Sentenza 26 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/01/2004, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. PAPA Enrico - rel. Consigliere -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE - Ufficio IVA di Milano -, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
contro
FALL. DOLBES S.r.l., in persona del Curatore Dott. Camino Polvara, legale rappresentante "pro tempore";
- intimato -
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in data 30 aprile 1999, depositata col n. 224/21/99 il 2 luglio 1999.
Uditi, nella pubblica udienza del 30 settembre 2003:
- il Cons. Dott. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. De Bellis per l'Amministrazione ricorrente;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Dichiarato, il 29 ottobre 1992, il fallimento della S.r.l. Dolbes, il Curatore presentò la dichiarazione i.v.a., ai sensi dell'art. 74/bis del d.P.R. 633/1972, per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 1992 e la data del fallimento, chiedendo il rimborso del credito d'imposta di lire 21.544.000. L'Ufficio IVA di Milano ritenne che i rimborsi possono essere richiesti solo con la dichiarazione annuale "ex" art. 28 t.u. IVA, cui non è dato equiparare quella del curatore relativa al cd. periodo prefallimentare - disciplinata nel successivo art. 74/bis -, ed autorizzò la Curatela unicamente a computare in detrazione il credito d'imposta nelle successive liquidazioni periodiche. L'impugnativa della contribuente, fondata sull'equivalenza fra le dichiarazioni indicate, fu accolta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano. E la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, condividendo la tesi della equiparazione, ha, con la sentenza indicata in epigrafe, respinto il gravame dell'Ufficio.
Per la cassazione ricorre l'Amministrazione finanziaria, con due motivi, senza attività difensiva della Curatela intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Deduce l'Amministrazione finanziaria ricorrente, col primo mezzo, violazione e falsa applicazione degli artt. 28, 30 e 74/bis del d.P.R. 633/1972 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; col secondo, violazione e falsa applicazione del citato art. 30, comma 2^, e concorrente vizio di motivazione.
Col primo motivo, censura l'affermata equiparazione tra dichiarazione annuale (art. 28 t.u. IVA) e quella del curatore relativa al ed. periodo prefallimentare (art. 74-bis), rilevando che scopo della seconda "è solo quello di 'fotografare' la situazione alla data del fallimento e non anche quello di sostituire la dichiarazione annuale 'ex' art. 28", impostazione che riceverebbe conferma dalla disciplina dell'art. 30 sui rimborsi. Soggiunge che, mentre non vi sarebbe stata ragione per "una norma di favore (sia per i tempi più rapidi del rimborso, sia per la spettanza di esso pure in presenza di eventuali ulteriori attività imponibili dopo il fallimento) per i soggetti sottoposti a procedure concorsuali", non è configurabile d'altronde la necessità di evitare confusioni tra periodi pre e post fallimentare, dal momento che, "se nella seconda parte dell'anno sorgessero obblighi di versamento dell'imposta, ben potrebbe l'Ufficio compensare i due crediti, dovendo il primo (rimborso) essere corrisposto per intero al fallimento, al pari del controcredito vantato dall'ufficio nei confronti della procedura a titolo di i.v.a.".
Col secondo - e, può dirsi, simmetricamente -, rileva come, presupponendo il rimborso la cessazione di attività (art. 30, comma 2^ t.u. IVA), esso è l'unica via per ottenere la restituzione dell'i.va. a credito solo quando non siano previste ulteriori operazioni imponibili con le quali operare la compensazione (come si affermerebbe in Cass. 13091/1992), circostanza che non risulta verificata dal giudice del merito, il cui errore sarebbe consistito, quindi, "nell'avere ritenuto la cessazione dell'attività economica dell'impresa equipollente alla cessazione dell'attività ai fini i.v.a.", la quale, invece, si verifica soltanto con la completa liquidazione delle attività della procedura. La censura - estesa al vizio di motivazione - investe l'affermazione secondo cui la richiesta di rimborso, attraverso la dichiarazione "ex" art. 74-bis citato, rappresenterebbe "l'unica via" per ottenere la restituzione dell'i.v.a. a credito.
Il ricorso si rivela infondato.
Si esaminano congiuntamente, per l'evidente connessione, i due motivi.
La sentenza dichiarativa del fallimento priva, dalla sua data, il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei beni, alla medesima data esistenti (art. 42, comma 1, legge fall.), onde l'amministrazione del patrimonio fallimentare è devoluta, sotto la direzione del giudice delegato, al curatore (art. 31, comma 1, legge fall.). In coerenza con questo regime, l'art. 74-bis t.u. IVA -
riferito alle (sole) ipotesi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa -:
a) da un lato, con riguardo al cd. periodo prefallimentare, sposta sul curatore - ed, analogamente, sul commissario liquidatore - gli obblighi di fatturazione e registrazione non ancora scaduti, da adempiersi entro quattro mesi dalla nomina, nonché, nello stesso termine, l'obbligo di dichiarazione - con le indicazioni e gli allegati prescritti, per la dichiarazione annuale, dagli artt. 28 e 29 dello stesso t.u. -, relativamente alle operazioni registrate nello stesso periodo prefallimentare (comma 1);
b) dall'altro, per le operazioni successive alla dichiarazione, assoggetta il curatore alla osservanza di tutte le regole in materia di i.v.a. (comma 2).
Alla base della disciplina complessiva, il rilievo che "si sia voluto conservare, ai fini dell'i.v.a., fa qualifica di imprenditore anche alla gestione fallimentare dell'impresa" (Cass. 13091/1992), non è idoneo ad incidere, considerando la fase liquidatoria - se implicante operazioni imponibili - quale naturale prosecuzione dell'attività (comma 2), sulla portata del comma 1, condizionata, invece, dal mutamento del centro d'imputazione degli obblighi tributar) per effetto della dichiarazione di fallimento (Cass. 4104/ 2002). Non sfuggirà, invero, che, mentre il comma 2 potrebbe apparire, in ordine alle (eventuali) operazioni successive, addirittura pleonastico, il comma 1 presenta una propria autonomia, per riguardare le modalità di adempimento degli obblighi, sempre sul curatore gravanti, ma relativi al periodo prefallimentare. Proprio perché la dichiarazione del curatore per tale periodo "ha la funzione di fissare le posizioni tributarie di pertinenza del fallito, al momento in cui la legittimazione al compimento di atti tassabili ed i connessi doveri si spostano dal fallito al curatore" (Cass. 4104/2002 cit, in motivazione), deve escludersi che la stessa possa risultare assimilabile alle denunce periodiche del contribuente, apparendo invece equiparabile alla dichiarazione di cessazione dell'attività. Nella medesima direzione, del resto, appare orientata già Cass. 13091/1992 - richiamata in senso riduttivo dalla ricorrente -, là dove evidenzia che, a differenza delle imprese "in piena attività", che possono recuperare l'imposta in relazione alle funzioni imponibili, quelle che hanno cessato l'attività o sono fallite "debbono necessariamente ricorrere all'istituto del rimborso per il recupero dei loro crediti" (ivi, in motivazione).
Dando continuità al richiamato indirizzo, ribadisce pertanto, il collegio, che la dichiarazione del curatore per il cd. periodo prefallimentare, prevista dall'art. 74-bis, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, è equiparabile a quella di cessazione dell'attività
e, conseguentemente, fa sorgere il diritto della curatela al rimborso dei versamenti che risultino effettuati in eccedenza prima del fallimento.
Nè è dato trarre argomenti di contenuto contrario dal regime previsto in caso di cessazione dell'attività - come adombrato in ricorso e ribadito nella discussione -, ipotizzando una disparità di trattamento fra le due ipotesi. A parte il rilievo che non risulta introdotta una formale questione di legittimità costituzionale nei sensi indicati, la diversità delle posizioni a raffronto - in mancanza, peraltro, di un tertium comparationis - risulta dal già rilevato mutamento del centro d'imputazione degli obblighi tributar, in caso di fallimento, e non anche in ipotesi di cessazione. Onde non a caso l'art. 74-bis esaminato si riferisce, in via esclusiva e specifica, al fallimento ed alla liquidazione coatta amministrativa, vicende per definizione diverse dalla cessazione.
Il ricorso va, in definitiva, respinto, senza statuizioni in ordine alle spese di questa fase, in cui la Curatela intimata non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004