Sentenza 3 febbraio 1999
Massime • 2
Nel procedimento disciplinare notarile, a norma del combinato disposto degli artt. 153, 154, 155, 156 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, l'udienza camerale si svolge con la partecipazione (necessaria) del p.m. e (eventuale) del notaio. Pertanto, rinvenendosi nel procedimento un'udienza (per quanto camerale) e non un'adunanza in camera di consiglio, il termine ultimo per presentare la rinunzia al ricorso è costituito dalla prima delle due ipotesi di cui all'art. 390 cod. proc. civ., e cioè dall'inizio della relazione in camera di consiglio, e non dalla seconda (notifica della richiesta del p.m. di cui all'art. 375 cod. proc. civ.), che attiene al diverso caso della mancanza di un'udienza, essendovi solo l'adunanza della Corte in camera di consiglio.
Nel procedimento disciplinare a carico del notaio, ogni decisione sul ricorso per cassazione, per quanto si adotti il rito camerale va emessa con sentenza, a norma degli artt. 154, 155 e 165 della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Consegue che l'estinzione del processo per intervenuta rinunzia va dichiarata con sentenza.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/02/1999, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Franco BILE - Presidente -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NA IC, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DI VILLA GRAZIOLI 29, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BAVARO, che lo difende unitamente agli avvocati CORRADO FERRI, LODOVICO ISOLABELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO MILANO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 587/98 della Corte d'Appello di MILANO, emessa il 11/02/98 e depositata il 27/02/98 (R.G. 545/97);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 10/12/98 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha chiesto si rigetti il ricorso con le pronunce di legge e sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Raffaele PALMIERI che ha chiesto si rigetti il ricorso con le pronunce di legge.
Svolgimento del processo
Con istanza del 15.5.1997, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano, esaminata la documentazione trasmessa in data 21.10.1996 dal Consiglio notarile di Milano ed il contenuto del verbale di ispezione del 24.5.1996 dell'archivio notarile di Milano, esercitava l'azione disciplinare nei confronti del notaio RI LA in ordine a dodici capi di incolpazione, chiedendo l'applicazione della sanzione della sospensione per i primi due e dell'ammenda per gli altri.
All'esito del giudizio di primo grado il Tribunale, con sentenza del 21.7.1997, infliggeva all'incolpato la sanzione della sospensione per mesi sei per le prime due condotte descritte nel capo A), prosciogliendolo per le altre condotte contestate con lo stesso capo, e la sanzione dell'ammenda per tutti gli altri capi.
Proponeva appello il LA.
La corte di appello di Milano, con sentenza del 27.2.1998 rigettava l'appello.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il LA. In data 5.12.1998, il LA depositava rinunzia al ricorso, regolarmente notificata al P.G..
Motivi della decisione
1. Va, anzitutto, esaminato se la rinunzia proposta dal ricorrente presenti il requisito della tempestività per essere la stessa stata proposta dopo che era stata notificata la richiesta del pubblico ministero a norma dell'art. 375 c.p.c.. A tal fine va rilevato che l'art. 390, 1^ c. c.p.c. statuisce che "la parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all'udienza, o sia notificata la richiesta del pubblico ministero di cui all'art. 375". Ne consegue che la rinunzia al ricorso non è tempestiva nei procedimenti camerali davanti alla Cassazione, se non precede la notifica delle conclusioni del P.G. a norma dell'art. 375,.2^ c., c.p.c..
La ratio di ciò consiste nel fatto che, stante il particolare rito delle pronunzie della Suprema Corte in camera di consiglio, con la notifica delle conclusioni del P.G., il contraddittorio di quest'ultimo è terminato, e, decorso il termine per la presentazione di memorie eventuali delle altre parti relative a dette conclusioni, la Corte ha solo l'obbligo di decidere la questione (Cass. 11.2.1992, n. 1511; Cass. 15.4.1991,n. 4030). Manca, infatti, un'udienza da svolgersi nel contraddittorio (eventuale) delle parti, esistendo solo una "adunanza in camera di consiglio" (art. 375 - 377 c.p.c.). Allorché, invece, il ricorso è trattato in udienza (cd. udienza pubblica), in cui vi è la discussione ad opera delle parti, il contraddittorio delle parti si esaurisce solo con detta udienza (art.379 c.p.c.), per cui, giusto il disposto dell'art. 390 c.p.c., la parte può rinunziare al ricorso, finché non sia cominciata la relazione in detta udienza, potendo le altre parti interloquire in merito a detta rinunzia.
Sennonché nel procedimento disciplinare notarile, per quanto il ricorso per Cassazione venga trattato con il rito dell'udienza camerale e non dell'udienza pubblica, quest'ultimo è regolato dall'art. 156 l. 16 febbraio 1913, n. 89, che rinvia agli artt. 153, 154 e 155 stessa legge, regolanti il procedimento camerale nelle fasi di merito.
Per effetto di detto combinato disposto, l'udienza camerale si svolge con la partecipazione (necessaria) del p.m. ed (eventuale) del notaio.
Ne consegue che nella fattispecie vi è una vera e propria udienza, per quanto non pubblica ma camerale, e non un'adunanza in camera di consiglio.
Il contraddittorio delle parti si esaurisce solo in questa udienza e lo stesso p.m. in detta udienza può modificare le proprie conclusioni scritte, già presentate, (come avviene generalmente per fatti sopraggiunti, quale la prescrizione dell'infrazione disciplinare).
Pertanto, essendovi nella fattispecie un'udienza (per quanto camerale) e non un'adunanza in camera di consiglio, il termine ultimo per presentare la rinunzia al ricorso, è costituito dalla prima delle due ipotesi di cui all'art. 390 c.p.c., e cioè dall'inizio della relazione in udienza camerale, e non dalla seconda ( notifica della richiesta del pubblico ministero di cui all'art. 375 c.p.c.), che attiene al diverso caso della mancanza di un'udienza, essendovi solo l'adunanza della Corte in camera di consiglio.
3. Nella fattispecie, quindi, poiché la rinunzia al ricorso è stata proposta prima della data dell'udienza camerale, e quindi, prima dell'inizio della relazione, la stessa è tempestiva. Va pertanto dichiarata l'estinzione del processo per intervenuta rinunzia.
Detta pronunzia va emessa con sentenza, in quanto, per il combinato disposto degli artt. 154 -155- 156 l. n. 89/1913, nel procedimento disciplinare nei confronti di notaio, ogni decisione sul ricorso per cassazione va emessa con sentenza, per quanto si adotti il rito camerale.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo per intervenuta rinunzia. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 1999