Sentenza 19 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/06/2002, n. 8934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8934 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2002 |
Testo completo
NOR DEL POPOLO ITALIANO0 8 9 3 4 402 Aula B LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R.G.N. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente 21831/01 Cron.24324 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere relatore Ud. 9/4/02 Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere ha pronunciato la seguente: S EN T ENZA sul ricorso proposto da: TIRRENIA DI NAVIGAZIONE s.p.a. in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore dott. Roberto Liguori, rappresenta e difesa dal prof. avv. Emilio Balletti ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Crescenzio n. 62, presso lo studio dell'avv. Paolo Antonelli Camposarcuno giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente 1535
contro
RI VE, elettivamente domiciliato in Roma, Via Calabria n. 56, presso lo studio dell'avv. Antonio D'Amato e Gerardo Sessa, giusta delega in atti;
9.4.02 controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Benevento dell'8 novembre-29 dicembre 2000, n.657, RGAC 166 del 1998, cron. 9287; Udita nella pubblica udienza del 9 aprile 2002, la relazione della causa svolta dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ceoflements is motivo e amortiments alee secondo instuto del ricorso. Riccardo Fuzio, il quale ha concluso per ite SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 8 novembre-29 dicembre 2000, il Tribunale di Benevento, giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione (n.628 del 1998) dichiarava la nullità della cancellazione dal ruolo del turno particolare disposta dalla società Tirrenia di navigazione, nei confronti del dipendente AR VE in data 7 dicembre 1982, per aver venduto ad un passeggero una stecca di sigarette di contrabbando. I limiti del giudizio di rinvio erano ristretti all'esame della seguente circostanza: se, nel caso di specie, fosse stato (o meno) osservato dal datore di lavoro un minimo di garanzie nella contestazione dei fatti che poi avevano dato luogo al licenziamento per giusta causa del AR. Ad avviso del giudice del rinvio ciò non era avvenuto, per una serie di ragioni. I giudici di Benevento rilevavano che il ricorrente aveva venduto una stecca di sigarette di contrabbando ad un passeggero. Il AR aveva subito ammesso il fatto al Comandante della nave, il giorno successivo fatti (25 ottobre 1982), ed era stato immediatamente sbarcato (la sanzione dello sbarco era prevista dall'art. 14, comma, 2 del CCNL allora vigente). 2 Successivamente, egli era stato convocato "per comunicazioni che la riguardano" ed il 4 novembre 1982 si era presentato alla Commissione di inchiesta. C'era già, in questo procedimento, una chiara ed evidente compressione di quel minimo di garanzia ricavabile dai principi fondamentali applicabili al rapporto di lavoro nautico, ancor prima della sentenza della Corte Costituzionale che aveva esteso a questo tipo di rapporto le garanzie procedimentali dettate dall'art.7 della legge n.300 del 1970. Nel giro di pochi giorni dal fatto, il AR aveva ricevuto una lettera del tutto equivoca circa il contenuto della comunicazione (tanto più che non era specificato neppure l'organo davanti al quale egli dovesse presentarsi). E' vero che il AR aveva venduto ad un agente della Tirrenia una stecca di sigarette, ma è altrettanto vero che la stecca era (secondo la sua versione) di sua proprietà e che la società non aveva trovato altre sigarette di contrabbando nella disponibilità del AR. Nel tempo intercorrente tra la convocazione e l'audizione, il AR avrebbe potuto chiedere consiglio, decidere di presentarsi o meno, e quindi preparare una compiuta difesa ovvero decidere di non rispondere affatto o di non presentarsi. Da solo e senza alcun alcun aiuto esterno, il AR poteva non sapere nulla circa la strategia da scegliere e non essere neppure a conoscenza dell'oggetto della sua convocazione, avendo tra l'altro già subito una prima sanzione, con lo sbarco immediato avvenuto il giorno successivo ai fatti. Dagli atti di causa non era dato comprendere quanto tempo era trascorso tra la ricezione della comunicazione ed il giorno dell'audizione, che avvenne a distanza di dieci giorni dal fatto. 3 L'onere della prova della regolarità della procedura seguita era a carico della società. Da tutto quanto accaduto, si ricavava la prova dell'intento del datore di lavoro che era quello di "privare il AR di ogni e qualsiasi possibilità di difesa". I giudici di Benevento rilevavano che non potevano condividersi le affermazioni del datore di lavoro, secondo il quale il lavoratore aveva comunque avuto modo di difendersi, poiché aveva risposto a delle domande. Solo attraverso delle domande e delle risposte, infatti, la società poteva ottenere una confessione valida per irrogare la seconda sanzione disciplinare. Infatti, la prima confessione per il modo stesso in cui era stata raccolta poteva non essere sufficiente per fondare anche il licenziamento. Il Tribunale di Napoli aveva respinto la domanda di reintegrazione e la sentenza del tribunale non era stata impegnata dal AR con ricorsɔ incidentale condizionato, pertanto la non applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 7 dello Statuto al lavoro marittimo era divenuta incontestabile tra le parti nel processo e non era più modificabile neppure a seguito delle decisioni della Corte Costituzionale che avevano dichiarato illegittime le disposizioni che escludevano l'applicabilità ai lavoratori marittimi dell'art. 7 della legge n.300 del 1979 e n. 604 del 1966. Avverso questa decisione, la società Tirrenia di navigazione ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da un motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE ん Resiste il AR con controricorso. Con l'unico motivo, la società ricorrente denuncia violazione ed errata applicazione dell'art. 383 e seguenti e 394 codice di procedura civile, nonché violazione degli articoli 1362 e seguenti del copdic ecivile, in 4 relazione all'art.14 del CCNL 1° gennaio 1981 per l'imbarco degli equipaggi delle navi passeggeri superiori a 50 t.s.l. delle società di navigazione "Italia" "Lloyd Triestino" "Adriatica" e "Tirrenia"; in ogni caso, inesatta motivazione su punto decisivo della controversia: in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile. Osserva la ricorrente, che la sentenza di questa Corte n. 628 del 1998 Aveva stabilito che il Tribunale di Napoli, quale giudice di rinvio, aveva erroneamente ritenuto che la sentenza di questa Corte n. 5733 del 1985, fosse stata travolta dalle sopravvenute sentenze della Corte Costituzionale, decidendo la controversia attraverso l'applicazione diretta del disposto del secondo comma dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori. Nel cassare la sentenza del Tribunale di Napoli, questa Corte aveva rinviato la causa al Tribunale di Benevento, perché nel decidere la controversia si attenesse ai principi di diritto stabiliti dalla sentenza n. 5733 del 1986. Con questa sentenza, che aveva stabilito come il minimo di garanzia da assicurare al lavoratore anche nei casi in cui non si applichi l'art.7 della legge n.300 del 1970 fosse integrato dalla "contestazione, pur non formale, dell'addebito e (dalla) possibilità di uno spazio temporale sia pure appena sufficiente per difendersi". Il Tribunale di Benevento ha svolto l'indagine che gli era stata affidata, respingendo -sia pure implicitamente le istanze istruttorie avanzate dalla società ricorrente. Con un accertamento incensurabile in questa sede, perché adeguatamenté motivato, il Tribunale ha concluso che nessuna garanzia venne riconosciuta nell'interrogatorio del AR che non ebbe nemmeno il tempo di apprestare una sia pur minima difesa. 5 Di più: il giudice del rinvio ha precisato che non era indicato neppure l'organo al quale egli doveva presentarsi né l'oggetto della convocazione. Non risulta, neppure, che il AR fosse stato messo al corrente della possibilità di non rispondere affatto ovvero di non rispondere alle domande che potevano compromettere la sua posizione. Il Tribunale di Benevento ha precisato che, dopo aver già ricevuto una prima sanzione disciplinare (consistita nello sbarco immediato: art.14 comma 2 del CCNL), il AR venne nuovamente convocato dalla società (che non provvide neppure ad indicare l'organo davanti al quale egli doveva presentarsi) ed in quella sede, dinanzi alla Commissione di inchiesta, venne sentito da solo sui fatti avvenuti il 25 ottobre 1982. In buona sostanza, le censura formulate dalla ricorrente, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge, tendono sostanzialmente ad ottenere da questa Corte un apprezzamento di merito, riservato al giudice di appello. Del resto, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, che i vizi di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, denunciabili con ricorso per cassazione, sussistono solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame dei punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero l'insanabile contrasto tra le argomentazioni addotte, tale da consentire l'identificazione del processo logico-giuridico posto a base della decisione. Nulla di ciò è riscontrabile nel caso di specie, nel quale con motivazione adeguata e sufficiente, i giudici del rinvio hanno spiegato le ragioni per le quali hanno ritenuto che il AR non abbia avuto la 6 possibilità di difendersi adeguatamente prima della irrogazione della sanzione disciplinare. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
(антим la Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese di questo giudizio. IL CONSIGLIERE EST. антем Così deciso in Roma, il 9 aprile 2002 IL PRESIDENTE G ylicul auh D . O i L 8 l L 5 , O i B 1 I D A N A T P S S 3 D I 1 O - I N P гомсо IL CANCELLIERE S 4 G - M Depositato in Cancelleria N I O 1 E 1 A A S I D D E A E oggi.. 19 GIU. 2002 E G , T O O G N T R E E T T IL CANGELLIERE L S I S E R I I Торгайсо G A D E L R L O E D 7