Sentenza 8 luglio 2008
Massime • 1
In tema di furto di tenue entità, non rientra nella nozione di "grave ed urgente bisogno" l'esigenza di disporre di energia elettrica per svolgere la propria attività commerciale senza attivare per tempo le procedure necessarie ad ottenerne regolare fornitura. (La Corte ha precisato che la nozione di "grave ed urgente bisogno" si riferisce a necessità elementari e fondamentali di vita, la cui mancata soddisfazione può esporre a pericolo il soggetto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/07/2008, n. 33307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33307 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 08/07/2008
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - SENTENZA
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - N. 1384
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 033467/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BE MA AG, N. IL 20/05/1946;
avverso SENTENZA del 02/03/2005 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. BIANCHI LUISA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Cons. Dr. GALASSO Aurelio, che ha concluso per annullamento con rinvio limitatamente alla sostituzione della pena;
rigetto nel resto. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Catania con sentenza in data 27.5.2004 condannava RA IO GA alla pena di mesi due di reclusione ed Euro 100,00 di multa, esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 2 e, concessa l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, equivalente alla recidiva aggravata, perché ritenuto colpevole del reato p. e p. dagli artt. 110 e 624 c.p., art. 625 c.p., n.
7. La Corte d'appello di Catania, con sentenza in data 2.3.2005, confermava la sentenza di primo grado, appellata dal RA, osservando, in particolare: a) che non era possibile configurare nei fatti il furto d'uso, poiché l'energia elettrica non è suscettibile di restituzione;
b) che i precedenti penali, in quanto indicativi di non buone qualità morali, inducevano a non concedere le attenuanti generiche, che, comunque, concessa l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, con giudizio di equivalenza, non avrebbero inciso nel computo della pena inflitta.
Avverso la decisione della Corte d'appello il RA ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b, in relazione all'art. 626 c.p., n. 2);
chiede la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 626 c.p. e la conseguente declaratoria di non doversi procedere per mancanza di una condizione di procedibilità.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta omessa ed illogica motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, in relazione all'art.62 bis c.p.). Non si può convenire con il giudice di appello - secondo cui "...le attenuanti generiche... comunque, concessa l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 con giudizio di equivalenza, non avrebbero inciso nel computo della pena - perché l'eventuale riduzione della pena in funzione del riconoscimento di un'attenuante sarebbe stato obbligatorio per i medesimi giudici. Questi non avevano tenuto conto nè della minima gravità del fatto addebitato, ne' delle motivazioni del commesso reato, ne' del leale comportamento processuale dell'imputato, ne' del comportamento immune da censure tenuto successivamente al reato.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia omessa motivazione sulla mancata sostituzione della pena detentiva inflitta con la corrispondente pena pecuniaria (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, in relazione alla L. n. 689 del 1981, art. 53 e segg.). Tale sostituzione era stata specificamente richiesta con i motivi di appello, sicché era evidente il vizio di "omessa pronunzia". Nè poteva assurgere a rigetto implicito la mancata concessione delle attenuanti generiche, non esistendo incompatibilità tra le due statuizioni.
I primi due motivi di ricorso sono infondati.
Con il primo il ricorrente introduce nuovamente la richiesta di qualificare il fatto ai sensi dell'art. 626 c.p., sostenendo che la condotta del RA era caratterizzata sin dall'inizio dalla volontà di "far uso momentaneo" del contatore per pochissimo tempo necessario a sistemare della merce che gli era stata appena consegnata, sicché si imponeva la qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 626 c.p., con riferimento all'ipotesi di furto su cose di tenue valore per provvedere ad un bisogno.
Al riguardo può osservarsi che tale ipotesi di furto d'uso è già stata esclusa dalla Corte di appello che ha correttamente fatto rilevare la impossibilità di restituzione della energia elettrica. La Corte non ha espressamente preso in considerazione la seconda ipotesi dell'art. 626 c.p., quella del furto per grave ed urgente bisogno, su cui insiste il ricorrente. Ma la mancanza di una specifica motivazione al riguardo non comporta nullità della sentenza attesa la manifesta infondatezza della tesi sostenuta. Non può infatti essere ricondotto alla nozione di "grave ed urgente bisogno" quello volto a disporre di energia elettrica per svolgere la propria attività commerciale senza attivare le necessarie procedure;
la nozione di "grave ed urgente bisogno" si riferisce a necessità elementari e fondamentali della vita la cui mancata soddisfazione può esporre a pericolo il soggetto e dunque ad una situazione del tutto diversa da quella prospettata dal ricorrente che vedeva il medesimo di fronte ad una esigenza di fornitura di energia elettrica rispetto alla quale avrebbe dovuto attivare per tempo le normali procedure.
Manifestamente infondato è il motivo attinente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, dal momento che il giudice di appello, nel rilevare che i precedenti penali dell'imputato erano indicativi di non buone qualità morali, ha fornito sufficiente motivazione a sostegno della decisione assunta. È infatti pacifico che la concessione o il diniego di attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice il quale è tenuto a giustificare il corretto uso di tale potere indicando a tal fine gli elementi che ritiene rilevanti e decisivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri. La concessione delle attenuanti generiche può essere esclusa anche in presenza degli elementi addotti dalla difesa qualora questi non appaiano decisivi per il giudice, il quale e tenuto peraltro ad indicare i dati da lui ritenuti prevalenti e comunque idonei a sconsigliare la concessione del beneficio. Tale valutazione è contenuta nella sentenza impugnata che ha altresì messo in luce come l'eventuale concessione sarebbe stata irrilevante, con ciò evidentemente riferendosi alla conferma del giudizio di equivalenza con le aggravanti, già effettuato in primo grado, ipotesi che azzera il peso reciproco delle varie circostanze. È invece fondato il terzo motivo.
Risulta infatti che con l'atto di appello il difensore del RA aveva richiesto espressamente la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 53, mentre nella sentenza impugnata tale richiesta non risulta in alcun modo apprezzata e nemmeno menzionata. Si impone dunque l'annullamento sul punto della impugnata sentenza con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Catania che nella valutazione ad essa autonomamente rimessa terrà conto della intervenuta depenalizzazione in materia di emissione di assegni senza autorizzazione e senza provvista.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia sulla richiesta di sostituzione della pena con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania;
rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2008