Sentenza 13 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2002, n. 5337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5337 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DEL POF0 5 3 3 7 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMADIC ZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G. N. 14396/99 Consigliere Cron.16252 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Dott. Giuseppe CELLERINO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Ud. 21/01/02 Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: PALUER SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. DENZA 15, presso lo studio dell'avvocato MARIO CAPACCIOLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO ROCCO DI TORREPADULA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in del legale rappresentante pro tempore, persona elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17,2002 Centrale dell'Istituto, 273 presso 1'Avvocatura -1- rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO PONTURO, FABRIZIO CORRERA, ANTONINO SGROI, giusta delega in atti;
controricorrente : avverso la sentenza n. 868/99 del Tribunale di MILANO, depositata il 30/01/99 - R.G. N. 512/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato ROCCO DI TORREPADULA FRANCESCO;
udito l'Avvocato SGROI per delega CORRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- R.G. n. 14396/99 Svolgimento del processo La srl Paluer in liquidazione affida a due motivi di ricorso per cassazione, avver- sati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che resiste con controricorso, l'annullamento della sentenza del Tribunale di Milano, meglio descritta in epigra- fe che, confermando per questa parte quella del locale Pretore, l'ha condannata al pagamento del contributo previdenziale di propri dipendenti sul presupposto che l'aspettativa in cui, a domanda, erano stati collocati e durante la quale, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa erano stati retribuiti con compensi soggetti a ritenuta d'acconto, impediva di considerarli validi, persisten- do l'originario rapporto di lavoro subordinato. L'appello della società che aveva obiettato, per contro, una successione novativa del rapporto, intervenuta dopo la concordata aspettativa, è stato, infatti, rigettato dal Tribunale perché non v'era la prova dell'estinzione dell'originario rapporto di lavoro subordinato in concomitanza con l'instaurazione del nuovo rapporto di col- laborazione autonoma, avendo i lavoratori espressamente indicato, all'atto dell'a- spettativa, "la successiva ripresa decorso il periodo di circa un anno… ". Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso la Società denunzia vizi di motivazione della sen- tenza per avere il Tribunale giustificato il permanere della subordinazione, pur a fronte della pacifica trasformazione del rapporto in altro di natura autonorna, limi- tandosi ad affermare che l'incarico di collaborazione, pur conferito alcuni giorni dopo l'aspettativa, "non può essere idoneo a sottrarre le prestazioni effettivamente rese al regime del rapporto di lavoro subordinato". Con la seconda censura la Società invoca la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2222, cod.civ., anche in riferimento all'art. 2697 e agli artt. 1362, 1363 e 1336, cod.civ., oltre difetti di motivazione, per avere la sentenza violato il principio del rispetto della volontà contrattuale senza tener conto, a tal fine, anche del comportamento successivo delle parti. M In particolare, contesta che "il permanere del rapporto di lavoro subordinato" fos- se espressione della volontà delle parti, attesa la "stipulazione, pochi giorni dopo" di "incarichi di collaborazione", osservando, per contro, che l'intervenuto accordo di sottoporre il rapporto all'istituto dell'aspettativa aveva dato luogo "a un periodo di totale inoperosità" e "sospeso ogni reciproca obbligazione fra le parti", in cui s'era legittimamente inserito, per espressa comune volontà delle parti, il nuovo as- setto contrattuale, "chiaramente incompatibile con un intendimento di proseguire negli originari rapporti", documentato dai successivi accordi scritti intercorsi fra le parti, ma trascurati dal Tribunale, ben potendo la trasformazione del rapporto configurarsi anche quando fra le due relazioni lavorative non vi sia soluzione di continuità. I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, essendo en- trambi diretti a censurare, sia pure sotto distinte prospettive, l'affermazione cen- trale della sentenza fondata sulla prosecuzione, in regime di lavoro subordinato e non già autonomo, delle prestazioni da parte di quei lavoratori della Paluer che, essendo stati collocati in aspettativa a domanda, erano stati in seguito utilizzati con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e, come tali erano stati rimunerati con compensi soggetti a ritenuta d'acconto. Essi appaiono fondati sotto l'assorbente profilo del difetto di motivazione. In effetti, l'affermazione della sentenza, secondo cui "l'incarico di collaborazione, conferito pochi giorni dopo.... l'aspettativa richiesta dai lavoratori negli ultimi giorni del settembre 1992, con l'indicazione della successiva ripresa, decorso il periodo di circa un anno...non può essere idoneo a sottrarre le prestazioni lavora- tive effettivamente rese al regime del rapporto di lavoro subordinato", non con- sente, sotto il profilo logico, a causa della sua concisione, di ritenere giustificato il convincimento del Tribunale della mancata estinzione del rapporto di lavoro su- bordinato e della sua indistinta prosecuzione, limitandosi la sentenza ad escludere la possibilità di una diversa caratteristica della prestazione, attraverso una dedu- zione puramente intellettuale, priva di adeguato supporto fattuale, fondata sull'in- compatibilità fra aspettativa e lavoro autonomo, senza tuttavia approfondire in al- cun modo le implicazioni derivanti dalla assenza di contemporaneità fra la ritenu- ta estinzione del primo rapporto, rispetto al sorgere del secondo, e trascurando di valutare gli elementi di contorno che potrebbero giustificare, in ipotesi, la distin- zione fra i due rapporti, con particolare riferimento al concreto contenuto e alle modalità della prestazione successiva. Il ricorso merita pertanto di essere accolto e rimesso per un nuovo giudizio alla Corte d'appello di Brescia, anche per quanto concerne la regolamentazione delle spese processuali di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Brescia. Così deciso in Roma il 21 gennaio 2002- Il Consigliere est.) Il Presidente Perline M icheилія 3 ✓ 0 3 1 5 A Still e I . S . D S T , R A N O T A ' , L 3 L L A 7 L S IL CANCELLE - O E E 8 B P - D I S Depositato 1 I D I 1 S N A N G 79QPR 2002 E T E S S O G O I G A P A E D Pelle M L I E O , T A A O T I D R L R T L I E S E I T D D G N E O E S R E 5