Sentenza 14 gennaio 2004
Massime • 1
In sede di ripartizione fallimentare delle somme ricavate dalla vendita di beni oggetto di ipoteca,i crediti ipotecari prevalgono sui crediti prededucibili che ineriscano ad obbligazioni sorte nell'ambito dell'amministrazione controllata, precedente al fallimento, anche nel caso non vi siano beni diversi da quelli ipotecati sul cui ricavo collocare utilmente i detti crediti prededucibili, salvo che gli stessi si ricolleghino ad attività direttamente e specificamente rivolte ad incrementare o ad amministrare o a liquidare i beni ipotecati, ovvero comunque rechino ai titolari specifiche utilità (non individuabili nella semplice esistenza della procedura di risanamento), e salvo il limite di un'aliquota delle spese generali, che deve in ogni caso gravare sui beni assoggettati a garanzia reale.
Commentari • 8
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con due ordinanze di identico tenore iscritte ai numeri 114 e 127 del registro ordinanze 2022, depositate rispettivamente il 28 marzo e il 9 maggio 2022, il Tribunale ordinario di Viterbo, sezione civile, in funzione di giudice dell'esecuzione immobiliare, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi), nella parte in cui non esclude la «proprietà di privati di cui all'art. 3, comma 1, lettera d)» dalla previsione secondo cui «[i]l regime giuridico dei beni di cui al comma 1 resta quello …
Leggi di più… - 2. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 9 settembre 2024, iscritta al n. 207 registro ordinanze 2024, la Corte di cassazione, prima sezione civile, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, 32, 111 e 117 (recte: 117, primo comma) della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 33, 34 e 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) «nella parte in cui non prevedono che il provvedimento motivato con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera sia tempestivamente …
Leggi di più… - 3. Il blocco delle esecuzioni immobiliari e gli effetti della sentenza 128/2021 della Corte CostituzionaleAvv. Maria Capozza · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 4. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
- 5. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/01/2004, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BANCA MONTI PASCHI SIENA SPA, in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE 2, presso l'avvocato SALVATORE NEGLIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO PARBUONO, giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
LO OL, in q. di curatore fall.to della Ditta Confez. LORIA;
- intimato -
avverso il provvedimento del Tribunale di MONTEPULCIANO, depositato il 28/11/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/05/2003 dal Consigliere Dott. CECCHERINI Aldo;
udito per il ricorrente l'Avvocato Neglia che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel fallimento della ditta Confezioni Loria di Eugenio Trabalzini, procedimento che era stato preceduto dall'amministrazione controllata, il curatore depositò il progetto di ripartizione finale, che prevedeva il pagamento integrale dei crediti dei dipendenti ed in percentuale dei creditori ammessi in prededuzione, mentre non attribuiva nulla alla Banca Monte dei Paschi di NA (nel seguito: Banca), alla quale in precedenza era stato attribuite solo le spese di procedura, liquidate in L. 12.000.000 complessivamente;
e ciò, sebbene la Banca vantasse un credito derivante da mutuo fondiario e godesse di privilegio prioritario sul ricavato della vendita dell'immobile ipotecato, e sebbene l'attivo fosse costituito dal ricavo di una procedura esecutiva immobiliare promossa in forza di mutuo di credito fondiario.
Le comunicazioni furono fatta alla Banca direttamente e non al domicilio eletto, e la Banca medesima non fece pervenire le sue osservazioni e contestazioni nel termine di dieci giorni. Il giudice delegato, con decreto in data 22 giugno 2000, dichiarò esecutivo il piano di riparto finale.
Contro questo decreto la Banca propose reclamo al Tribunale di Montepulciano, che, con decreto 28 novembre 2000, lo rigettò. Osservò il Tribunale che il principio giurisprudenziale, per il quale il creditore ipotecario sopporta l'onere di quelle particolari spese, che occorrono per corrispondere il compenso spettante al curatore, solo nella parte in cui esse derivino da attività di amministrazione e liquidazione specificamente riferibili ai beni ipotecati, e finalizzate a consentire il soddisfacimento delle ragioni del medesimo creditore ipotecario, poteva trovare applicazione solo quando i costi della procedura possano essere posti a carico delle diverse componenti, mobili ed immobili, assistite da garanzie reali o non, dell'attivo, ma non anche nel caso di specie in cui le spese della procedura e quelle relative alla liquidazione dell'attivo superavano il ricavo da essa conseguito, e il ricavo della vendita del bene ipotecato costituiva l'unico cespite al quale poteva essere raffrontato il passivo.
Contro questo decreto la Banca ricorre per Cassazione, con atto notificato il 27 gennaio 2001, con due motivi di censura. La curatela fallimentare non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso, proposto a norma dell'art. 111 Costituzione, si denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 111 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, in relazione agli artt. 54, 107, e 109 della stessa legge;
si deduce che i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, in relazione alla corretta interpretazione delle norme invocate, erano stati ignorati al Tribunale di Montepulciano, che aveva interamente posposto il credito ipotecario della ricorrente alle spese di gestione della procedura, costituite, nella fattispecie, dai crediti dei dipendenti per l'opera prestata nella precedente fase di amministrazione controllata;
e che non era configurabile un incremento dell'immobile ipotecato quale conseguenza diretta della gestione dell'impresa durante l'amministrazione controllata (ciò che, solo, avrebbe giustificato il modo di procedere censurato), bensì una diminuzione cagionata dallo svolgimento dell'attività lavorativa nell'immobile, che è cosa diversa dall'azienda.
Il motivo è fondato. Questa corte ha già avuto occasione di affermare che in sede di ripartizione fallimentare delle somme ricavate dalla vendita di beni oggetto di ipoteca, i crediti ipotecari prevalgono sui crediti prededucibili che ineriscano ad obbligazioni sorte nell'ambito dell'amministrazione controllata, precedente al fallimento, salvo che i crediti prededucibili si ricolleghino ad attività direttamente e specificamente rivolte ad incrementare, o ad amministrare, o a liquidare i beni ipotecati o rechino, comunque, ai titolari specifiche utilità (non individuabili nella semplice esistenza della procedura di risanamento), e salvo il limite di un'aliquota delle spese generali, che deve, in ogni caso, gravare sui beni assoggettati a garanzia reale (Cass. 11 gennaio 1995 n. 251). Quanto poi alle predette spese generali, tra le quali devono annoverarsi anche i compensi del curatore fallimentare, il principio più generale della limitata incidenza di esse sul ricavato della vendita dei beni ipotecati è stato ripetutamente enunciato da questa corte anche al di fuori dell'ipotesi particolare che esse si riferiscano alla precedente fase dell'amministrazione controllata (Cass. 28 agosto 1997 n. 7756; 10 maggio 1999 n. 4626; 28 giugno 2002 n. 9490). Quest'ultimo, più generale principio, si ricollega alla disciplina dettata negli articoli 54 e 107, comma quarto legge fallimentare, disposizioni le quali sottraggono i crediti ipotecari al concorso, con il temperamento del privilegio per le spese di giustizia (art. 2777, comma primo c.c.).
Il Tribunale di Montepulciano, nel provvedimento impugnato, ha ritenuto che questi principi trovino un limite nell'incapienza dell'attivo all'utile collocazione delle spese di massa, affermando così una regola che non ha base normativa, e che, anzi, contrasta con le norme sopra ricordate.
Con il secondo motivo si denuncia l'insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo, costituito dalla violazione processuale integrata dalle comunicazioni relative al procedimento fallimentare eseguite presso la sede della Banca, invece che al domicilio eletto, contro il disposto dell'art. 170 c.p.c.. Questo motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo. In conclusione, il provvedimento impugnato deve essere cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Montepulciano, in diversa composizione, che nel decidere si atterrà al seguente principio di diritto:
il principio per cui, in sede di ripartizione fallimentare delle somme ricavate dalla vendita di beni oggetto di ipoteca, i crediti ipotecari prevalgono sui crediti prededucibili che ineriscano ad obbligazioni sorte nell'ambito dell'amministrazione controllata, precedente al fallimento, salvo che i crediti prededucibili si ricolleghino ad attività direttamente e specificamente rivolte ad incrementare, o ad amministrare, o a liquidare i beni ipotecati o rechino, comunque, ai titolari specifiche utilità (non individuabili nella semplice esistenza della procedura di risanamento) e salvo il limite di un'aliquota delle spese generali, che deve, in ogni caso, gravare sui beni assoggettati a garanzia reale, non soffre limitazione nel caso in cui non vi siano altri beni, diversi da quelli ipotecati, sul ricavo dei quali collocare utilmente i predetti crediti prededucibili.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Montepulciano in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2003. Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004