Sentenza 17 gennaio 2001
Massime • 1
Nel caso in cui il fondo confinante con quello posto in vendita appartenga in comproprietà a più persone, il diritto di prelazione e quindi quello di riscatto, appartiene non alla collettività dei comproprietari impersonalmente ma a ciascun comproprietario che sia coltivatore diretto con la conseguenza che il mancato esercizio del diritto congiuntamente da parte di tutti i comproprietari non incide negativamente sulla posizione del singolo che lo abbia esercitato configurandosi nell'azione degli altri comproprietari una rinuncia al diritto stesso (v. Corte Cost. n. 32/90).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 2737 del 31https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 31/01/2022, (ud. 13/01/2022, dep. 31/01/2022), n.2737 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente – Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere – Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere – Dott. BALSAMO Milena – Consigliere – Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso R.G. 911h014 proposto da: F.A., nato a (OMISSIS) rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Lo Giudice del Foro di Agrigento, nello studio del quale in Canicattì viale Regina Elena 99 è elettivamente domiciliato; – ricorrente – contro RISCOSSIONE SICILIA s.p.a., in persona del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2001, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AV SE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S AGATONE PAPA 50, presso lo studio dell'avvocato MELE CATERINA, difeso dagli avvocati ARGENIO SE, LA SALA ANTONIO CARLO, con studio in 83100 AVELLINO VIALE ITALIA N.10; giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AN UG SI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARTANA 29, presso lo studio dell'avvocato AMOROSINO ELIA, difeso dagli avvocati CAGGIANO RAFFAELE, CAGGIANO TERESA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2/97 della Corte d'Appello di POTENZA, emessa il 17/12/1996; depositata il 05/02/97; rg. 9/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/05/00 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto 1^ motivo, 2^ e 3^ accoglimento, assorbito il 4^ motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 23.7.1983 IE GI conveniva dinanzi al Tribunale di Melfi TI NI OS, esercitando nei confronti dello stesso azione di riscatto agrario in relazione ai fondi a quest'ultimo venduti con atto Notaio Polosa in data 14.8.1982 da RT AN e NT.
L'attore assumeva di essere coltivatore diretto di uno di tali fondi (e precisamente quello ubicato alla "contrada Maddalena" e censito in catasto terreni di Melfi alla partita 12741, foglio 76, particelle 71, 73, 188), nonché di altro terreno confinante di cui era comproprietario con i suoi fratelli IE OM e IO IA.
Il TI, costituitosi in giudizio, eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, sostenendo che la cognizione della causa apparteneva a quello di Roma, quivi risiedendo esso convenuto, e nel merito chiedeva il rigetto della domanda, proponendo domanda riconvenzionale per i danni da illegittima detenzione dei fondi. Svoltasi l'istruttoria del caso, il Tribunale di Melfi con sentenza in data 15.10.1992, ritenuta la propria competenza, rigettava sia la domanda principale che quella riconvenzionale. Riteneva giudice che il TI aveva acquistato beni considerati non singolarmente, ma costituenti quota pro indiviso dell'eredità pervenuta alle sorelle RT.
L'appello del IE veniva rigettato con sentenza 17.12.1996 - 5.2.1997 dalla Corte d'Appello di Potenza, con la motivazione che al comproprietario di fondo confinante pro indiviso non spetta il diritto di prelazione e quello conseguente di riscatto. Per la cassazione di tale sentenza IE GI ha proposto ricorso svolgendo quattro motivi, illustrati da memoria. Ha resistito con controricorso TI OS NI. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si denuncia "violazione falsa applicazione dei principi che regolano il procedimento d'appello e delle norme di cui agli artt. 339 ss. 342, 345, 346 e 132 c.p.c. ed omessa e/o insufficiente motivazione su punti decisivi ex art. 360 nn. 3 e 5". Il ricorrente lamenta che la Corte d'Appello abbia ritenuto di poter esaminare pregiudizialmente una eccezione di merito riproposta in appello dal TI, che non aveva costituito oggetto di decisione della sentenza di primo grado, senza prima esaminare i motivi d'appello e decidere sulle questioni sottoposte alla sua cognizione con i motivi. Tale eccezione era relativa alla inammissibilità della domanda del IE, non potendo il comproprietario di fondo indiviso confinante con quello venduto esercitare il riscatto.
1.1. La censura è da disattendere, giacché la Corte
territoriale, ritenuta pregiudiziale la questione relativa all'ammissibilità della domanda, capace quindi di definire il giudizio (ex art. 279 comma 2 n. 2 c.p.c.), necessariamente doveva prendere in esame per prima la stessa, rispetto alle questioni di merito proposte con i motivi di appello. Non senza aggiungere, d'altronde, che, essendosi in primo grado discusso in ordine alla ammissibilità della domanda, il TI, ancorché vittorioso, aveva il dovere di riproporre la correlativa questione, onde non intendersi la stessa rinunciata (ex art. 346 c.p.c.).
2. Con il secondo motivo, poi, si denuncia "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 l. n. 590/65, degli artt. 7 e 8 l. n. 817/71 e dei principi vigenti in materia, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.". Assume il ricorrente che -contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito- quando il fondo confinante con quello posto in vendita appartenga in comproprietà a più persone il diritto di prelazione e quello conseguente di riscatto appartiene a ciascuno comproprietario coltivatore diretto.
Con il terzo, a sua volta, si denuncia "violazione e/o falsa applicazione dei principi e norme di cui agli artt. 8 l. n. 590/65 e disp. connesse, 7 e 8 l. n. 817/71 e disp. connesse, nonché contraddittoria, incongruente e/o insufficiente motivazione su punti decisivi, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.". Lamenta il ricorrente la inesatta apprensione del principio di diritto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 32/1990 e la errata percezione dei fatti di causa. Rileva al riguardo di avere agito in riscatto non quale comproprietario dello stesso fondo riscattato ma quale proprietario (rectius comproprietario) del fondo confinante e riportato in C.T. a fol. 76, part. 74, 75, 177, 167, 166, 78, 181 e 182. La diversità ontologica delle fattispecie e situazioni non consente, pertanto, secondo il ricorrente, di applicare il principio alla situazione per cui è causa.
2.1. Questi motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la connessione tra le rispettive censure. sono per quanto di seguito si espone, fondati.
La Corte territoriale lucana ha così rilevato: "Il IE ha circoscritto il thema decidendum ancorando la domanda di riscatto ad un solo presupposto fattuale, e cioè al suo diritto prediale su fondo agricolo limitrofo a quelli venduti dalle sorelle RT al TI. Orbene, è agevole rilevare che l'appellante [ovvero lo stesso IE, odierno ricorrente] non è, per suo espresso riconoscimento, proprietario esclusivo del terreno confinante con quelli di cui chiede il riscatto. Il IE è in realtà comproprietario pro quota indivisa del fondo in oggetto, unitamente ai germani OM e IO IA IE ed alla loro genitrice IA LO. In tale qualità egli non è titolare del diritto di prelazione spettante a norma degli artt. 8 l. 26.5.1965 n. 590 e 7 l. 14.8.1971 n. 817 come mod. dalla l.
8.1.1979 n. 2 ai proprietari e non esteso a chi sia comproprietario di bene oggetto di comunione volontaria". Ha aggiunto che le ragioni che portavano al rigetto del gravame (diverse da quelle enunciate dal Tribunale) "rend[evano] inconferente rilevare se i beni acquistati dal TI costituissero quote dell'eredità delle venditrici oppure entità separate e distinte dalla successione mortis causa, atteso che, quand'anche il TI non fosse titolare di prelazione ex art. 732 cod.proc.civ., l'appellante ugualmente non avrebbe il diritto di esercitare il riscatto di cui all'art. 7 l. 817/71 e 8 l. 590/65". Pacifico quanto precede, errata sul piano giuridico si palesa - invero- la soluzione fatta discendere dal giudice d'appello dalla situazione di fatto esaminata, consistita [la soluzione] nel diniego del diritto di prelazione e del susseguente diritto di riscatto al comproprietario di fondo confinante con quello posto in vendita (in questo caso il IE.
2.2. Già questa Suprema Corte, infatti, ha avuto modo di stabilire che nel caso in cui il fondo confinante con quello posto in vendita appartenga in comproprietà a più persone, il diritto di prelazione e, quindi, quello di riscatto appartiene non alla collettività dei proprietari impersonalmente, ma a ciascun comproprietario che sia coltivatore diretto, con la conseguenza che il mancato esercizio del diritto congiuntamente da parte di tutti i comproprietari non incide negativamente sulla posizione del singolo che lo abbia esercitato, configurandosi nell'azione degli altri comproprietari una rinuncia al diritto stesso (sent. n. 6393/1983) e che è escluso ogni rilievo all'eventualità che ad ognuno dei comproprietari venga poi ad essere assegnata, in sede di futura divisione, una parte del fondo (confinante) non contigua a quello posto in vendita (sent. n. 3470/1983). Principi, questi, che sono stati riaffermati anche in tempi molto più recenti (sent. n. 2434/1993), d'altronde specificandosi a tal ultimo riguardo, contro le obiezioni del caso, che se è vero che la divisione ha efficacia dichiarativa ed opera perciò retroattivamente ciò non toglie che medio tempore ogni comproprietario abbia un proprio diritto di proprietà su tutta la cosa, anche se limitato nel suo contenuto dalla coesistenza degli altri diritti di proprietà sulla cosa stessa, onde, finché la divisione non si verifica (ed ovviamente potrebbe aver luogo dopo molto tempo o mai), la posizione di ciascun comproprietario, rispetto al fondo posto in vendita, è, ai fini in questione, quella di proprietario del fondo confinante e che contro tale interpretazione non vale l'obiezione che non si vede come possa coltivarsi unitariamente un fondo agricolo di cui una parte è indivisa con terzi, in quanto tale comproprietà non impedisce necessariamente la coltivazione unitaria dei due fondi (quello in comproprietà e quello posto in vendita) (sent. n. 2481/1998). La fattispecie quale esaminata andava dalla stessa Corte d'appello pertanto considerata -per quanto qui interessa- alla stregua degli esposti principi.
E del resto, in linea di principio, ritenere che al comproprietario coltivatore diretto di fondo confinante non spetti il diritto di prelazione e quindi non possa esercitare il riscatto, in caso di violazione di quello, è contro la ratio dell'istituto introdotto dalle menzionate leggi speciali, poiché con l'esercizio del riscatto il risultato dell'accorpamento e ingrandimento della proprietà del coltivatore diretto comunque viene conseguito sia pure probabilmente in dimensioni più modeste. Risulterebbe, d'altro canto, come viene rilevato da parte ricorrente, particolarmente gravoso ed ingiusto pretendere che tutti i comproprietari confinanti debbano esercitare o poter esercitare il riscatto, giacché non tutti essi potrebbero essere nel possesso dei requisiti stabiliti dalla legge o avere interesse ad esercitare il diritto di riscatto, restando in tal caso ingiustamente penalizzato quel comproprietario legittimato che abbia interesse ad esercitare il riscatto.
2.3. Nè riguardo alla fattispecie in oggetto può rilevare la sentenza della Corte Costituzionale n. 32/1990, richiamata dalla Corte d'appello di Potenza a suffragio della propria decisione, concernendo invero la statuizione del giudice delle leggi la ritenuta non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 l. n. 590/1965 e dell'art. 7 l. n. 817/1971, nella parte in cui non attribuiscono il diritto di prelazione e di riscatto anche al comproprietario di quota indivisa di un fondo -oggetto di comunione volontaria- che coltivi direttamente una parte individuata del fondo stesso, nell'ipotesi che altro comproprietario venda la sua quota di comproprietà.
Nel caso de quo, invece, secondo la ricostruzione della sentenza impugnata, il IE ha agito in riscatto non quale comproprietario, per comunione volontaria, del fondo alienato (che è stato il caso sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale), ma quale comproprietario del fondo confinante.
Ontologicamente diverse sono, dunque, le fattispecie e situazioni, ciò che non consente di applicare alla presente ipotesi il principio enunciato dal detto giudice.
3. Conseguentemente, rigettato il primo, i motivi secondo e terzo vanno accolti, mentre il quarto ed ultimo motivo, che attiene alla regolamentazione delle spese dei giudizi di merito, resta assorbito.
La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio ad altro giudice di pari grado, designato nella Corte d'Appello di Salerno, che provvederà anche in ordine alla statuizione sulle spese di questa fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo ed il terzo, dichiara assorbito il quarto. Cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Salerno. Così deciso in Roma, il 12 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 17 Gennaio 2001