Sentenza 17 gennaio 2012
Massime • 1
Integra il delitto di tentata concussione la condotta del veterinario di una ASL che, procedendo ad una ispezione di una mensa scolastica, tenti di indurre, anche prospettando la possibilità di ulteriori futuri controlli, i dipendenti dell'istituto scolastico ad acquistare prodotti igienico sanitari, da usarsi nella mensa medesima, da una ditta intestata al figlio, con ciò integrandosi l'indebito uso dei propri poteri, rappresentato dalla sovrapposizione di una privata utilità nell'esercizio di pubbliche funzioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/01/2012, n. 15946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15946 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 17/01/2012
Dott. SERPICO ES - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 89
Dott. CONTI Giovanni - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 16423/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. UC ES, nato a [...] il [...];
2. UC RC ST, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 19/01/2010 della Corte di appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IACOVIELLO ES Mauro, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso di UC ES e per l'annullamento senza rinvio in accoglimento del ricorso di UC RC ST;
udito il difensore dei ricorrenti avv. Cardone Luigi, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria, confermava la sentenza in data 14 giugno 2007 del Tribunale di Palmi, appellata da ES UC e RC ST UC, condannati ciascuno, con le attenuanti generiche, alla pena di due anni di reclusione, interamente condonata, in quanto responsabili del reato di cui agli artt. 110, 56, 317 cod. pen., perché, in concorso tra loro, il primo quale pubblico ufficiale, incaricato, essendo medico veterinario, di funzioni ispettive dalla ASL 10 di Palmi, ed entrambi quali gestori della ditta PMC, formalmente intestata al secondo, ed eseguendo il primo una visita presso l'Istituto di Istruzione Superiore "G. Ferraris" di Palmi, ed ispezionando in particolare i locali della cucina, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a indurre il dirigente scolastico Giovanni Giuseppe IA, il coordinatore Alfredo Monterosso, il responsabile dell'Ufficio tecnico Giuseppe Barbaro, e il cuoco responsabile della mensa del predetto Istituto, Marcello Migliorino, a dare o a promettere indebitamente l'utilità costituita dall'acquisto dalla ditta PMC di prodotti detergenti e sanificanti idonei all'impiego nei locali della cucina, con la prospettazione che, in mancanza, esso ES UC sarebbe stato inflessibile nel sanzionare eventuali violazioni riscontrate in futuro, non riuscendo nell'intento per il rifiuto opposto dalle predette persone offese (in Palmi, nell'ottobre 2003).
2. Osservava la Corte di appello che la responsabilità degli imputati si ricavava essenzialmente dalle dichiarazioni delle persone offese Giovanni IA, Alfredo Monterosso, Giuseppe Barbaro, Marcello Migliorino, di altra persona presente nel corso della visita effettuata da ES UC presso l'Istituto, Carmela Privitera, del superiore gerarchico del UC, Antonio Crisarà, della rappresentante dei prodotti della PMC UC OR, nonché da elementi documentali o dati di fatto;
emergenze tutte dalle quali si ricavava:
- che il dott. ES UC, dipendente del Servizio Sanitario dell'ASL 10 di Palmi e veterinario responsabile del mattatoio di Polistena, non aveva competenza sulla materia igienico-sanitaria con riferimento alle mense scolastiche;
in ogni caso non era stato a ciò incaricato dal superiore Antonio Crisarà, e per di più l'Istituto presso il quale aveva effettuato l'ispezione apparteneva ad un'area territoriale non di sua competenza, dato che in base all'ordine di servizio n. 1935 del 15 ottobre 2003 egli poteva operare solo nell'area dei comuni di Polistena e S. Giorgio Morceto;
- che egli gestiva di fatto con il figlio RC ST la ditta PMC, che commercializzava prodotti igienici e sanificanti;
- che nel corso della visita al predetto Istituto egli aveva precisato di conoscere una ditta che avrebbe potuto fornire i prodotti necessari;
- che appena quattro giorni dopo l'ispezione il UC inviò ai responsabili della mensa dell'Istituto una nota contenente le specifiche chimiche dei prodotti;
- che dopo altri quattro giorni la dipendente della ditta PMC OR UC telefonò al cuoco Migliorino usando un numero di telefono che questo aveva in precedenza comunicato al UC, su richiesta di quest'ultimo;
- che successivamente la OR si recò effettivamente presso l'Istituto pubblicizzando i prodotti del PMC, alcuni dei quali vennero acquistati a titolo personale dai dipendenti presenti. Ad avviso dei giudici di merito tale condotta, implicante un abuso di qualità, integrava il delitto contestato, essendo stata esercitata una indebita pressione da parte del UC nei confronti dei responsabili della mensa dell'Istituto al fine di determinarli ad acquistare i prodotti della ditta da lui gestita assieme al figlio. Del reato doveva ritenersi responsabile anche RC ST UC, che, evidentemente su indicazione del padre, aveva inviato la OR presso l'Istituto scolastico e che era il primo e diretto beneficiario delle utilità derivanti dalla condotta concussiva, essendo intestatario della ditta PMC.
3. Ricorrono per cassazione i predetti imputati a mezzo del difensore avv. Cardone Luigi, il quale deduce, sotto due profili la erronea applicazione dell'art. 317 cod. pen.:
3.1 Manca in primo luogo l'elemento dell'abuso della qualità, posto che l'addebito mosso al dott. UC di avere violato l'ordine di servizio n. 1935 del 15 ottobre 2003 si rivela inconsistente sulla base del semplice dato temporale, essendo stata la condotta contestata posta in essere prima di tale ordine di servizio. In realtà il dott. UC ha legittimamente effettuato la ispezione presso la mensa dell'Istituto scolastico "G. Ferraris" in osservanza del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155, che impone visite periodiche presso le industrie alimentari, e quindi anche presso le mense scolastiche, al fine della diffusione di una corretta prassi igienica in tutte le fasi di lavorazione, negli ambienti e negli indumenti.
3.2. In secondo luogo manca l'estremo della induzione, posto che il dott. UC non ebbe mai a suggerire l'uso dei prodotti della PMC, come emerge da tutte le testimonianze e non pose in essere alcun'altra condotta intimidatoria.
3.3. Quanto, poi all'altro ricorrente RC ST UC, egli è stato del tutto estraneo alla presunta condotta illecita del padre, non offrendogli neppure indirettamente alcuna collaborazione. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva la Corte che il ricorso di ES UC è inammissibile, in quanto, da un lato, con esso si contestano dati di fatto o aspetti di diritto irrilevanti ai fini dell'accertamento della condotta criminosa, e, dall'altro, si esprimono valutazioni sul contenuto e sul significato delle prove e adeguatamente e logicamente esposti dalla Corte di appello.
2. Nella economia del presente giudizio, in relazione alla ipotesi criminosa contestata, non occorre accertare se il predetto imputato, medico veterinario della ASL 10 di Palmi, avesse competenza per la effettuazione di verifiche circa le condizioni igienico-sanitarie della mensa scolastica dell'Istituto "G. Ferraris" di Palmi, essendo solo rilevante stabilire se egli, spendendo tale sua qualità, abbia tentato di indurre i responsabili di detta mensa ad acquistare prodotti igienico-sanitari riferibili alla ditta PMC intestata al figlio RC ST, ma di fatto da lui gestita, in tutto o in parte, prospettando possibile sanzioni amministrative che, in mancanza, avrebbero potuto essere promosse da lui in futuro. Ora, questo secondo aspetto risulta inequivocabilmente dalle prove testimoniali acquisite, attestanti che il UC non si era limitato a indicare le tipologie dei prodotti ritenuti necessari, ma aveva precisato di conoscere una ditta in grado di offrirli, pur non nominandola;
dichiarazioni cui fanno da riscontro le iniziative prese poco dopo la visita ispettiva dalla ditta PMC, finalizzate proprio a fare acquistare i prodotti commercializzati dalla stessa. Tale condotta integra la fattispecie criminosa contestata, avendo il predetto imputato, abusando delle sue funzioni, tentato di indurre i dipendenti dell'istituto scolastico a orientare le proprie scelte circa l'acquisto di prodotti igienico-sanitari ad uso della mensa verso la ditta nell'ambito della quale egli rivestiva una posizione di personale interesse, con ciò integrando un indebito uso dei propri poteri, rappresentato dalla sovrapposizione di una privata utilità nell'esercizio di pubbliche funzioni (per analoghi rilievi, v. tra le altre Sez. 6, n. 8906 del 15/11/2007, Rv. 239414; Sez. 6, 18 maggio 2011 Cataluddi, n.m.).
3. Alla inammissibilità del ricorso di ES UC consegue ex art. 616 cod. proc pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in Euro mille/00.
4. A diverse conclusioni deve pervenirsi nei confronti di UC RC ST. Già dal capo di imputazione non risulta formalmente quale sia la specifica condotta addebitata al medesimo in concorso con il padre, dato che il figlio viene menzionato in esso solo quale intestatario della ditta PMC, senza che sia neppure implicitamente adombrato un concorso morale, rappresentato, in ipotesi, da una comune concertazione e programmazione della condotta concussiva che avrebbe dovuta essere svolta dal pubblico ufficiale. D'altro canto, a prescindere da tale dato formale, le risultanze probatorie, come esposte nella sentenza impugnata, non offrono ulteriori chiarificazioni circa il coinvolgimento del figlio, a proposito del quale la Corte di appello si limita ad osservare, con un evidente salto logico, che la sua responsabilità concorsuale deriverebbe dall'essere egli diretto beneficiario degli utili conseguiti dall'impresa tanto da dimostrarne, di conseguenza la consapevole partecipazione all'illecita condotta orchestrata dal padre.
La evidenziata radicale mancanza di prove a carico di UC RC ST impone dunque l'annullamento della sentenza impugnata per non avere egli commesso il fatto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di UC ES che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille/00 in favore della cassa delle ammende.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di UC RC ST per non aver commesso il fatto.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2012