Cass. civ., sez. III, sentenza 03/02/1999, n. 908
CASS
Sentenza 3 febbraio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Nel procedimento disciplinare notarile, a norma del combinato disposto degli artt. 153, 154, 155, 156 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, l'udienza camerale si svolge con la partecipazione (necessaria) del p.m. e (eventuale) del notaio. Pertanto, rinvenendosi nel procedimento un'udienza (per quanto camerale) e non un'adunanza in camera di consiglio, il termine ultimo per presentare la rinunzia al ricorso è costituito dalla prima delle due ipotesi di cui all'art. 390 cod. proc. civ., e cioè dall'inizio della relazione in camera di consiglio, e non dalla seconda (notifica della richiesta del p.m. di cui all'art. 375 cod. proc. civ.), che attiene al diverso caso della mancanza di un'udienza, essendovi solo l'adunanza della Corte in camera di consiglio.

Nel procedimento disciplinare a carico del notaio, ogni decisione sul ricorso per cassazione, per quanto si adotti il rito camerale va emessa con sentenza, a norma degli artt. 154, 155 e 165 della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Consegue che l'estinzione del processo per intervenuta rinunzia va dichiarata con sentenza.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 03/02/1999, n. 908
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 908
    Data del deposito : 3 febbraio 1999

    Testo completo