Sentenza 6 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/02/2002, n. 1621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1621 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2002 |
Testo completo
I D A S , S O A L 0 1 T L , 2 O A T B S I R E A D P ' N S L A 0 162 1 /02 I L T 3 N E S 7 G - D O 8 O I P - S 1 A M I N D 1 NOME DEL COLO ITALIANO E A S E D I O G E A R T G T ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE O E S N I T Oggetto L E T G S I E E R A R I Risoluzione affitto L SEZIONE TERZA CIVILE D L E agrario © D Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GIULIANO Presidente R.G.N. 11046/00 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Dott. Ennio MALZONE Consigliere - 4078 Cron. Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Rep. Dott. Donato CALABRESE - Rel. Consigliere Ud. 12/10/01 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AV RC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 6, presso 10 studio dell'avvocato MARIO CONTALDI, che lo difende unitamente all'avvocato RICCARDO RAVIGNANI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AGRIDECA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. NO SE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato PIETRO ROMANO ORLANDO, che lo difende unitamente 2001 all'avvocato GIORGIO G CASAROTTO, giusta delega in 1754 atti;
1 controricorrente avversO la sentenza n. 3/00 della Corte d'Appello di VENEZIA, sezione specializzata agraria emessa il 3/11/1999, depositata il 23/02/00; RG.24/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/01 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato RICCARDO RAVIGNANI;
udito l'Avvocato GIORGIO CASAROTTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO dej Con ricorso del 21.10.1998 la srl Agridica, espo- nendo di avere concesso in affitto a HI AR, con contratto in deroga del 27.1.1994, un fondo rustico. in agro di Erbè, località Canesella, per la durata di un anno (e precisamente con scadenza il 13.12.1994), adiva la Sezione specializzata agraria del Tribunale di Verona per la declaratoria della risoluzione del con- tratto alla data del 5.4.1994 per l'omesso pagamento da parte dell'affittuario dei canoni pattuiti, ○ per la cessazione del contratto stesso alla data di scadenza del 31.12.1994, con condanna del medesimo conduttore alla immediata restituzione del fondo, al pagamento 2 della penale stabilita e salvo gli ulteriori maggiori danni. Tale contratto di affitto era stato preceduto dalla stipulazione in data 19.11.1991 di un preliminare di compravendita delle quote della detta società intercor- SO tra certo SE NO -proprietario del fondo, da lui conferito alla società attrice- e sei promittenti acquirenti, tra cui il HI, e tale preliminare era stato a sua volta preceduto da un contratto di CO- modato del fondo in data 15.10.1990 tra i medesimi Pa- setto e HI. Alle dette convenzioni erano seguite, poi, come ri- ferito dalla sentenza impugnata, "intricate vicende di ristipulazione di patti analoghi". Instauratosi -dunque- il contraddittorio, il Chia- vegato deduceva la nullità del conferimento del fondo dal SE alla società, in quanto volto ad eludere la prelazione agraria da parte dei proprietari confinanti, e quindi contrario a norma imperativa;
di avere pagato L. 364.000.000 per l'acquisto del fondo e speso L. 201.683.500 per migliorare il fondo e che doveva rite- nersi giuridicamente impossibile incamerare circa lire 600 milioni come penale risarcitoria per un fondo di pari valore;
che il contratto di affitto era nullo, re- lativamente, sotto più profili, alla assistenza sinda- 3. cale e all'osservanza di accordo sindacale dell'ottobre 1989; di carenza di regolarità del contraddittorio, in quanto il fondo era occupato anche dai familiari. Di seguito eccepiva che, essendo l'operazione negoziale quale delineata un "corpus unicum", doveva trovare ap- plicazione la clausola compromissoria -di deferimento a giudizio arbitrale- contenuta nel preliminare di vendi- ta delle quote. Assumeva in proposito che i contratti di comodato e di affitto costituivano modalità accessO- rie alla negoziazione principale, nel senso che avevano per oggetto soltanto la consegna materiale del fondo per permetterne la coltivazione. Svolta l'istruttoria del caso, l'adita Sezione con sentenza non definitiva del 26.3.1999, accertata la ri- soluzione del contratto di affitto alla data del 5.4.1999 per inadempimento del HI, condannava questi alla riconsegna del fondo, disponendo per la prosecuzione della causa quanto alla domanda di risar- cimento del danno dalla società attrice. __ La decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Venezia Sezione specializzata agraria com sentenza del 3.11.1999. Avverso tale sentenza lo stesso HI AR ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro mo- tivi, cui resiste la Agridica srl con controricorso, 4 illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo, denunciando la nullità della sen- tenza e del procedimento ex art. 360 nn.
1-5 c.p.c. "per errata interpretazione del complesso accordo nego- ziale", il ricorrente deduce che i numerosi contratti intervenuti relativamente al caso in esame "dovevano essere letti sinotticamente e non a compartimenti sta- di un'interpretazione gni", ovvero deduce la mancanza complessiva dei contratti. la doglianza va disattesa, poiché è proprio un'analisi comparata quella che la Corte territoriale veneta ha compiuto con motivazione adeguata e non infi- ciata da vizi giuridici. Ravvisato difatti "un collegamento funzionale" tra i preliminari di vendita ed il contratto di affitto, e rilevato in particolare come questo fosse strumental- mente collegato come fine ultimo alla vendita, ha rite- nuto in sostanza che tale collegamento è rimasto nega- tivamente influenzato dall'inadempimento dello stesso HI, il quale non aveva pagato i canoni di af- fitto. Non vi è, del resto, sul punto specifica censura da parte del ricorrente, ovvero manca la necessaria speci- ficazione di quali siano gli elementi pretesemente vi- 5 ziati del processo logico-argomentativo seguito dalla sentenza impugnata, come pure non si individua quale sarebbe la conclusione della sentenza inficiata da tale "errore metodologico". Col secondo mezzo, sotto il profilo della violazio- e falsa applicazione di norme di diritto e dei vizi ne della motivazione, si prospetta una nullità radicale dell' "operazione" di conferimento del fondo [da parte di SE NO] alla società Agrideca, perché -assume parte ricorrente- finalizzata ad eludere la normativa sulla prelazione e tale nullità travolgerebbe anche tutti gli atti dipendenti o interconnessi, quali quindi anche quelli in cui è stato parte il HI ((e fra dh essi quello di affitto in esame). Lamenta dunque il ri- corrente che gli sia stata negata la legittimazione a dedurre tale nullità, nonché l'ammissione delle prove intese a dimostrarla. Anche questa censura va disattesa. La motivazione della sentenza impugnata -formulata senso che, a prescindere dalla mancata prova di ta- nel le assunto, l'eccezione non poteva essere comunque pro- posta dal HI- è sicuramente corretta, non es- sendo lo stesso HI titolare dell'interesse tu- telato dalla legge (prelazione agraria riservata invece ai soli terzi confinanti). Ma, per altri versi, non si 6 può non osservare sia che qualsiasi violazione del di- ritto di prelazione -e dunque anche l'eventuale frode di un negozio di compravendita sotto forma di un confe- rimento in società non dà in alcun modo adito a nulli- tà, ma all'applicazione del più specifico, ed anzi rimedio del riscatto (cfr. Cass. n. 7579 esclusivo دیریت /1990); sia che, come si fa altresì rilevare da parte resistente, l'eventuale nullità dell'atto di acquisto del fondo da parte della società Agrideca rimarrebbe pur sempre irrilevante ai fini della decisione delle domande di causa, che concernono esclusivamente il con- tratto di affitto, per il quale,invero, vale certamente il principio che la legittimazione a concluderlo compe- te non solo al proprietario del fondo ma anche a un terzo che ne abbia -come pare pacifico nel caso di spe- cie- comunque il possesso e quindi la disponibilità (cfr. Cass. n. 3060/1985). Del tutto consequenziale è, poi, il rigetto delle istanze istruttorie dirette a provare l'asserita manovra elusiva della prelazione agraria del confinante. Col terzo motivo, sempre sotto il profilo della violazione e falsa applicazione di norme di legge e dei vizi della motivazione, il ricorrente lamenta l'omessa considerazione della sua ricostruzione dei fatti in punto di totale carenza di assistenza sindacale in sede 7 di conclusione del contratto di affitto. La doglianza non può del pari ricevere accoglimen- to, giacchè la Corte ha congruamente argomentato che il contratto di affitto è rimasto inadempiuto, non avendo il HI pagato i relativi canoni, deducendone im- mediatamente che la riconosciuta risoluzione del con- tratto per inadempimento rendeva del tutto irrilevanti le eccezioni proposte dal medesimo HI attinenti alla regolarità del contratto e alla validità delle de- roghe al regime legale inserite e alla asserita mancan- za di assistenza sindacale, in ragione, evidentemente, della caducazione del contratto di affitto, anche ai fini della sua ulteriore durata legale. Per completez- za, del resto, va altresì osservato che nel ricorso non viene neppure riportata o specificata quale sarebbe la non considerata ricostruzione dei fatti, né si riporta- no le istanze istruttorie della cui pretermessa assun- zione l'odierno ricorrente si duole, e ciò palesemente in violazione della regola della completezza ed auto- sufficienza del ricorso in Cassazione. Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente, de- nunciando omessa, insufficiente e contraddittoria moti- vazione circa un punto decisivo della controversia, as- sume che, avendo i membri della famiglia HI (HI LE, AR, ON e IN RI) 8 eletto nel preliminare di vendita domicilio proprio sul fondo di causa, il che dimostra che gli stessi sono stati autorizzati a prendere possesso del fondo, non poteva essere pronunciata la condanna al rilascio di esso solo HI AR, perché ciò concretizza un difetto di legittimazione passiva per carenza insa- nabile della vocatio in ius. La censura va parimenti disattesa, poiché la Corte veneta ha motivato il rigetto della doglianza del Chia- vegato in ordine alla mancata integrazione del contrad- dittorio con la duplice assorbente considerazione, da un lato, che i familiari dello stesso non risultano parte del contratto di affitto, firmato dalle sole par- ti della presente causa, e, dall'altro, che è del tutto irrilevante ai fini di una tale qualifica l'eventuale materiale concorrente detenzione, per fatto successivo del HI AR, di soggetti che non hanno manife- stato, all'atto della stipula di tale negozio, alcuna volontà contrattuale. Si tratta di duplice incensurabile motivazione, au- tosufficiente e adeguata in ogni suo singolo capo, nep- pure fatta oggetto di specifica censura. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Spese del giudizio di Cassazione compensate tra le par- ti per giusti motivi. 9
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e ricorso di Cassazione. Così deciso, il 12.10.2001. IL CONSIGLIERE EST. tinti Colature IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli 10 compensa le spese del IL PRESIDENTE* RESIDENTE Годно"Angelo John Wienли Depositata in Cancelleria jogg 67.01 IL CANCELLIERE C Gina Casoli I D , SSA. O L L 10 A O , T B . I 3 T SPESA 3 D R 5 'A TA . LL S I N O E N P D G 5 I IM -7 O S A -8 N A E D D 1 S E 1 E I , T O A E N ISTR E O G S T G E IT E EG L IR R D A L O L E D