che non afferisce al decreto di citazione ma all'omesso adempimento di un successivo incombente" - Sez. 1, n. 14820 del 20/2/2009 (dep. 6/4/2009), P.M. in proc. Shaban Suleyman, Rv. 243730 -.
Il provvedimento impugnato è dunque abnorme, perché è stato emesso in difetto di potere. Il giudice del dibattimento non può far regredire il processo in esito alla rilevazione di una nullità che attiene non alle condizioni di regolare costituzione del rapporto processuale, ma ad adempimenti logicamente successivi, seppur ordinariamente coevi, che afferiscono alle doverose comunicazioni dell'atto di instaurazione del processo ad una delle parti, nella specie l'imputato. Spetta piuttosto al giudice del dibattimento provvedere, senza poter disporre regressione, alla rinnovazione degli atti eventualmente viziati che attengono alle procedure in senso lato di comunicazione dell'atto di vocatio in ius.
Non rileva, allora, quanto affermato da Sez. U, n. 25957 del 26/3/2009 (dep. 22/6/2009), P.M. in proc. Toni e altro, Rv. 243590, per la quale, nei rapporti del giudice con il pubblico ministero, l'abnormità degli atti del primo va limitata ai casi in cui il provvedimento imponga al secondo "un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo", giacché detto limite vale, come espressamente precisato, per le ipotesi di abnormità funzionale, e non già per quelle di abnormità strutturale, di cui sono espressione, come nel caso di specie, gli atti che siano esercizio di un potere non attribuito dall'ordinamento processuale, o che siano deviazione rispetto allo scopo proprio del modello legale, e quindi attuazione di un potere sì previsto ma il cui esercizio è condizionato dal verificarsi in concreto delle situazioni prefigurate dalla legge. L'atto impugnato, in quanto abnorme, deve essere annullato senza rinvio, e gli atti devono essere restituiti al giudice che lo ha emesso in modo che possa proseguire nell'ulteriore corso processuale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione degli atti al giudice di pace di Grosseto.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2013