CASS
Sentenza 7 aprile 2023
Sentenza 7 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/04/2023, n. 14933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14933 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MB NN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, FERDINANDO LIGNOLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 29 ottobre 2020 il Tribunale di Monza aveva condannato il ricorrente, concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di giustizia per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, nella sua qualità di amministratore unico della Società Immobiliare Primula s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Monza del 26 gennaio 2012. La Corte di appello di Milano con sentenza del 27 gennaio 2022 ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, applicando il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 14933 Anno 2023 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 28/02/2023 2. Avverso siffatta decisione ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando i motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale contestata. La Corte territoriale ha ritenuto che la mancata tenuta dei libri contabili nell'ultimo triennio fosse sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo senza considerare che tale omissione si giustificava in quanto la società in esame aveva di fatto terminato da molto tempo di operare e l'unica attività che aveva svolto durante il suo corso era stata unicamente quella di ristrutturare l'unico immobile di proprietà, anche essa non andata a buon fine. 2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod. pen. La sentenza impugnata ha, infatti, confuso il concetto di particolare entità del danno con l'entità dello stato passivo fallimentare. Richiamando la giurisprudenza di questa sezione, la difesa ha evidenziato che la sussistenza della circostanza attenuante invocata va valutata in relazione al danno causato alla massa creditoria in seguito alla incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori (Sez.5, n.44443 del 04/07/2012). Nel caso in esame, sottolinea la difesa, il danno di speciale tenuità non deve essere valutato con riferimento al valore del passivo fallimentare, quanto piuttosto dal fatto globalmente considerato e in relazione alla diminuzione della quota di attivo che l'omessa tenuta dei libri contabili abbia determinato nella quota di attivo oggetto di riparto tra i creditori. 2.3. Con il terzo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla omessa riqualificazione della fattispecie contestata nella meno grave ipotesi di bancarotta semplice documentale La sussistenza dell'elemento soggettivo del reato fallimentare declinato nel dolo generico deve essere desunta dalle modalità della condotta indicative della volontà di ostacolare la ricostruzione delle scritture contabili e la relativa prova deve essere ancora più rigorosa nell'ipotesi, come quella in esame, in cui non siano state poste in essere condotte distrattive del patrimonio (Sez.5, n.26613 del 22/09/2019, Rv. 276910). 2 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Il primo e il terzo motivo, affrontati congiuntamente in quanto strettamente connessi, risultano infondati non confrontandosi con le principali argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata. Al riguardo la Corte territoriale ha in maniera esaustiva argomentato in proposito richiamando sul punto anche le specifiche e complete motivazioni della sentenza di primo grado. La sentenza impugnata ha illustrato con motivazione logica e non contraddittoria gli elementi dai quali ha tratto le proprie conclusioni sull'esistenza del dolo richiesto e sulla conseguente impossibilità di una riqualificazione nella ipotesi colposa. Ha indicato puntualmente gli elementi da cui ricavare non solo la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato consistito nella omessa tenuta delle scritture contabili negli ultimi tre anni e nella consegna successiva di lacunosa documentazione che non ha consentito la ricostruzione del patrimonio e degli affari, ma anche il dolo generico espressamente contestato, evidenziando che (p.7/8): - il curatore nel corso della testimonianza ha riferito che se anche avesse ricevuto la documentazione consegnatagli successivamente e relativa al periodo sino al 31 dicembre 2008, non avrebbe comunque potuto ricostruire i movimenti economici della società fallita in quanto mancava la documentazione contabile relativa al triennio antecedente il fallimento. - conseguentemente, avuto riguardo ai tre anni durante i quali il ricorrente ha omesso di tenere regolarmente libri e scritture contabili e considerato che la documentazione successivamente pervenuta è risultata del tutto carente, risulta evidente che con la condotta tenuta l'imputato ha consapevolmente impedito la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. La sentenza ha operato una corretta applicazione dei principi fissati da questa Corte in tema di elemento soggettivo nelle due diverse fattispecie di bancarotta fraudolenta a dolo generico e a dolo specifico e in base ai quali: "In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), 3 legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi. (Sez.5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838). 1.2.1. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale non è stato fondato unicamente sulla mancata consegna dei libri contabili dell'ultimo triennio, ma sulla circostanza che anche la successiva consegna della documentazione contabile si è rivelata ampiamente lacunosa, non rivelando il modesto volume di affari che non esime l'amministratore dall'obbligo di redigere, conservare le scritture contabili e consegnarle al curatore (pagine 2-3 della sentenza di primo grado). Ciò ha consentito anche di escludere la riqualificazione del fatto nella corrispondente ipotesi colposa, atteso che la tenuta irregolare delle scritture contabili in modo da rendere impossibile la ricostruzione degli affari e del patrimonio della fallita richiede solo il dolo generico (Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, Amidani, rv. 276910). 2. Manifestamente infondato risulta il secondo motivo. Al riguardo va evidenziato che nell'atto di appello era stato il ricorrente a invocare l'applicabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità, di cui all'art. 219, comma terzo, legge fall., richiamando l'entità del passivo fallimentare (pari a circa 50.000,00 euro), salvo poi nel ricorso per cassazione a diversamente formulare la propria censura, sottolineando che il danno di speciale tenuità non va accertato in relazione all'ammontare del passivo fallimentare. La sentenza ha comunque adeguatamente risposto alla doglianza avendo chiarito che (p.8, par. 4.3) lo stato di incertezza sulla ricostruzione dell'attività della società e del valore dello stato passivo comporta l'inapplicabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità, di cui all'art. 219, comma terzo, legge fall., che è quello cagionato dal fatto di reato globalmente considerato e non quello derivante dal passivo fallimentare. In tema di bancarotta fraudolenta, il giudizio relativo all'attenuante della particolare tenuità del danno patrimoniale, di cui all'art. 219, comma 3, legge fall. 16 marzo 1942, n. 267, deve essere posto in relazione alla diminuzione globale che il comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti. (Sez. 5 , n. 19981 del 01/04/2019, Rv. 277243). 4 Così deciso in Roma il 28 febbraio 2023 Il Consig,[ief est re Il Presidente 3.AI rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, FERDINANDO LIGNOLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 29 ottobre 2020 il Tribunale di Monza aveva condannato il ricorrente, concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di giustizia per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, nella sua qualità di amministratore unico della Società Immobiliare Primula s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Monza del 26 gennaio 2012. La Corte di appello di Milano con sentenza del 27 gennaio 2022 ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, applicando il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 14933 Anno 2023 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 28/02/2023 2. Avverso siffatta decisione ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando i motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale contestata. La Corte territoriale ha ritenuto che la mancata tenuta dei libri contabili nell'ultimo triennio fosse sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo senza considerare che tale omissione si giustificava in quanto la società in esame aveva di fatto terminato da molto tempo di operare e l'unica attività che aveva svolto durante il suo corso era stata unicamente quella di ristrutturare l'unico immobile di proprietà, anche essa non andata a buon fine. 2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod. pen. La sentenza impugnata ha, infatti, confuso il concetto di particolare entità del danno con l'entità dello stato passivo fallimentare. Richiamando la giurisprudenza di questa sezione, la difesa ha evidenziato che la sussistenza della circostanza attenuante invocata va valutata in relazione al danno causato alla massa creditoria in seguito alla incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori (Sez.5, n.44443 del 04/07/2012). Nel caso in esame, sottolinea la difesa, il danno di speciale tenuità non deve essere valutato con riferimento al valore del passivo fallimentare, quanto piuttosto dal fatto globalmente considerato e in relazione alla diminuzione della quota di attivo che l'omessa tenuta dei libri contabili abbia determinato nella quota di attivo oggetto di riparto tra i creditori. 2.3. Con il terzo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla omessa riqualificazione della fattispecie contestata nella meno grave ipotesi di bancarotta semplice documentale La sussistenza dell'elemento soggettivo del reato fallimentare declinato nel dolo generico deve essere desunta dalle modalità della condotta indicative della volontà di ostacolare la ricostruzione delle scritture contabili e la relativa prova deve essere ancora più rigorosa nell'ipotesi, come quella in esame, in cui non siano state poste in essere condotte distrattive del patrimonio (Sez.5, n.26613 del 22/09/2019, Rv. 276910). 2 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Il primo e il terzo motivo, affrontati congiuntamente in quanto strettamente connessi, risultano infondati non confrontandosi con le principali argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata. Al riguardo la Corte territoriale ha in maniera esaustiva argomentato in proposito richiamando sul punto anche le specifiche e complete motivazioni della sentenza di primo grado. La sentenza impugnata ha illustrato con motivazione logica e non contraddittoria gli elementi dai quali ha tratto le proprie conclusioni sull'esistenza del dolo richiesto e sulla conseguente impossibilità di una riqualificazione nella ipotesi colposa. Ha indicato puntualmente gli elementi da cui ricavare non solo la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato consistito nella omessa tenuta delle scritture contabili negli ultimi tre anni e nella consegna successiva di lacunosa documentazione che non ha consentito la ricostruzione del patrimonio e degli affari, ma anche il dolo generico espressamente contestato, evidenziando che (p.7/8): - il curatore nel corso della testimonianza ha riferito che se anche avesse ricevuto la documentazione consegnatagli successivamente e relativa al periodo sino al 31 dicembre 2008, non avrebbe comunque potuto ricostruire i movimenti economici della società fallita in quanto mancava la documentazione contabile relativa al triennio antecedente il fallimento. - conseguentemente, avuto riguardo ai tre anni durante i quali il ricorrente ha omesso di tenere regolarmente libri e scritture contabili e considerato che la documentazione successivamente pervenuta è risultata del tutto carente, risulta evidente che con la condotta tenuta l'imputato ha consapevolmente impedito la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. La sentenza ha operato una corretta applicazione dei principi fissati da questa Corte in tema di elemento soggettivo nelle due diverse fattispecie di bancarotta fraudolenta a dolo generico e a dolo specifico e in base ai quali: "In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), 3 legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi. (Sez.5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838). 1.2.1. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale non è stato fondato unicamente sulla mancata consegna dei libri contabili dell'ultimo triennio, ma sulla circostanza che anche la successiva consegna della documentazione contabile si è rivelata ampiamente lacunosa, non rivelando il modesto volume di affari che non esime l'amministratore dall'obbligo di redigere, conservare le scritture contabili e consegnarle al curatore (pagine 2-3 della sentenza di primo grado). Ciò ha consentito anche di escludere la riqualificazione del fatto nella corrispondente ipotesi colposa, atteso che la tenuta irregolare delle scritture contabili in modo da rendere impossibile la ricostruzione degli affari e del patrimonio della fallita richiede solo il dolo generico (Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, Amidani, rv. 276910). 2. Manifestamente infondato risulta il secondo motivo. Al riguardo va evidenziato che nell'atto di appello era stato il ricorrente a invocare l'applicabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità, di cui all'art. 219, comma terzo, legge fall., richiamando l'entità del passivo fallimentare (pari a circa 50.000,00 euro), salvo poi nel ricorso per cassazione a diversamente formulare la propria censura, sottolineando che il danno di speciale tenuità non va accertato in relazione all'ammontare del passivo fallimentare. La sentenza ha comunque adeguatamente risposto alla doglianza avendo chiarito che (p.8, par. 4.3) lo stato di incertezza sulla ricostruzione dell'attività della società e del valore dello stato passivo comporta l'inapplicabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità, di cui all'art. 219, comma terzo, legge fall., che è quello cagionato dal fatto di reato globalmente considerato e non quello derivante dal passivo fallimentare. In tema di bancarotta fraudolenta, il giudizio relativo all'attenuante della particolare tenuità del danno patrimoniale, di cui all'art. 219, comma 3, legge fall. 16 marzo 1942, n. 267, deve essere posto in relazione alla diminuzione globale che il comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti. (Sez. 5 , n. 19981 del 01/04/2019, Rv. 277243). 4 Così deciso in Roma il 28 febbraio 2023 Il Consig,[ief est re Il Presidente 3.AI rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.